

Roma, 5 Giugno 2012
NOR12162
SM
Oggetto: Emergenza terremoto. Sospensione e deroghe dei termini per gli adempimenti tributari e in materia di lavoro.
L’emergenza causata dal terremoto che ha colpito le province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, ha fatto si che i Ministeri interessati stiano intervenendo per derogare ad alcune delle scadenze in materia tributaria e del lavoro, previste dalle norme vigenti.
Per quanto riguarda gli obblighi di natura tributaria, sulla Gazzetta Ufficiale sta per essere pubblicato un decreto del Ministro dell’Economia che, limitatamente ai Comuni delle province prima indicate riportati in allegato allo stesso decreto, sospende i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari (inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione), con scadenza nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012.
La sospensione si applica nei confronti:
• delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta, che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Rovigo e Mantova;
• dei soggetti, anche in qualità di sostituti d’imposta, diversi dalle persone fisiche che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la sede legale o la sede operativa nel territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Rovigo e Mantova.
Per le città di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, la predetta sospensione dei termini è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, verificata dall’Autorità comunale; al riguardo, il Comune deve trasmettere copia dell’atto di verifica all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.
Non è previsto il rimborso di quanto già versato e le ritenute operate in qualità di sostituti di imposta dovranno, comunque, essere versate.
Sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della Protezione Civile, con successivo decreto ministeriale la sospensione potrà essere estesa ad altri comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012; inoltre, sempre con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, saranno stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti tributari sospesi.
E’ opportuno precisare che il decreto ministeriale in esame riguarda solo la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, in quanto le ulteriori misure di sospensione dei termini verranno disposte da un apposito decreto legge in via di definizione.
Per quanto concerne gli obblighi in materia di lavoro, con una circolare del 31 Maggio scorso il Ministero è intervenuto sugli adempimenti legati alle denunce dei rapporti di lavoro, ricordando che la normativa vigente già prevede la possibilità di derogare alle scadenze di Legge, in presenza di cause di forza maggiore o di mancato funzionamento dei servizi informatici.
Più precisamente, in caso di assunzione, variazione e cessazione del rapporto di lavoro, la normativa sulle comunicazioni obbligatorie con il modello UNILAV ai servizi in cui è ubicata la sede di lavoro prevede delle deroghe che, nel caso di specie, possono essere ricondotte alla “causa di forza maggiore” ed al “malfunzionamento dei sistemi informatici”. Il sisma rientra certamente tra le cause di forza maggiore, per cui le assunzioni che non fosse stato possibile comunicare entro il giorno precedente la data di immissione in servizio, possono essere oggetto di comunicazione tardiva attraverso il modello UNIURG (che dovrà riportare i motivi di “forza maggiore” che hanno reso impossibile il rispetto dei termini), senza applicazione di sanzioni nei confronti del datore di lavoro. Allo stesso modo, in caso di mancato funzionamento dei servizi informatici (dove rientra, secondo il Ministero, anche il blocco temporaneo del sistema informatico del datore di lavoro o di altro soggetto che effettua la comunicazione per proprio conto), l’obbligo di comunicazione può essere assolto via fax, con il successivo perfezionamento della procedura in via telematica entro il primo giorno utile al ripristino dell’anomalia.
La bozza del decreto ministeriale sui versamenti tributari e la circolare del Ministero del Lavoro, sono disponibili ai link sotto indicati.
Cordiali saluti.
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