Roma, 21 Settembre 2010
NOR10168
SM
Oggetto: Riforma del codice della strada e modifiche al D.lgvo 286/2005. Circolare congiunta Ministero dei Trasporti/ Ministero dell’Interno.
Con una circolare del 15 Settembre 2010, a firma congiunta del Direttore Generale della Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero dei Trasporti (Dott. Enrico Finocchi), e del Direttore centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato del Ministero dell’Interno (Dott. Fioriolli), i due Dicasteri si sono occupati delle modifiche al c.d.s introdotte dalla Legge 120/2010, con una particolare attenzione a quelle che hanno interessato il pagamento, da parte dei vettori esteri, della sanzione pecuniaria legata al trasporto abusivo di merci, ed al nuovo regime sanzionatorio collegato al trasporto illegale di cabotaggio; con l’occasione, la circolare ha affrontato anche le novità introdotte dalla Legge 127/2010, agli artt. 7, 7 bis e 8 del D.lgvo 286/2005 sulla riforma dell’autotrasporto.
LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE 120/2010 SULLA RIFORMA DEL C.D.S.
– In particolare, le novità in materia di trasporto abusivo di merci di cui agli artt. 26 e 46 della Legge 298/1974, commesso da vettori esteri.
La prima modifica analizzata dalla circolare interministeriale, è legata al pagamento delle sanzioni previste dagli art. 26 e 46 della Legge 298/1974 per il trasporto abusivo di merci effettuato con un veicolo immatricolato all’estero, per le quali l’art. 52 della Legge 120/2010 ha esteso il meccanismo dell’art. 207 c.d.s per le infrazioni al c.d.s commesse dagli stranieri. Pertanto, alla violazioni dei predetti articoli di Legge compiute con veicoli esteri, diventa ora applicabile:
a) il pagamento in misura ridotta, secondo l’entità stabilita dalla Legge 689/1981 e ss modifiche (intitolata modifiche al sistema penale), pari al doppio del minimo edittale. Di conseguenza, a questa forma di pagamento si applicano gli importi evidenziati nella seguente tabella:
Norma violata della L.298/1974 | Descrizione | Sanzione pecuniaria |
Art.26/1° comma | Esercizio dell’attività di autotrasporto, senza le abilitazioni necessarie. | € 4.130 (€ 5.164 in caso di reiterazione); |
Art. 26/2° comma | Affidamento del trasporto ad un’impresa priva delle necessarie abilitazioni | € 3.098 |
Art. 46, comma 1 | Affidamento del trasporto di cose ad un soggetto non autorizzato. | €. 4.130 (€.5.164 in caso di reiterazione) |
In base all’art. 44 della Legge 298/1974, le sanzioni appena viste scattano verso “chiunque effettua l’attività abusiva di autotrasporto con un veicolo immatricolato all’estero e, quindi, anche nei confronti del conducente stesso”. Il trasgressore (identificato nell’allegato 1 alla circolare, nel soggetto che ha disposto l’esecuzione del trasporto abusivo o che ha esercitato abusivamente l’attività di autotrasporto per conto di terzi) deve eseguire il pagamento entro 60 gg dalla notifica del verbale, utilizzando il modello F23.
b) in assenza del pagamento in misura ridotta, il rilascio della cauzione che per i veicoli extracomunitari ammonta alla metà del massimo edittale, e per quelli comunitari al minimo di Legge. A dire il vero, nella circolare interministeriale non si comprende se questo minimo di Legge coincida con la misura ridotta prevista dall’art 202, comma 1 del c.d.s (quindi, con il minimo edittale) oppure con quella, già vista, fissata dalla Legge 689/1981 (doppio del minimo edittale); ciò tenuto conto che nell’impianto sanzionatorio del c.d.s, la somma che risulta dal doppio del minimo è identica a quella della metà del massimo, per cui non ci sarebbe nessuna distinzione tra la cauzione dovuta dai soggetti comunitari e quella degli extracomunitari.
c) In mancanza della cauzione, il fermo amministrativo del veicolo fino al pagamento della sanzione o della cauzione stessa o, in assenza, per un massimo di 60 gg. A questo proposito, la circolare evidenzia che il fermo di cui sopra previsto dall’art. 207 del c.d.s, va necessariamente coordinato con quello di 3 mesi collegato alla violazione degli artt. 26, comma 1 e 46 della Legge 298/1974. Il coordinamento avviene in questi termini: fino a quando non viene pagata la sanzione amm.va o la cauzione dell’art. 207 del c.d.s, il mezzo viene affidato in custodia ad una depositeria autorizzata dove vi rimane non più di 60 gg; eseguito il pagamento o, in assenza, trascorsi invano i 60 gg, il veicolo comunitario può essere affidato in custodia al trasgressore o ad altro obbligato in solido (previo pagamento, delle spese di recupero, custodia e trasporto), fino a quando non scadano i 3 mesi del fermo amm.vo. L’affidamento in custodia al trasgressore non è praticabile per i cittadini extracomunitari, visto che costoro non possono autocertificare il possesso dei requisiti morali e di buona condotta richiesti dalla norma.
