Roma, 3 Aprile 2012
NOR12101
SM
Oggetto: Nomina dell’Energy manager. Scadenza del 30 Aprile p.v.
Consueto appuntamento con la nomina dell’Energy manager, in scadenza per il prossimo Lunedì 30 Aprile, prevista dall’art. 19 della Legge 10/1991. Ricordiamo in proposito che, per quanto riguarda il settore trasporti, l’obbligo scatta per quelle imprese che, nel 2011, hanno registrato un consumo di energia per le prestazioni del servizio di trasporto, superiore a 1.000 t.e.p. (tonnellate equivalenti di petrolio).
L’argomento è stato oggetto di approfondimento con la circolare Conftrasporto NOR05120 del 15 Aprile 2005. Ricordiamo comunque che la verifica dei consumi va eseguita mediante una tabella di conversione tonnellate/t.e.p elaborata nel 1992 dal Ministero dell’Industria, di cui riportiamo uno stralcio relativo ai combustibili liquidi:
Combustibili liquidi | Equivalenza tonnellate/t.e.p |
Gasolio | 1t=1,08 tep |
Olio combustibile | 1t= 0.98 tep |
G.P.L | 1t=1,10 tep |
Benzine | 1t=1,20 tep |
La conversione dei litri in Kg può eseguirsi utilizzando lo schema predisposto dalla FIRE (l’Ente preposto dal Ministero dello Sviluppo Economico alla raccolta delle designazioni), con l’avvertenza – effettuata dallo stesso Ente – che la stessa ha valore puramente indicativo in mancanza di dati più precisi, dichiarati dal fornitore:
COMBUSTIBILE | Kg/litro |
Benzina | 0,734 |
Gasolio | 0,825 |
Quindi, supponendo un’impresa che, durante il 2011, abbia totalizzato un consumo di gasolio pari a 1.123.000 litri, per verificare se debba o meno nominare l’Energy manager è chiamata ad effettuare la seguente operazione:
1.123.000×0,825/1.000×1,08.
(n.b: la divisione per 1.000 è necessaria visto che il dato del consumo è espresso in litri)
Il risultato da un consumo equivalente di 1.000,593 tep., con la conseguenza che l’impresa è obbligata a nominare l’Energy manager.
Ricordiamo inoltre che la normativa vigente non richiede particolari titoli per rivestire il ruolo di Energy manager; la circolare del Ministero dell’Industria del 2.3.1992, si limita a riportare un profilo ideale (che non riveste, tuttavia, carattere vincolante), individuandolo in quello di un Ingegnere con pluriennale esperienza nel settore della gestione dell’energia, dotato di competenze tecniche nel settore in cui opera, esperienza nel campo degli studi di fattibilità, buona conoscenza delle tecnologie avanzate e di una capacità organizzativa della propria struttura.
La comunicazione (che ha validità annuale) va fatta utilizzando la modulistica disponibile nel link sottoriportato, da inviarsi a mezzo raccomandata A/R alla FIRE, casella postale n. 2334 – 00185 Roma AD. Peraltro, da quest’anno la FIRE ha altresì attivato una casella di posta elettronica certificata (fireamministrazione@pec.it), dove è possibile inviare la suddetta comunicazione in alternativa alla spedizione a mezzo raccomandata a/r.
La trasgressione dell’obbligo di comunicazione è punita con una sanzione amministrativa non inferiore, nel minimo, a 5.164,56 € e nel massimo a 51.645,58 €; in caso di invio tardivo, non si applica l’importo più elevato.
Cordiali saluti.
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