NOR10144 – Codice della strada. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n.120 del 29 Luglio 2010.

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Roma, 30 Luglio 2010

NOR10144
SM

Oggetto: Codice della strada. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n.120 del 29 Luglio 2010

Come ampiamente preannunciato nei giorni scorsi, in vista dell’esodo estivo di Agosto sono state pubblicate sul Supplemento ordinario n. 171 alla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 Luglio 2010,  le nuove disposizioni sul codice della strada contenute nella Legge n.120 del 29 Luglio 2010  (d’ora in poi “Legge”)
Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 15° giorno successivo alla pubblicazione (quindi dal 13 Agosto p.v), eccezion fatta per un gruppo di disposizioni individuate dall’art. 33 della Legge sulle modifiche alle norme in materia di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di stupefacenti, che sono  applicabili a partire dal giorno successivo alla  predetta pubblicazione in G.U (ovvero da Venerdì 30 Luglio).

Nel corso dell’approvazione in seconda lettura, la Commissione Trasporti della Camera dei Deputati ha deliberato la soppressione di alcune norme (gli artt. 28 e 36) e l’aggiunta di un nuovo articolo (il 45) all’interno del d.d.l originario approvato dal Senato in prima lettura. Pertanto, riteniamo di fare cosa utile nel riportare, di seguito, il commento alle nuove disposizioni del c.d.s già divulgato con la circolare Conftrasporto NOR10130 del 16 Luglio 2010, aggiornato con i nuovi riferimenti normativi alla Legge e con la descrizione di ulteriori modifiche al c.d.s emerse da una più approfondita lettura del testo coordinato, di interesse per gli utenti della strada.

Per quanto riguarda l’autotrasporto, le novità introdotte dalla Legge hanno interessato:
1. l’apparato sanzionatorio delle violazioni dei tempi di guida e di riposo;
2. la prevenzione e la repressione della guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di stupefacenti, da parte dei conducenti professionisti;
3. la responsabilità condivisa della filiera del trasporto, negli incidenti con morti e feriti gravi;
4. le misure per combattere la presenza, in Italia, di vettori stranieri irregolari.

1. L’apparato sanzionatorio sulle violazioni dei tempi di guida e di riposo (art. 30 della Legge)
Come già descrittovi nella menzionata circolare Conftrasporto NOR10088, l’art. 30 della Legge ha separato le sanzioni per le violazioni dei tempi di guida da quelle legate ai tempi di riposo, come riportato nelle tabelle seguenti:

Violazione del tempo di guida giornaliero (9 h al giorno, con possibilità di estensione a 10 h per non più di 2 volte a settimana)

Sanzione amministrativa pecuniaria

Decurtazione punti dalla carta di qualificazione del conducente

Fino al 10% da €. 38 ad €. 152

NO

Superiore al 10 % e fino al 20% Da un minimo di 300 € ad un massimo di 1.200 €

2

Superiore al 20% Da un minimo di 400 € ad un massimo di 1600 €

10

Violazione del tempo di guida settimanale (54 h a settimana, elevabili a 56; 90 h su due settimane)

Sanzione amministrativa pecuniaria

Decurtazione punti dalla carta di qualificazione del conducente

Fino al 10% NO

NO

Superiore al 10 % e fino al 20%  Da un minimo di 250 € ad un massimo di 1000 €

1

Superiore al 20% Da un minimo di 400 € a 1600 €

2

Violazione dei periodi di riposo giornalieri (11 h, con possibilità di riduzione a 9 ore per non più di tre volte a settimana; 12h in caso di riposo frazionato)

Sanzione amministrativa pecuniaria

Decurtazione punti dalla carta di qualificazione del conducente

Fino al 10% Da un minimo di 200 € ad un massimo di 800 €

NO

Superiore al 10% e fino al 20% Da un minimo di 350 € ad un massimo di 1400 €

5

Superiore al 20 % Da un minimo di 400 € fino a 1600 €

10

Violazione dei periodi di riposo settimanali (45 h, ridotto a 24 h ma con obbligo di recupero entro le successive tre settimane)

Sanzione amministrativa pecuniaria

Decurtazione punti dalla carta di qualificazione del conducente

Fino al 10% NO

NO

Superiore al 10% e fino al 20% Da un minimo di 350 € fino ad un massimo di 1400 €

3

Superiore al 20 % Da un minimo di 400 € fino ad un massimo di 1600 €

5

Per le infrazioni concernenti le pause obbligatorie, il nuovo comma 8 dell’art. 174 c.d.s prevede un’unica sanzione che prescinde dall’entità dello sforamento, che va da 155 € a 620 € con la decurtazione di due punti dalla cqc.

