NOR10156 – Codice della strada – commento alle prime note esplicative del Ministero dell’Interno

NOR10155 – Saggio di interesse per i ritardi nei pagamenti commerciali – comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze
26 Agosto 2010
FIS10157 – Iva comunitaria – compilazione degli elenchi Intrastat da parte delle imprese di autotrasporto merci c/terzi – chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
30 Agosto 2010

Roma, 27 agosto 2010

NOR10156

SM

Oggetto: Codice della strada – commento alle prime note esplicative del Ministero dell’Interno.

Con l’entrata in vigore, dallo scorso 13 Agosto, delle novità sul codice della strada introdotte dalla Legge 120 del 29 Luglio 2010, il Ministero degli Interni ha divulgato le prime circolari esplicative: la prima è stata emanata in data 30 Luglio 2010 (vedi la circolare Conftrasporto NOR10147 del 6 Agosto u.s), mentre la seconda, più approfondita,  è datata 12 Agosto e si trasmette in allegato alla presente circolare (all.1), unitamente ad altri due documenti elaborati dallo stesso Ministero:

– i testi delle disposizioni del c.d.s modificate (all.2);

– le tabelle sulle violazioni dei tempi di guida e di riposo da parte dei conducenti professionisti (all.3).

Analizziamo alcuni dei chiarimenti più importanti forniti dagli Interni, rimandando per gli approfondimenti alla lettura delle note ministeriali e della circolare Conftrasporto NOR10144 del 30 Luglio u.s, pubblicata subito dopo l’approvazione definitiva della Legge 120/2010 da parte del Parlamento.

Tempi di guida e di riposo.

La circolare del 12 Agosto riepiloga le nuove disposizioni dell’art. 174, ponendo l’accento su alcuni aspetti, quali:

a)    La nuova sanzione a carico dell’impresa che, ai sensi del comma 14 di detto articolo, “nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati”. La norma prevede una sanzione pecuniaria da €. 307 ad €. 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, la quale, stando alla nota del Ministero del Lavoro del 2 Agosto scorso (riferita alla precedente formulazione del comma 9, ma ancora attuale vista la sostanziale identità dei due testi – vedi la circolare Conftrasporto LAV10148 del 6 Agosto u.s) si applica per ogni dipendente interessato e per ciascuna delle violazioni rilevate, anche se riferite alla stessa fattispecie di illecito. Nella circolare Conftrasporto appena citata vi abbiamo già manifestato le nostre perplessità sull’interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro, che finisce con l’ampliare oltremisura  il significato della norma; dopo la pausa estiva, ci auguriamo che sul punto intervengano delle novità.  Sempre a proposito delle sanzioni in danno all’impresa, evidenziamo  che il nuovo comma 18 stabilisce che le ripetute inadempienze della normativa sui tempi di guida e di riposo, incidono sull’onorabilità del preposto .

b)   Le conseguenze per l’impresa di autotrasporto, legate agli incidenti che coinvolgano un proprio veicolo pesante, con danni a persone o a cose: il comma 8 bis dell’art. 179 stabilisce infatti che l’Autorità competente (individuata nella Direzione Provinciale del Lavoro dove ha sede la suddetta impresa) debba disporre la verifica presso il vettore dei dati relativi ai tempi di guida e di riposo dell’anno in corso; inoltre, negli incidenti con morti o feriti gravi, la stessa Autorità deve eseguire dei controlli presso il vettore, il committente, il caricatore ed il proprietario della merce, per appurare il rispetto da parte di questi operatori delle regole sulla responsabilità condivisa contenute nel Dl.gvo 286/2005, e sui costi minimi di esercizio dell’art. 83 bis della Legge 133/2008 (art. 51 della Legge 120/2010). Pertanto – prosegue la nota del Ministero – proprio per attivare queste verifiche, l’organo di Polizia stradale che ha svolto i rilievi deve inoltrare una comunicazione circostanziata alla D.P.L competente.

