NOR11091 – Codice della strada. Circolare del Ministero dell’Interno sulla comunicazione dei dati del conducente, ai fini della decurtazione dei punti dalla patente/CQC.

NOR11090 – Direttiva patenti. Data di applicazine delle nuove disposizioni e ulteriori precisazioni sui conducenti affetti da problemi di alcool o droghe.
6 Maggio 2011
La Settimana Sindacale Confederale dal 02 al 05 MAGGIO 2011
6 Maggio 2011

Roma, 6 Maggio 2011

NOR11091
SM

Oggetto: Codice della strada. Circolare del Ministero dell’Interno sulla comunicazione dei dati del conducente, ai fini della decurtazione dei punti dalla patente/CQC.

Con la circolare prot. 300/A/3971/11/109/16 del 29 Aprile u.s, il Ministero dell’Interno ha affermato che in pendenza di un ricorso proposto contro un verbale di infrazione del c.d.s, il proprietario del mezzo non è obbligato a comunicare le generalità del conducente all’organo di Polizia stradale che le abbia richieste, ai sensi dell’art. 126 bis, comma 2 dello stesso codice; infatti, il Ministero ritiene che la presentazione del ricorso rappresenti un giustificato e documentato motivo per omettere questa comunicazione, tale da escludere che nei confronti del proprietario possa applicarsi la sanzione prevista dalla citata norma quando questa comunicazione non è inviata nei 60 gg dalla notifica del verbale di contestazione (pagamento di una somma di denaro da 269 € a 1075 €).

Inoltre, per il Ministero l’obbligo di comunicazione si intende soddisfatto quando il proprietario del veicolo abbia indicato, nel ricorso, la persona che si trovava alla guida al momento dell’accertamento dell’infrazione; tuttavia, nei confronti di quest’ultima, i punti saranno decurtati dalla patente/cqc soltanto una volta che il ricorso sia stato respinto ed il verbale sia diventato definitivo (per l’esaurimento dei mezzi di impugnazione).  Viceversa, se nel ricorso non è stato specificato il soggetto che si trovava alla guida  e le impugnazioni proposte dal proprietario del mezzo siano state definitivamente respinte, l’organo di Polizia dovrà notificare a quest’ultimo un nuovo verbale con l’invito a comunicare i dati del conducente entro 60 gg, pena l’applicazione delle sanzioni prima viste. Peraltro, proprio per evitare la notifica di un secondo verbale, la circolare consente agli operatori di Polizia di inserire nel primo verbale contente l’infrazione contestata, la seguente formula: “L’obbligo di comunicazione dei dati del conducente entro 60 gg, ai sensi dell’articolo 126 bis, comma 2, del c.d.s, in caso di ricorso avverso il presente verbale, decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge”.

Gli interessati possono prelevare la circolare dal seguente link.

Cordiali saluti.

Scarica il PDF :

NOR11091

Circolare Ministeriale