Quindi, la novità più importante della nuova disciplina consiste nell’introduzione di sanzioni più severe, per le violazioni dei tempi di guida e di riposo maggiormente rischiose per la sicurezza della circolazione stradale: infatti, un conto è sforare il tempo di guida di pochi minuti, altro è invece guidare due ore in più del consentito. A proposito del pagamento delle sanzioni connesse alle violazioni più gravi dei tempi di guida e di riposo (ovvero quelle superiori al 10% dei limiti di Legge), l’art. 37 della Legge ha previsto che debba effettuarsi immediatamente nelle mani dell’agente accertatore; se ciò non avviene, l’autista deve prestare idonea cauzione a pena del fermo del mezzo. In particolare, il conducente sorpreso a guidare violando i limiti di guida e di riposo in misura superiore al 10%, è tenuto a pagare all’Agente accertatore la sanzione in misura ridotta; diversamente, egli deve prestare una cauzione per un importo pari alla metà del massimo di Legge, altrimenti il veicolo è sottoposto a fermo amm.vo fino all’adempimento dell’onere e, comunque, per un periodo massimo di 60 gg, durante i quali non sarà affidato in custodia al trasgressore bensì ad una depositeria autorizzata.
L’altra novità riguarda la fase successiva all’accertamento delle predette violazioni (che non interessa, tuttavia, l’infrazione delle pause obbligatorie dopo 4 ore e mezza di guida), e consiste nel ritiro immediato dei documenti di circolazione e nelle contestuale intimazione, rivolta al conducente, di non rimettersi in viaggio se non dopo aver completato i periodi di riposo obbligatori. Tali documenti saranno restituiti all’autista una volta completati i suddetti riposi; a tal fine, egli dovrà recarsi presso il Comando di appartenenza dell’agente accertatore, seguendo l’itinerario specificato nel verbale. Chiunque circoli nel periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio, viene sanzionato con il pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078 e il ritiro immediato della patente di guida.

La disamina del nuovo testo dell’art. 174 offre altri spunti degni di nota su queste tematiche:
a) per le infrazioni commesse in un altro Stato membro dell’U.E, ma accertate in Italia, della normativa sui tempi di guida, pausa e riposo, le Forze dell’ordine potranno finalmente applicare le sanzioni del nostro c.d.s. La nuova norma prevista al comma 12 dell’art. 174 (voluta dalla Conftrasporto, per rispondere ad una precisa lacuna del nostro c.d.s lamentata dalla Polizia) supera infatti quello che, finora, costituiva l’ostacolo principale all’applicazione ovvero l’impossibilità di impugnare i verbali di accertamento davanti al Prefetto o al giudice di pace, in quanto gli artt.203 e 204 bis del c.d.s determinano la competenza territoriale in ragione del luogo della commessa violazione. La modifica  prevede che per l’esercizio dei ricorsi al Prefetto e al gdp contro le predette infrazioni, compiute nella U.E (e non accertate oltrefrontiera), il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato eseguito l’accertamento in Italia. Quindi, per fare un esempio, se gli agenti che hanno fermato un veicolo su una strada della Provincia di Bologna, dovessero verificare che negli ultimi 28 giorni l’autista ha violato la normativa sui riposi quando si trovava all’estero, costoro applicheranno la sanzione prevista dal nostro codice della strada per l’identica violazione, mentre il verbale potrà impugnarsi davanti al Prefetto o al gdp sempre di Bologna.
b) per l’impresa che non osserva le disposizioni sui tempi di guida e di riposo del Reg. 561/2006, è stata prevista una s.a.p da 307 € a 1228 € per ciascun dipendente a cui la violazione si riferisce.
c) Le ripetute inadempienze della normativa sui tempi di guida e di riposo, incideranno sull’onorabilità del preposto; il comma 18 del nuovo art. 174, prevede l’applicazione delle disposizioni dell’art. 5, comma 6 del D.lgvo 395/00 sulla perdita dell’onorabilità del titolare della capacità professionale, per i fatti commessi dal dipendente nell’esercizio della professione.
d) Sono state introdotte norme specifiche sui trasporti di persone e su quelli in conto proprio, prevedendosi per entrambi la sospensione del titolo abilitativo da uno a tre mesi (qualora l’impresa non si fosse messa in regola con le disposizioni violate) e, in caso di recidiva, la decadenza o la revoca del provvedimento (comma 15, art. 174 c.d.s).