c)    la possibilità di sanzionare in Italia le violazioni in materia di tempi di guida e di riposo accertate nel nostro Paese, ma commesse in un altro Stato della U.E.

d)    l’obbligo per tutti i conducenti (sia di imprese italiane che estere) di pagare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, le sanzioni elevate per le violazioni dei tempi di guida e di riposo superiori al 10% (rimangono escluse le infrazioni dei predetti tempi contenute nel 10%, e quelle dei tempi di pausa). I commi 2 bis, 2 ter e 2 quater dell’art. 202 c.d.s replicano il meccanismo già previsto per gli stranieri dall’art. 207 c.d.s, per cui coloro che non intendessero pagare subito devono prestare una cauzione pari al minimo della sanzione pecuniaria collegata all’infrazione contestata, altrimenti il mezzo viene sottoposto a fermo amministrativo per un periodo non superiore a 60 gg e, a spese del trasgressore, è affidato in custodia ad una depositeria autorizzata. Ricordiamo  che le altre infrazioni per le quali è stato previsto il pagamento immediato, sono state individuate:

– nell’eccesso di velocità superiore ai 40 Km/h ed ai 60 Km/h (art. 142, commi 9 e 9 bis);

– nel divieto di sorpasso (art. 148);

– nel sovraccarico, in tutte le ipotesi di eccedenza superiore al 10% della massa complessiva a pieno carico (art. 167).

Quanto alle nuove sanzioni introdotte dall’art. 174 c.d.s, nel rimandare alla lettura del prospetto elaborato dagli Interni (all.3 alla presente circolare), evidenziamo che a differenza di quanto vi avevamo indicato nella tabella inserita nella circolare Conftrasporto NOR10144 del 30 Luglio u.s, il Ministero ritiene sanzionabile la violazione fino al 10% del periodo di guida settimanale e bisettimanale, ritenendo che questa ipotesi rientri nel comma 4 art. 174 c.d.s: di conseguenza, anche a questa fattispecie si applica la sanzione da € 38 ad € 152.

Scorte per i veicoli ed i trasporti eccezionali.

Come già commentato nella circolare Conftrasporto del 30 Luglio u.s, la norma ha reintrodotto l’intervento della scorta di Polizia quando il transito del veicolo o del trasporto eccezionale imponga la chiusura totale della strada, con l’approntamento di itinerari alternativi; tale intervento deve essere richiesto dalla scorta tecnica, la quale – se le circostanze lo consentono – può essere autorizzata a coadiuvare il personale di polizia ovvero ad eseguire le operazioni necessarie in sostituzione di quest’ultimo.  La circolare degli Interni del  12 Agosto precisa opportunamente il significato della disposizione, circoscrivendone l’operatività all’ipotesi in cui le dimensioni o le caratteristiche del trasporto rendano indispensabile la chiusura totale della strada, la deviazione del traffico su itinerari alternativi e l’esecuzione di interventi di regolazione del traffico a grande distanza. Pertanto, la scorta di Polizia non occorre quando gli interventi di regolazione del traffico possono effettuarsi in loco, imponendo sensi unici alternati a vista o momentanee chiusure della strada.

Interventi sulla regolamentazione della circolazione fuori e dentro i centri abitati.

Con la modifica dell’art. 6 del c.d.s, viene ampliato il potere dell’ente proprietario della strada o del sindaco nei centri abitati, di prescrivere la presenza a bordo  di mezzi antisdrucciolevoli o di pneumatici invernali; questi dispositivi, infatti, possono essere richiesti non solo davanti al rischio concreto di nevicate o di formazione di ghiaccio dovuto alle cattive condizioni metereologiche, ma anche quando questo rischio sia puramente teorico. Quindi, in presenza di un’ordinanza di questo genere, il conducente è tenuto ad avere sul veicolo questi mezzi o pneumatici a prescindere dalle condizioni del tempo in atto o previste, ma per il semplice fatto che durante l’inverno, su quelle strade vi è probabilità di neve o di formazione del ghiaccio; la mancanza a bordo o l’inefficienza di questi strumenti comporta la sanzione amministrativa da 78 € a 311 € ai sensi dell’art. 6, comma 14 (per gli accertamenti avvenuti fuori del centro abitato) ovvero dell’art. 7, comma 13 del c.d.s (dentro i centri abitati).

