NOR12073 – Carta di qualificazione del conducente (CQC). Rinnovo quinquennale.Riduzione dell’orario per il corso relativo alle carte dei due settori.

CIR12072 – Mancata postalizzazione tagliandi CED.
14 Marzo 2012
NOR12074 – Decreto Legge semplificazione. Approvazione della Camera dei deputati.
14 Marzo 2012

Roma,  14 marzo 2012

NOR12073
MQ

Oggetto: Carta di qualificazione del conducente (CQC). Rinnovo quinquennale.Riduzione dell’orario per il corso relativo alle carte dei due settori.

Com’ è noto, la carta di qualificazione del conducente (CQC) va rinnovata ogni 5 anni, frequentando un apposito corso di formazione periodico di sola teoria e della durata di 35 ore, che può essere seguito a partire da 18 mesi prima della  sua scadenza.

Dal 9 marzo 2012 tutti i titolari di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone (ottenuta per documentazione e con scadenza 9 settembre 2013) possono pertanto iniziare a seguire il relativo corso di rinnovo.

La stessa tipologia di corso possono seguire anche i conducenti che hanno, oltre alla CQC persone, anche la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di merci.

Questi soggetti avrebbero dovuto seguire, in base al testo iniziale del DM 16 ottobre 2009 (cfr. circolare NOR09216 del 10.11.2009), un corso di complessive  49 ore, così suddivise:
– 21 ore di lezioni relative ad un parte comune (condotta di guida e conoscenza delle norme di comportamento,   con insegnante di scuola guida; conoscenza dei rischi professionali, con il medico);
– 14 ore di lezioni per la parte speciale trasporto persone (compiti del conducente verso i passeggeri e disposizioni sul trasporto di persone, con l’esperto di autotrasporto viaggiatori);
– 14 ore di lezione per la parte speciale trasporto merci (carico e scarico delle merci e disposizioni sul trasporto di merci, con l’esperto di autotrasporto di merci).
Tale previsione normativa era peraltro contraria alla direttiva comunitaria sulla CQC, il cui articolo 8, paragrafo 5, esenta i conducenti che hanno seguito un corso di formazione periodica per una delle categorie di patenti da essa previste, dall’obbligo di frequenza del corso di formazione periodico per l’altra categoria.

Tanto opportunamente valutato, il Ministero Infrastrutture e Trasporti con il nuovo Decreto 5 marzo 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 2012) ha ora modificato, alla vigilia dell’avvio dei rinnovi della CQC, la disposizione che prevedeva la durata di 49 ore per i corsi di formazione di entrambi i settori (art. 13, comma 2, del DM 16 ottobre 2009), stabilendo espressamente che:  “ Il titolare di carta  di  qualificazione del conducente valida sia per il trasporto di merci che per il trasporto di persone, che  ha  frequentato  un  corso di formazione periodica per rinnovare  l’abilitazione ad una delle predette tipologie di trasporto, è esentato dall’obbligo di frequenza  del corso di formazione periodica per l’altra tipologia”. Detto conducente dovrà quindi frequentare solo 35 ore e non più 49 ore.

Da ultimo va evidenziato che nelle premesse del Decreto si fa presente che la modifica ora apportata aveva carattere d’urgenza, dovendo essere approvata prima dell’avvio dei corsi di formazione periodica (cioè prima del 9 marzo 2012), ma che vi saranno altre modifiche ed integrazioni alla disciplina della CQC, tra cui si auspicano quelle richieste dalla scrivente Confederazione, “attualmente in fase di approfondimento nell’ambito dei lavori di apposito tavolo tecnico istituito con i soggetti titolari di competenze nel settore”.

Si riporta nel link sotto indicato il Decreto 5 marzo 2012.

Cordiali saluti

Scarica il PDF :

NOR12073

Decreto 5 marzo 2012