2. La prevenzione e la repressione della guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di stupefacenti, da parte dei conducenti professionisti.
L’intervento del Parlamento è stato particolarmente incisivo e (anche grazie all’azione portata avanti dalla scrivente) ha determinato l’introduzione di principi di salvaguardia non solo degli utenti della strada, ma anche delle imprese di autotrasporto datrici di lavoro, dal rischio di assumere o di dover mantenere in organico degli autisti consumatori abituali di alcol o droghe. In particolare, le norme introdotte:
–  intervengono in via preventiva:
a) impedendo il conseguimento o il rinnovo della patente di guida, a coloro che fanno uso abituale di droghe o alcol. Con una modifica all’art. 119 del c.d.s (art. 23 del ddl), per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, nonché del cap KA o KB per il trasporto persone, l’interessato deve produrre un certificato che attesti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di droghe; il rilascio di questo documento avverrà secondo modalità stabilite con un Decreto interministeriale (Salute e Trasporti), sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio. Per i conducenti di mezzi pesanti (e per i titolari di cap KA o KB), la certificazione di cui sopra andrà esibita anche in occasione della revisione o del rinnovo della patente. Le spese del certificato sono sempre a carico del richiedente.
b) Riconoscendo all’impresa la possibilità di sapere, prima di assumere un autista, se egli faccia uso abituale di droghe o alcol. Tale possibilità era già stata introdotta alla Camera in prima lettura ed è stata ora confermata dall’art. 50 della Legge: l’aspirante autista dovrà produrre all’impresa, a sue spese, una certificazione medica rilasciata secondo determinati standard  (che saranno individuati con un Decreto del Ministro della Salute, di concerto con quello dei Trasporti, da adottarsi entro 90 gg dall’entrata in vigore delle modifiche al c.d.s), che escluda l’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti.
– Intervengono in via repressiva:
a) prevedendo il licenziamento per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 del codice civile (art.43, comma 1, lett.b, capoverso 3 quater della Legge), nei confronti del conducente di un mezzo pesante al quale sia stata revocata la patente dopo l’accertamento del reato di guida in grave stato di ebbrezza (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro di sangue), o sotto l’influsso di stupefacenti;
b) introducendo un nuovo articolo del c.d.s (il 186 bis, art. 33 della Legge), che attua la cd tolleranza zero verso i conducenti professionisti. In particolare, ciò è avvenuto:
b1) prevedendo una specifica sanzione pecuniaria da 155 a 624 € (accompagnata dalla decurtazione di cinque punti dalla patente), in presenza di un tasso alcolemico nel sangue superiore a 0 e fino a 0,5 g/l. La sanzione è raddoppiata quando questo soggetto provochi un sinistro;
b2) prevedendo per l’ebbrezza lieve (superiore a 0,5g/l e fino a 0,8 g/l), l’aumento di un terzo della sanzione pecuniaria da 500 € a 2000 €, e di quella accessoria della sospensione della patente da tre a sei mesi;
b3) prevedendo per l’ebbrezza intermedia (superiore a 0,8 g/l e fino a 1,5g/l) e per quella grave (superiore a 1,5 g/l) l’aumento da un terzo alla metà delle sanzioni previste per tutti gli utenti ordinari dall’art. 186 c.d.s, lett. b, c (per l’ebbrezza media, l’ammenda da 800 a 3200 €; per quella grave, l’ammenda da 1500 a 6000 €). Ricordiamo che per le predette ipotesi, le lettere b, c) dell’art. 186 stabiliscono anche dei periodi di arresto (per l’ebbrezza media fino a 6 mesi; per quella grave da sei mesi ad un anno) e di sospensione della patente (per l’ebbrezza media da 6 mesi ad un anno; per quella grave da uno a due anni, raddoppiati quando il veicolo appartiene a soggetto estraneo al reato), sui quali dovrebbe operare l’aumento di 1/3 in esame (anche se, per esserne certi, occorrerà attendere la nota esplicativa del Ministero dell’Interno). Inoltre, sugli incrementi già descritti alle lettere b2) e b3), si applica il raddoppio stabilito al nuovo comma 2 bis dell’art. 186 c.d.s, nel caso il conducente abbia causato un incidente stradale.
b4) stabilendo la revoca della patente quando il tasso alcolemico riscontrato nel sangue dell’autista superi 1,5 g/l, a prescindere se questi abbia o meno causato un incidente stradale (condizione, invece, richiesta per gli utenti ordinari). Inoltre, la revoca così decisa comporta, per il conducente, il divieto di ottenere una nuova patente di guida prima che siano trascorsi tre anni dall’accertamento del reato (nuovo comma 3 ter, art. 219 del c.d.s, introdotto dall’art. 43, comma 1 della Legge).

