Roma, 29 Marzo 2012
NOR12095
SM
Oggetto: Disposizioni in materia di commissioni bancarie e costituzione di un Osservatorio sul credito presso il Ministero dell’economia e delle finanze.
Con il Decreto Legge 24 Marzo 2012, n. 29, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 Marzo, viene modificato l’articolo 27-bis del decreto legge liberalizzazioni (d.l 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27), che ha stabilito la nullità delle clausole che prevedano delle commissioni bancarie, a fronte della concessione o della messa a disposizione di linee di credito.
La nuova disposizione ridimensiona, almeno in parte, questa nullità, limitandola all’ipotesi in cui queste clausole siano stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell’articolo 117-bis del Testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (C.I.C.R.). Quest’ultima norma stabilisce che i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell’affidamento e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L’ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi a quanto stabilito sono nulle, senza che ciò comporti la nullità del contratto.
Il comma 4 dell’articolo 117-bis del T.U bancario rinvia l’emanazione delle disposizioni applicative in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti, ad una delibera del Comitato Interministeriale per il credito e per il risparmio da adottare entro il 31 maggio 2012, mentre la complessiva disciplina dovrà entrare in vigore il 1° luglio 2012. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso dovranno essere adeguati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della citata delibera C.I.C.R., con l’introduzione di clausole conformi alle disposizioni di cui all’articolo 117-bis.
Lo stesso Decreto Legge prevede la costituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze (avvalendosi delle relative strutture), di un Osservatorio sull’erogazione del credito da parte delle banche alle imprese (con particolare riferimento alle piccole e medie) e sull’attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l’accesso al credito delle medesime imprese. L’Osservatorio, che si attiva d’ufficio o su segnalazione delle imprese che lamentano l’ingiustificata mancata concessione di un credito o la sua ingiustificata revoca, può chiedere alla Banca d’Italia, all’Associazione bancaria italiana e a singole banche le informazioni necessarie a valutare eventuali criticità nel procedimento di concessione dei finanziamenti. Le banche interessate sono tenute a fornire tutti gli elementi utili e a motivare le ragioni per cui il credito non è stato concesso o è stato revocato.
Cordiali saluti.
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