Un altro intervento ha interessato l’inasprimento della sanzione pecuniaria per la circolazione nei centri abitati, con veicoli appartenenti ad una classe ecologica inferiore a quella consentita; l’importo ora previsto va da un minimo di 155 € ad un massimo di 624 € e, in caso di recidiva nel biennio, al trasgressore si applica anche la sospensione della patente da 15 gg a 30 gg.

Interventi in materia di revisioni dei veicoli.

La circolare si occupa delle conseguenze legate alla circolazione con un veicolo avente revisione scaduta: ad esclusione dell’accertamento eseguito in autostrada, l’organo accertatore applicherà la s.a.p da 155 € a 624 € ma, a differenza del passato, non ritirerà più la carta di circolazione proprio affinché il mezzo venga revisionato prima possibile. Le nuove norme prevedono che l’agente debba annotare sul libretto di circolazione la sospensione del mezzo, il quale potrà utilizzarsi soltanto per recarsi in un centro di revisione autorizzato o agli Uffici della Motorizzazione, al solo fine di eseguire la revisione. In caso di controllo su strada effettuato lo stesso giorno in cui il veicolo stava per essere portato alla revisione, il conducente deve esibire la ricevuta di prenotazione ovvero un’attestazione o altra documentazione da cui risulti questo fatto. Al di fuori di questa ipotesi, la circolazione con un veicolo sospeso dalla circolazione perché da revisionare, comporta una s.a.p da 1842 € a 7369 €, ed il fermo amm.vo del veicolo per 90 gg (confisca in caso di reiterazione). In merito alla circolazione in autostrada con veicolo da revisionare, ricordiamo che l’art. 176, comma 18 del c.d.s prevede la s.a.p da 155 € a 624 € ed il fermo amministrativo del mezzo, che verrà restituito soltanto dopo la prenotazione della visita di revisione.

Formalità legate al trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, all’introduzione della targa personale e all’eliminazione delle targhe ripetitrici.

La Legge 120 introduce importanti novità anche in tema di rilascio delle carte di circolazione e di targhe. A decorrere dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni (prevista dal sesto mese successivo all’emanazione di uno specifico D.P.R), ogni mutamento della titolarità del veicolo (inclusi i rimorchi) comporterà l’emissione di una nuova carta di circolazione, mentre l’aggiornamento resterà in vigore soltanto per i cambi di residenza o di sede delle persone giuridiche (comma 2, art. 94 c.d.s). La “ratio” della disposizione viene individuata nell’introduzione della targa personale, che sarà trattenuta dal proprietario in caso di trasferimento di proprietà del mezzo o di altra modificazione del titolo (nuovo comma 3 bis, art. 100 c.d.s), e che non potrà abbinarsi  a più di un veicolo.

Sempre a proposito di targhe, le modifiche al c.d.s hanno inasprito le sanzioni per la mancanza e per l’installazione non conforme rispetto alle caratteristiche dettate dagli artt. 258 e 259 del Regolamento di esecuzione al c.d.s: in aggiunta alla s.a.p da 78 € a 311 €, il nuovo comma 12 dell’art. 100 prevede il fermo del veicolo per tre mesi (si tratta della misura accessoria che, nella precedente formulazione della norma, si applicava soltanto alla circolazione con targa non propria o contraffatta), che pertanto scatta, ad esempio, quando la targa abbia un’inclinazione diversa da quella stabilità dall’art. 259 del c.d.s, o sia stata sistemata su un alloggiamento diverso da quello dedicato.

Per quanto riguarda l’eliminazione della targa ripetitrice, essa diventerà operativa con l’adozione, da parte del Governo, delle modifiche necessarie al Regolamento di esecuzione del c.d.s, ed interesserà  soltanto i rimorchi immatricolati da tale data; per quelli immatricolati prima sarà possibile beneficiare di questa novità a condizione che vengano reimmatricolati.