La tolleranza zero ha riguardato anche la guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti. Infatti, l’intervento del legislatore sull’art. 187 c.d.s ha elevato a sei mesi (dai tre attuali) il periodo minimo di arresto per gli autori del reato: pertanto si applicherà la pena dell’ammenda da €. 1.500 a 6.000 €, l’arresto da sei mesi ad un anno e la sospensione della patente da uno a due anni.
Per i conducenti dei mezzi pesanti, le pene pecuniarie sono elevate da un terzo alla metà mentre la patente di guida viene sempre revocata (per le altre categorie indicate sempre dal 186 bis, la revoca scatta solo in caso di recidiva triennale); la revoca del titolo di guida comporta il divieto di conseguire una nuova patente prima di tre anni dall’accertamento del reato.
Sempre a proposito della guida sotto l’effetto di droghe, occorre segnalare che quando gli accertamenti qualitativi non invasivi forniscano esito positivo oppure si abbia ragionevole motivo di ritenere che il conducente ha fatto assunzione di stupefacenti, ciò può essere accertato anche tramite esami clinico tossicologici e strumentali, ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati dal personale sanitario ausiliario delle forze di Polizia, con modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con quello degli Interno, della Giustizia e della Salute; decreto che, peraltro, potrà prevedere che questi accertamenti si eseguano su campioni di saliva, anziché su campioni di mucosa del cavo orale. In caso di positività, il conducente verrà considerato in stato di alterazione psico fisica.
Se non vi è opposizione dell’imputato e salvo che questi non abbia provocato un incidente, le pene detentive e pecuniarie previste per la guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di droghe, possono essere sostituite con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del d.lgvo 274/2000.
Attenzione all’entrata in vigore delle nuove disposizioni contenute agli artt. 186, 186 bis 187 del c.d.s: l’art 33, comma 4 della Legge prevede che le stesse  comincino ad  applicarsi dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale (quindi da oggi, Venerdì 30 Luglio), senza attendere la consueta “vacatio legis” di 15 gg.

3. La responsabilità condivisa della filiera del trasporto, negli incidenti con morti e feriti gravi (art. 51 della Legge)
Anche su questo fronte va registrato l’intervento incisivo del Parlamento che, sin dalla prima lettura da parte della Camera dei Deputati, ha introdotto una norma nel D.gvo 286/2005 (precisamente, il comma 7 bis dell’art.7), secondo la quale: “Quando dalla violazione di disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C, C+E, è disposta la verifica presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall’art. 83 bis del decreto legge 25 Giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni” .

Per effetto di questa disposizione, le infrazioni del c.d.s commesse alla guida di un mezzo pesante da cui derivino morti o feriti gravi, faranno immediatamente scattare delle verifiche presso tutti i soggetti della filiera (vettore, committente, caricatore e proprietario della merce), per  appurare se, durante l’esecuzione del trasporto, siano state rispettate le norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dall’art. 7 del D.lgvo 286/2005 (art. 61 – sagoma limite – , art. 62 – massa limite – art. 142 – eccesso di velocità – , art. 164 – sistemazione del carico sui veicoli – art. 167 – sovraccarico – art.174 – violazione dei tempi di guida e di riposo),  e dall’art. 83 bis del Decreto legge 112/2008 e ss modifiche (clausola gasolio e sul riconoscimento dei costi minimi di esercizio nei contratti di trasporto).

