NOR12166 – Accesso alla professione. Ulteriori chiarimenti del Ministero dei Trasporti.

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Roma, 7 Giugno 2012

NOR12166
SM

Oggetto: Accesso alla professione. Ulteriori chiarimenti del Ministero dei Trasporti.

Con circolare del 7 Giugno, il Ministero dei Trasporti è intervenuto per chiarire alcuni aspetti emersi a seguito delle precedenti note del 30 Aprile e dell’11 Maggio scorso (commentate, rispettivamente, con le circolari prot. NOR12131 del 3 Maggio, e NOR12138 dell’11 Maggio).

In particolare, i chiarimenti svolti con quest’ultima nota hanno riguardato:
– le limitazioni all’attività di gestore dei trasporti. Con una formulazione, invero, non troppo felice, la circolare del 30 Aprile affermava al paragrafo 1A), sub 1), che il gestore sia interno che esterno non dovessero avere legami con altre imprese di trasporto. La scrivente aveva immediatamente contestato questa interpretazione che contrastava con la lettera del comma 6 quater, art. 11 della Legge 35/2012, che ha previsto il divieto di intrattenere legami con altre imprese di autotrasporto, limitatamente alla figura del gestore esterno. Il Ministero è ora tornato sui suoi passi e, nella nota in commento, ha affermato che il gestore interno può rivestire le posizioni previste dall’art. 4, comma 1 del D.D. del 25 Novembre 2011 (amministratore unico o membro del c.d.a delle persone giuridiche; socio illimitatamente responsabile nelle società di persone; titolare dell’impresa individuale o collaboratore dell’impresa familiare; rapporto di lavoro subordinato) anche in un’altra impresa di autotrasporto, purché quest’ultima, a sua volta, abbia designato un soggetto diverso quale suo gestore dei trasporti. Viceversa, una persona non può ricoprire l’incarico di gestore esterno quando rivesta una delle suddette posizioni  in altra impresa di trasporto.
– Il riferimento all’allegato B del d.d. 25 Gennaio 2012 sullo stabilimento, contenuto nel paragrafo III, lett. B), deve intendersi all’allegato A) del medesimo d.d.
– Per quanto concerne la dimostrazione della capacità finanziaria, la nota ministeriale corregge il paragrafo 7 della circolare dell’11 Maggio nella parte dedicata alle fidejussioni bancarie o assicurative, ed in particolare il primo capoverso in cui, in pratica, si affermava che detta dimostrazione poteva fornirsi tramite una dichiarazione della banca o della compagnia assicurativa, attestante l’esistenza presso di se di un contratto di fidejussione stipulato tra l’impresa di autotrasporto e uno o più creditori. Si trattava di un’imprecisione in quanto il contratto di fidejussione viene stipulato dal soggetto che concede la garanzia (banca o assicurazione) e l’impresa di autotrasporto, a favore di un terzo beneficiario. Ed infatti, il Ministero ha riscritto questo capoverso, che pertanto ora così recita: “dichiarazione di uno dei soggetti sopra indicati (banche, assicurazioni o intermediari finanziari autorizzati) attestante l’esistenza, presso di sé, di un contratto di fidejussione tra tale soggetto e l’impresa di autotrasporto, stipulato precedentemente o contestualmente al rilascio dell’attestazione stessa, a favore di uno o più creditori, e dal quale si evinca che l’ammontare delle somme per le quali viene concessa la garanzia risulti almeno pari all’importo necessario a dimostrare l’idoneità finanziaria dell’impresa.
– Per quanto riguarda il mancato adeguamento ai requisiti sull’accesso alla professione ed allo stabilimento da parte delle imprese che vi erano tenute entro il 4 Giugno scorso, la circolare lascia facoltà alle Province ed agli Uffici della motorizzazione locali di assegnare alle suddette imprese inadempienti un termine per regolarizzare la propria posizione, tenendo conto dell’effettiva situazione in cui le stesse si trovino anche dopo la scadenza del 4 Giugno. Per le imprese che, sempre alla data del 4 Giugno, erano completamente prive dei medesimi requisiti, la nota ministeriale prevede l’attivazione della procedura di cancellazione da parte delle Autorità competenti.
– Per quanto concerne l’accesso al mercato tramite cessione d’azienda o cessione del parco veicolare composto da veicoli euro 5, queste forme possono utilizzarsi anche qualora l’impresa cedente:
o non si fosse adeguata ai requisiti per l’accesso alla professione entro lo scorso 4 Giugno;
o sia ancora in corso nei suoi confronti, o sospeso, il procedimento di cancellazione dall’Albo degli autotrasportatori o dal REN;
o si trovi in sospensione (massima biennale) dell’iscrizione dall’Albo o in liquidazione.
In ogni caso, precisa la circolare, è indispensabile che all’atto della cessione l’impresa cedente non sia stata cancellata dal Registro delle imprese, e che quella cessionaria sia in regola con i requisiti per l’accesso alla professione.

La nota del Ministero è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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NOR12166

Circolare ministeriale