

Roma, 2 maggio 2012
NOR12128
MQ
Oggetto: Accesso alla professione. Idoneità professionale. Dispensa dall’esame per chi ha diretto l’attività di un’impresa di autotrasporto nei dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009.
Con decreto dirigenziale 20 aprile 2012, su Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28.4.2012, il Dipartimento per i trasporti ha dettato le disposizioni applicative della norma italiana che attua il Regolamento comunitario 1071/2009 (art. 11, comma 6, del D. L. 5/2012, convertito con la legge 4 aprile 2012, n. 35) e che espressamente prevede che: “ sono dispensate dall’esame per la dimostrazione dell’idoneità professionale le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l’attività in una o più imprese di trasporto italiane o di altro Stato dell’Unione europea da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attività’ alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
In sintesi, il nuovo Decreto prevede che:
a) la dispensa va richiesta dalla persona che ha i requisiti entro il termine tassativo del 3 giugno 2012;
b) la domanda va fatta in bollo secondo il modello allegato A al decreto in esame;
c) alla domanda va allegata soltanto una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, redatta secondo il modello allegato B, con cui il richiedente dichiara il periodo in cui ha svolto le mansioni direzionali e presso quali imprese.
Più in particolare occorre sottolineare che:
Soggetti aventi titolo: la dispensa può essere richiesta da ogni persona fisica che ha diretto l’attività di trasporto di una o più imprese, italiane o comunitarie, che nelle stesse abbia rivestito una o più delle seguenti qualifiche:
o Amministratore unico, ovvero membro del Consiglio di Amministrazione per le società di capitali (SRL, SpA, SApA, società consortili e cooperative), le persone giuridiche pubbliche o altro tipo di ente;
o Socio illimitatamente responsabile per le società di persone (SNC e SAS);
o Titolare dell’impresa individuale o familiare o collaboratore dell’impresa familiare stessa;
o Dipendente dell’impresa (“persona legata da rapporto di lavoro subordinato”) al quale le relative mansioni direzionali dell’attività di trasporto sono state espressamente conferite.
Il decreto prevede anche che la dispensa spetti all’eventuale insititore dell’impresa, purché questi risulti regolarmente in organico alla stessa e al medesimo siano state affidate mansioni direzionali.
Periodo di esperienza direzionale: come previsto dalla norma primaria, è condizione necessaria per avere la dispensa dall’esame ed il rilascio dell’attestato d’idoneità professionale che il soggetto richiedente dimostri di dirigere l’attività di un’impresa di autotrasporto di merci, con veicoli di massa complessiva superiore a 1, 5 tonnellate, alla data del 10 febbraio 2012.
Nel computo dei dieci anni previsti dalla norma, cioè quelli precedenti il 4 dicembre 2009 (quindi dal 5 dicembre 1999 al 4 dicembre 2009), il nuovo decreto dirigenziale include anche eventuali interruzioni, anche non consecutive, dell’attività di direzione del trasporto di merci, fino ad un massimo di due anni (cioè il 20% del decennio).
Presentazione della domanda: la dispensa dall’esame d’idoneità professionale ed il rilascio del relativo attestato va richiesto dal soggetto avente titolo con domanda in bollo, da redigere secondo il modello allegato A, alla Provincia ove è residente entro il termine tassativo del 3 giugno 2012. Nella domanda l’interessato deve specificare di aver diretto l’attività di trasporto merci di una o più imprese (italiane o comunitarie) in ambito nazionale oppure in quello nazionale e internazionale mentre il periodo necessario per la dispensa, la qualifica rivestita e i dati dell’impresa (o delle imprese) presso la quale si è svolta la mansione direzionale dovranno essere indicati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà allegata alla stessa domanda, e redatta secondo l’allegato B al decreto dirigenziale.
Rilascio dell’attestato: la Provincia che ha ricevuto la domanda, previa eventuale verifica anche con gli Uffici Motorizzazione delle circostanze dichiarate, rilasciano, dopo adeguata istruttoria all’interessato:
a) l’attestato d’idoneità professionale per trasporti nazionali ed internazionali, se l’esperienza è stata effettuata in imprese titolari di Licenza comunitaria e di una copia conforme o di autorizzazioni bilaterali o multilaterali per trasporti internazionali valide per ciascun anno del periodo;
b) l’attestato d’idoneità professionale per trasporti nazionali, se invece l’esperienza è stata svolta in imprese che non siano mai state titolari di licenze comunitarie o di permessi internazionali (questi ultimi soggetti, se vorranno estendere la validità dell’attestato anche i trasporti internazionali, dovranno sostenere e superare l’esame integrativo “internazionali”).
Il decreto dirigenziale specifica anche che le esperienze direzionali fatte presso imprese comunitarie possano essere oggetto di verifica, da parte della Provincia competente, presso lo Stato o gli Stati membri coinvolti.
Dimostrazione del requisito d’idoneità professionale: tra le norme finali (art. 3, comma 3), il decreto chiarisce che “si considera sussistente il requisito dell’idoneità professionale in capo alle imprese che esercitano o intendono esercitare la professione di trasportatore su strada a condizione che il gestore dei trasporti designato da queste imprese, ove si voglia avvalere della dispensa dall’esame, abbia presentato la domanda di cui all’art. 2, commi 7 e 8 (cioè la domanda precedentemente indicata alla Provincia competente – ndr.).
Per completare l’istruttoria, il Decreto impone poi che l’impresa comunichi il rilascio dell’attestato al soggetto dispensato e suo gestore dei trasporti entro 6 mesi: cioè entro il 3 dicembre 2012. In caso contrario, il requisito d’idoneità professionale non è più soddisfatto e all’impresa viene assegnato un ulteriore termine di massimo 6 mesi per dimostrarlo (art. 3, comma 4).
Da ultimo si evidenza che il decreto in esame abroga la disposizione contenuta nell’articolo 8, comma 5, del Decreto dirigenziale 25 novembre 2011, in base alla quale i soggetti privi di diploma superiore e della frequenza di uno specifico corso di formazione potevano chiedere alla propria Provincia di partecipare direttamente all’esame d’idoneità professionale, qualora nella stessa Provincia non fosse stato attivato un corso di formazione nei 9 mesi precedenti la richiesta di esame. L’abrogazione è probabilmente dovuta al fatto che i corsi si organizzano su quasi tutto il territorio nazionale e che non vi è l’obbligo di frequentarlo presso la provincia di residenza.
Si suggerisce quindi a tutte le imprese interessate, soprattutto in vista della scadenza dei termini per la dimostrazione dei requisiti per l’accesso alla professione: cioè entro il 4 giugno 2012, ed in particolare a quelle esercenti da prima del 1978 (che in passato sono state dispensate dal dimostrare alcun requisito) di voler presentare subito, tramite i soggetti aventi titolo, le domande alle Province competenti per il rilascio degli attestati d’idoneità professionale in esenzione da esame, al fine di evitare di non rispettare il termine di legge, che in base all’articolo 11 della richiamata legge 34 del 2012 comporta la cancellazione dall’Albo degli Autotrasportatori da parte del Dipartimento trasporti Terrestri.
Si riportano il testo del decreto e dei modelli di domanda (allegato A) e di dichiarazione sostitutiva (allegato B) nel link sottindicati.
Cordiali saluti.
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