4. Le misure per combattere la presenza, in Italia, di vettori stranieri irregolari.
Le misura per contrastare la presenza di vettori illegali esteri sul nostro territorio, intervengono sui seguenti aspetti:
– In materia di cabotaggio stradale, l’art. 52 della Legge introduce un nuovo articolo (il 46 bis) nella Legge 298/1974, in cui si prevede una sanzione specifica per quei vettori esteri che effettuano cabotaggio illegale in Italia: si tratta dell’importo da 5.000 € a 15.000 €, e della misura accessoria del fermo del mezzo per un periodo di tre mesi o, in caso di recidiva nel triennio, per 6 mesi. Non solo, ma la stessa norma ha previsto degli accorgimenti per rendere effettiva l’applicazione di queste sanzioni, ed in particolare:
a) quanto alla sanzione pecuniaria, l’art. 46 bis della Legge 298/1974 richiama espressamente il meccanismo dell’art. 207 del c.d.s, con la conseguenza che lo straniero dovrà pagare immediatamente l’importo nelle mani dell’agente accertatore o, in alternativa prestare una cauzione;
b) quanto al fermo amministrativo di tre mesi,  lo straniero viene privato della materiale disponibilità del veicolo con il quale, pertanto, non può tornare all’estero per l’intera durata della misura accessoria. Il veicolo  verrà affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, “ad uno dei soggetti individuati dall’art. 214 bis del c.d.s”, quindi ad uno dei depositi convenzionati con il Ministero dell’Interno e l’Agenzia del demanio, presso il quale resterà per tutta la durata del fermo.
– Sull’art. 207 del c.d.s, ovvero la norma che, per le infrazioni del c.d.s commesse dai vettori esteri, prevede sin da ora l’obbligo del pagamento immediato nelle mani dell’agente accertatore o, in alternativa, della cauzione per un importo pari alla metà del massimo della sanzione prevista dalla norma violata, a pena del fermo amministrativo del mezzo per 60 gg. Ebbene, l’intervento sulla norma contenuto nell’art. 37 della Legge rende effettivo il fermo del mezzo, vietandone l’affidamento in custodia al trasgressore che, quindi, dovrà attendere la fine del fermo prima di potersene reimpossessare.
– Sempre in tema di articolo 207, l’applicazione è stata estesa a tutta una serie di infrazioni estranee al c.d.s, compiute dai vettori esteri nell’ambito  di un trasporto internazionale. Si tratta di un fatto anch’esso decisivo per combattere le illegalità dei trasportatori stranieri, rendendo obbligatorio il pagamento immediato nelle mani dell’agente accertatore (a pena del fermo del mezzo) anche per delle infrazioni per le quali, altrimenti, non sarebbe stato possibile. Tali infrazioni, tutte confermate dalla Camera in seconda lettura, sono state individuate:
a) nell’esecuzione di un trasporto internazionale senza la documentazione equipollente alla scheda di trasporto (CMR, ecc..: vedi l’art. 51 della Legge, che modifica il comma 6, art. 7 bis del D.lgvo 286/2005);
b) nell’esercizio abusivo di un’attività di trasporto internazionale o di cabotaggio, in violazione degli artt. 26 e 46 della Legge 298/1974 (nuovo comma 4, art. 60 della Legge 298/1974, introdotto dall’art. 52 della Legge);
c) come già detto, nell’esecuzione di un trasporto di cabotaggio in violazione delle disposizioni comunitarie e nazionali.

LE ALTRE DISPOSIZIONI DI MAGGIORE INTERESSE CONTENUTE NEL D.D.L DI RIFORMA DEL C.D.S

Accanto alle novità appena commentate, la riforma del c.d.s ha toccato anche altre disposizioni riferite non solo alla nostra categoria, ma anche agli utenti della strada in generale. Analizziamo di seguito le modifiche più interessanti.

1. Disposizioni in materia di pneumatici (art.1, comma 4)
Con una modifica all’art. 6 del c.d.s, viene previsto che gli Enti proprietari delle strade possano prescrivere che durante la marcia sulle rispettive strade, i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.