La circolare del Ministero si occupa anche del comma 4 bis, art. 94 del c.d.s, che obbligherà a comunicare al Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero (per la successiva trascrizione sul libretto di circolazione), tutti gli atti, diversi da quelli elencati al comma 1, art. 94 per i quali è obbligatoria la trascrizione, che assegnino la disponibilità del mezzo ad un soggetto diverso dal proprietario per un periodo superiore a 30 gg. La circolare ministeriale individua in maniera molto generica questi atti, “in tutte quelle situazioni in cui non è intervenuto di fatto un mutamento di proprietà o si prospetta un trasferimento che non potrà essere risolto entro i termini temporali previsti dal 1° comma (atti di successione tra eredi, procedure fallimentari, ecc…)”. In mancanza di annotazione di questi eventi sul libretto di circolazione, la circolare ritiene applicabile la s.a.p stabilita al comma 3 dell’art. 94: s.a.p da 653 € a 3277 €, unitamente al ritiro immediato del libretto stesso (vedi il nuovo comma 5, art. 94 c.d.s). L’entrata in vigore di questa disposizione avverrà con le stesse tempistiche prima viste (quindi, dal sesto mese successivo all’emanazione di uno specifico D.P.R); da quel momento, il verbale di infrazione potrà essere validamente notificato anche al temporaneo detentore del mezzo, risultante dall’archivio nazionale dei veicoli e dalla carta di circolazione.

Obbligo di portare a bordo la CQC.

Nella circolare Conftrasporto NOR10144 del 30 Luglio, vi avevamo già informato che il testo dell’art. 180 del c.d.s era stato adeguato all’introduzione della carta di qualificazione del conducente, prevedendo l’obbligo di tenerla a bordo insieme agli altri documenti indicati al comma 1 della stessa norma. La nota del 12 Agosto precisa che in assenza della CQC sul veicolo, l’agente applica la sanzione del comma 7 dell’art. 180 (s.a.p da 38 € a 155 €), ed intima al conducente di esibirla presso un Ufficio di Polizia entro un certo termine, trascorso il quale si applicano le sanzioni più gravi dell’art. 116, comma 15 del c.d.s: s.a.p. da 155 € a 624 € e fermo del veicolo per 60 gg.

Interventi in materia di responsabilità solidale.

Dal momento in cui la targa ripetitrice sui rimorchi verrà meno, la responsabilità in solido per il pagamento delle sanzioni del c.d.s incomberà anche sul proprietario del veicolo trainato; a questi andrà notificato il verbale, tutte le volte in cui gli Agenti non abbiano potuto identificare il conducente (ad esempio, in assenza della contestazione immediata).

Ritiro della patente in caso di incidenti stradali.

Sono state riviste le procedure per il ritiro della patente, nelle ipotesi di reato per le quali è stata prevista la sanzione accessoria della sospensione o della revoca del medesimo titolo: l’Agente che ha accertato la violazione ritira il documento e lo trasmette entro 10 gg tramite il proprio Comando, unitamente al rapporto, alla Prefettura del luogo della commessa violazione, la quale dispone la sospensione provvisoria del titolo fino ad un massimo di due anni. La stessa procedura è stata estesa anche all’ipotesi in cui il conducente  abbia causato un incidente stradale, dal quale siano derivate lesioni personali o la morte di terzi; in questo caso, la sospensione provvisoria del titolo può arrivare fino a tre anni. Tuttavia, la circolare degli Interni ritiene che questa procedura sia utilizzabile purché le responsabilità dell’autista appaiano evidenti; in caso contrario, l’Agente non procederà al ritiro della patente ma dovrà limitarsi a trasmettere al Prefetto copia del rapporto e del verbale di contestazione notificato al responsabile dell’incidente.

Cordiali saluti

Scarica il PDF :

NOR10156

Circolare Ministeriale

Allegato circolare ministeriale