Roma, 3 Aprile 2012
NOR12103
SM
Oggetto: Sistema di classificazione del rischio per le imprese di autotrasporto.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 Aprile è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 Ottobre 2011, con il quale sono stati determinati i criteri per adottare un sistema di classificazione del rischio delle imprese di autotrasporto, di merci (c/terzi e c/proprio) e viaggiatori, italiane ed estere.
Questo sistema, com’è noto, è stato introdotto dal Decreto Legislativo n. 245/2010 (commentato con la circolare Conftrasporto NOR11019 del 21 Gennaio 2011), e si propone l’obiettivo di far assoggettare a controlli più rigorosi e frequenti da parte dell’Ispettorato del Lavoro, le imprese che presentino un fattore di rischio più elevato che, nel corso dell’anno solare, abbiano commesso una serie di infrazioni alla normativa sui tempi di guida e di riposo e sul cronotachigrafo.
Come si ricorderà, il decreto appena citato ha distinto le predette infrazioni in tre tipologie (per un elencazione esaustiva, si rinvia alla lettura degli allegati al D.lgvo 245/2010 appena citato) :
– molto gravi (es. guida giornaliera oltre le 11 ore, oppure 12 in caso di estensione dell’orario; periodo di guida settimanale oltre le 70 h; periodo di guida ininterrotto oltre le 6 h, ecc..);
– gravi (guida giornaliera tra le 10 e le 11 ore; guida settimanale tra le 60 e le 70 h; ecc..).
– meno gravi;
stabilendo poi che queste tre tipologie dovevano impattare diversamente sull’elaborazione dell’indice di rischio, nella misura che sarebbe stata stabilita da un successivo d.m che è quello oggetto del presente commento.
Il cuore del provvedimento in commento è dato dagli artt. 5 e 6, e dagli allegati 1 e 2.
In particolare, l’art. 5 stabilisce che le imprese di autotrasporto vengano sottoposte a maggiori controlli da parte delle Direzioni provinciali del lavoro quando, durante l’anno solare, superino il punteggio di 100 punti giacché le stesse, in questo caso, vengono considerate a rischio elevato.
Il punteggio (o indicatore di rischio) viene elaborato ogni anno in automatico dal Centro elaborazione dati del Ministero dei Trasporti (C.E.D), sulla base delle comunicazioni delle infrazioni alla predetta normativa ricevute entro il 31 Dicembre dagli organi accertatori (a prescindere dalla data di contestazione della violazione), i quali, a loro volta, devono procedere a tale invio entro 30 gg da quando il verbale della violazione non è più ricorribile (e, quindi, la contestazione è diventata definitiva).
Ricevuta questa comunicazione, il C.E.D provvede ad inserire l’impresa in un elenco, attribuendogli contestualmente il punteggio legato all’infrazione commessa e calcolato con le modalità stabilite dall’art. 6 del Decreto in commento.
Fatto ciò, entro il 31 Gennaio l’elenco sopracitato viene trasmesso all’Ufficio di coordinamento presso il Ministero dei Trasporti, il quale, a sua volta, comunica alla Direzione generale del Ministero del lavoro l’elenco delle imprese che hanno superato il punteggio di 100 punti (che presentano, quindi, un rischio elevato), affinché vengano disposti i controlli presso le rispettive sedi.
Per le imprese con sede all’estero, l’Ufficio di coordinamento trasmette l’elenco delle imprese con un indice di rischio elevato, alle autorità competenti di ciascun Paese.
Il calcolo del punteggio è disciplinato dall’art. 6 del Decreto e dai successivi allegati 1 (imprese italiane) e 2 (imprese straniere).
Per le imprese italiane, il punteggio viene calcolato sulla base della tabella di cui all’allegato 1, tenuto conto della gravità dell’infrazione e del parco veicolare di cui l’impresa è intestataria, come risultante al C.E.D. In pratica, a seconda della gravità della violazione, la tabella di cui all’allegato 1 prevede un punteggio di 5 punti (infrazioni meno gravi), 10 punti (infrazioni gravi) e 25 per quelle più gravi. Dopodiché, al punteggio come sopra ottenuto, va applicato un coefficiente moltiplicatore che tiene conto della consistenza del parco veicolare dell’azienda; per cui, a titolo di esempio, un’azienda con un punteggio di 25 punti conseguente alla comunicazione di un’infrazione molto grave, titolare di un parco veicolare di 6 macchine, sarà iscritta nell’elenco delle imprese a rischio con un indice pari a 19,5 (ovvero 25x 0,78 – che è il coefficiente moltiplicatore previsto sempre dall’allegato 1, per le imprese con in disponibilità un numero di mezzi da 4 a 10).
Per le imprese straniere, il punteggio si calcola ai sensi dell’allegato 2 del decreto, tenuto conto della gravità della violazione commessa.
Il testo del decreto con i relativi allegati, è disponibile nel link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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