Il pagamento su strada di queste somme deve avvenire in contanti ma, a detta dei Ministeri, sono allo studio procedure operative per permettere l’impiego del bancomat e della carta di credito.
– In particolare, le sanzioni applicabili al trasporto illegale di cabotaggio.
Tra le novità più importanti introdotte dalla Legge 120/2010, rientra la previsione di uno specifico regime sanzionatorio per il trasporto di cabotaggio svolto illegalmente nel nostro Paese. Il nuovo art. 46 bis della Legge 298/1974 prevede per i vettori esteri che eseguono illegalmente l’attività di cabotaggio in Italia, una s.a.p da 5.000 € a 15.000 € e la misura accessoria del fermo del veicolo per 3 mesi (6 mesi in caso di recidiva nel triennio).
D’altro canto, con l’entrata in vigore dal 14 Maggio scorso degli artt. 8 e 9 del Regolamento U.E 1072/2009 (sui trasporti internazionali e di cabotaggio – vedi la circolare Conftrasporto EUR09231 del 30 Novembre 2009), gli stranieri impegnati in un’attività di cabotaggio devono avere con sé un documento completo delle informazioni richieste dall’art 8 del medesimo Regolamento (es, nome, indirizzo e firma del mittente, del trasportatore, nome, indirizzo e firma del destinatario con la data di consegna delle merci, ecc..).
La circolare interministeriale chiarisce che la mancanza del documento di cabotaggio relativo al trasporto in corso di svolgimento, deve sanzionarsi ai sensi dell’art. 7 bis, comma 6 del D.lgvo 286/2005, il quale, com’è noto, punisce la mancanza a bordo dei documenti equipollenti alla scheda di trasporto (tra i quali rientra anche quello di cabotaggio), con le sanzioni previste ai comma 4 e 5 dello stesso articolo: rispettivamente la s.a.p da un minimo di 600 € fino ad un massimo di 1.800 € per l’omessa o errata compilazione, e la s.a.p da 40 € a 120 € con il fermo del veicolo fino ad un massimo di 15 gg, quando il documento non si trova sul mezzo. Diversamente, tutte le altre violazioni al Regolamento U.E 1072/2009 commesse nell’ambito di un trasporto di cabotaggio (assenza a bordo della copia certificata conforme della licenza comunitaria; mancata esibizione della CMR per dimostrare il trasporto internazionale di ingresso nel nostro Paese; mancanza sul mezzo dei documenti riferiti ai trasporti di cabotaggio già eseguiti; superamento del numero di viaggi consentiti in regime di cabotaggio; superamento del limite di permanenza in territorio italiano), sono punite con le sanzioni introdotte dal nuovo art. 46 bis della Legge 298/1974: quindi, come già detto, con la s.a.p da 5.000 € a 15.000 €, ed il fermo del veicolo per un periodo di 3 mesi oppure, in caso di recidiva nel triennio, per 6 mesi.
Entrambe le sanzioni prima viste diventano applicabili quando, sul mezzo, manchi il documento di cabotaggio del trasporto in corso di svolgimento e, contestualmente, l’operatore di Polizia abbia riscontrato ulteriori violazioni alle condizioni fissate dal più volte citato Reg.(UE) 1072/2009.
Il pagamento delle infrazioni previste dall’art. 46 bis della Legge 298/1974 avviene ai sensi dell’art 207 c.d.s, ed il veicolo viene sempre affidato in custodia ad una depositeria autorizzata dove vi rimane fino alla scadenza della misura accessoria del fermo del mezzo (quindi, come già detto, per 3 mesi).
Sempre a proposito delle novità della Legge 120/2010, il paragrafo 7 della circolare ricorda due norme destinate a ricoprire un ruolo molto importante per dare piena attuazione al principio della responsabilità condivisa (per il quale sono intervenute anche altre novità, grazie alla Legge 127/2010 analizzata nel prossimo paragrafo), introdotto dal D.lgvo 286/2005. Si tratta :
– del comma 8 bis dell’art. 179 del c.d.s, che negli incidenti con danni a persone o a cose provocato dal conducente di un mezzo pesante munito di tachigrafo, prevede l’obbligo per l’organo di Polizia di segnalare il fatto alla Direzione Provinciale del Lavoro dove ha sede l’impresa di trasporto, affinché esamini i dati dei tempi di guida e di riposo dell’anno in corso;
– del comma 7 bis, articolo 7 del Dlgvo 28672005, nel quale è stabilito che negli incidenti con morti o feriti gravi o gravissimi che vedano il coinvolgimento di un mezzo pesante, l’organo accertatore debba darne notizia alla D.P.L competente affinché disponga la verifica presso il vettore, il committente, il caricatore e il proprietario della merce, del rispetto delle norme del c.d.s previste dall’art. 7 del D.lgvo 286/2005 e dall’art. 83 bis in materia di costi minimi di sicurezza.
LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE 127 DEL 4 AGOSTO 2010, IN MATERIA DI RIFORMA DELL’AUTOTRASPORTO.
La circolare interministeriale si occupa anche delle modifiche al D.lgvo 286/2005 introdotte dalla recente Legge 127/2010 (vedi, per ulteriori ragguagli, la circolare Conftrasporto GOV10146 del 4 Agosto 2010), le quali, come è stato sottolineato dai due Dicasteri, “consentiranno di anticipare già in occasione dei controlli stradali l’attività di accertamento delle eventuali corresponsabilità da parte del committente nonché del vettore insieme con il conducente del veicolo, autore materiale delle violazioni”. Grazie alle nuove disposizioni contenute agli artt. 7, commi 4 e 5, 7 bis, commi 3, 5 e 6 e all’art. 8, commi 1, 2 e 3 del D.lgvo 286/2005, l’accertamento delle responsabilità condivise avviene, di regola, contestualmente alla contestazione su strada della violazione del c.d.s, a seguito dell’esame:
– del contratto di trasporto stipulato in forma scritta e di ogni altra documentazione di accompagnamento prevista dalle norme vigenti;
– della scheda di trasporto e dei documenti considerati equivalenti o equipollenti alla prima. A proposito della scheda, il paragrafo 3 della circolare evidenzia l’assoluta centralità assunta dalle istruzioni al trasporto nel nuovo contesto normativo; infatti, il comma 4, art. 7 del D.lgvo 286/2005 prescrive che in assenza del contratto scritto, le istruzioni del viaggio devono trovarsi sul mezzo e possono essere contenute nella scheda di trasporto, nella documentazione equivalente oppure allegate alla documentazione equipollente; la mancanza di queste istruzioni (o la loro incompatibilità con la norma violata) comporta che in caso di accertamento, nei confronti del conducente, della violazione dell’art. 142 c.d.s o dell’art. 174 c.d.s (tempi di guida, pausa e riposo), le sanzioni ivi stabilite si applichino con verbali distinti anche al vettore ed al committente.
Il comma 5, art.7 del D.lgvo 286/2005 prescrive, inoltre, che sulla scheda di trasporto o sulla documentazione equivalente venga riportato il numero di iscrizione del vettore all’Albo degli autotrasportatori (per la documentazione equipollente, occorre invece allegare una dichiarazione scritta del committente o del delegato alla compilazione, dove affermi di aver visualizzato la carta di circolazione del mezzo o altra documentazione da cui risulti il n° Albo del vettore); in assenza, il committente è soggetto alla s.a.p da € 600 a 1.800 € prevista al comma 4, art. 7 bis della 286/2005 per la mancata compilazione della scheda di trasporto, per il semplice fatto di aver omesso questi adempimenti. La circolare sottolinea che queste prescrizioni non si applicano all’autotrasporto internazionale svolto sia da imprese italiane che estere, aggiungendo che l’inapplicabilità si estende anche ai trasporti di cabotaggio eseguiti in Italia; quest’ultima affermazione dà adito a notevoli dubbi, tenuto conto che proprio il nuovo Regolamento U.E 1072/2009 sui trasporti internazionali e di cabotaggio, stabilisce all’art. 9, lett. a) che tra le norme interne applicabili al trasportatore estero che svolge attività di cabotaggio, figurano “le condizioni che disciplinano il contratto di trasporto” . Durante i prossimi incontri in programma con il Sottosegretario Giachino, la Conftrasporto non mancherà di evidenziare questa contraddizione, chiedendo delle spiegazioni.
L’unica eccezione all’accertamento su strada delle responsabilità condivise, è prevista dal nuovo comma 2, art. 8 del D.lgvo 286/2005: quando a bordo del mezzo, pur non essendovi il contratto scritto, vi sia una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l’esistenza. In questo caso, il paragrafo 6 della circolare prevede la seguente procedura:
– entro 15 gg, l’Ufficio di Polizia che ha accertato la violazione richiede ai soggetti che hanno stipulato il contratto di trasporto, di presentarne una copia entro 30 gg dalla notifica della richiesta. Tale richiesta può essere fatta dall’organo procedente, utilizzando il modello allegato alla circolare.
– Nei successivi 30 gg dal ricevimento della copia del contratto, se dal suo esame emergono delle responsabilità verso gli altri soggetti della filiera del trasporto, l’autorità competente applica nei loro confronti le sanzioni già comminate al conducente, per le infrazioni del c.d.s che fanno scattare la responsabilità condivisa (si tratta, ricordiamo, degli artt.61, 62, 142, 164, 167 e 174 del c.d.s).
– Se l’invito ad esibire il contratto non viene raccolto, sempre ai soggetti della filiera del trasporto si applica la sanzione prevista dall’art. 180, comma 8 del c.d.s (da 389 € a 1.559 €), oltre, naturalmente, a quelle legate alla violazione del c.d.s contestata su strada.
Il testo della circolare commentata, con il relativo allegato, è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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