2. Efficacia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (art.1, comma 5 della Legge)
La Legge modifica l’art. 79 del c.d.s , in particolare il comma 4, stabilendo che la sanzione amministrativa pecuniaria ivi stabilita (sap da €. 78 ad un massimo di 311 €) si applica non solo quando i dispositivi di cui all’art. 72 non funzionino o siano stati installati irregolarmente, ma anche in caso di malfunzionamento degli elementi del mezzo sui quali si effettua la revisione annuale (elementi definiti all’art. 80 comma 1 del c.d.s, dal conseguente art. 238 del Regolamento di esecuzione del c.d.s – D.P.R495/1992 – e dell’appendice IX).

3. Mancato rispetto nei centri urbani, dei divieti di circolazione dovuti all’inquinamento ambientale (art.2, comma 1)
La circolazione in città con veicoli appartenenti a delle classi inquinanti inferiori rispetto a quelle consentite, è sanzionata con il pagamento di una somma da 155 a 624 € e, in caso di reiterazione nel biennio, con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 gg.

4. Riduzione della massa, in ordine di marcia, per i veicoli a metano, ibridi ed elettrici (art. 2, commi 2 e 3)
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con proprio decreto da adottare entro 3 mesi dall’entrata in vigore della Legge, stabilirà i criteri e le modalità con cui si potrà applicare una riduzione della massa, in ordine di marcia, dei veicoli alimentati a metano, GPL, elettrici o ibridi. Per i mezzi a metano o a GPL la riduzione sarà pari alla massa delle bombole e dei relativi accessori, mentre per quelli elettrici ed ibridi sarà pari alla massa delle batterie e dei loro accessori.

5. Trasporti eccezionali: nuova regolamentazione della scorta di Polizia stradale ( art. 4)
A differenza della versione approvata in Senato, la Commissione Trasporti della Camera ha reintrodotto l’utilizzo della scorta di Polizia quando il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità, imponga la chiusura totale della strada con l’approntamento di itinerari alternativi; in questo caso, la scorta tecnica deve richiedere l’intervento degli organi di Polizia stradale competenti per territorio che, in loro vece o ausilio, possono autorizzare il personale della predetta scorta tecnica con le modalità stabilite nel Regolamento.

6. Segnaletica stradale (art. 6)
Nell’ambito dei casi per i quali si può utilizzare la segnaletica stradale di emergenza, viene inserita l’attività di ispezione delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della strada.

7. Estratto dei documenti di guida e di circolazione (art.10)
La ricevuta rilasciata all’automobilista dalle imprese di consulenza, sostituisce l’estratto dei documenti di circolazione e della patente fino ad un massimo di 30 gg dal rilascio. L’estratto o il documento conseguente all’operazione per la quale è stata emessa la ricevuta, deve essere messo a disposizione dell’interessato entro 30 gg da tale emissione; le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza, saranno fissate con successivo Decreto del Ministro dei Trasporti.

8. Mutamento della titolarità del mezzo e trasferimento di residenza dell’intestatario – conseguenze legate al libretto di circolazione ed alle targhe. (art. 11, commi 1 e 2)
L’art. 11 della Legge, comma 1, introduce delle nuove disposizioni negli artt. 94, comma 2, e 100, comma 3 bis del c.d.s, che diventeranno operative soltanto dal sesto mese successivo all’entrata in vigore di un apposito D.P.R: nei casi di trasferimento di proprietà,  costituzione di usufrutto o stipulazione di un contratto di leasing, le norme approvate obbligano l’acquirente a chiedere il rilascio di una nuova carta di circolazione e di una nuova targa (visto che, secondo il nuovo comma 3 bis dell’art.100 c.d.s, le targhe diventano personali). L’aggiornamento del libretto resterà in vigore soltanto per i cambi di residenza o di sede per le persone giuridiche.

9. Eliminazione della targa ripetitrice sulle motrici ed i semirimorchi, ed estensione del principio di solidarietà per il pagamento delle sanzioni pecuniarie del c.d.s, al proprietario del rimorchio (art.11, comma 2)
Con una modifica del comma 4 dell’art. 100 (realizzata dal comma 2, lett.b, art. 11 della Legge), viene eliminato l’obbligo per i rimorchi di montare la targa ripetitrice. All’attuazione di questa disposizione provvederà il Governo entro 60 gg dall’entrata in vigore del d.d.l, mediante una modifica al Regolamento di attuazione del c.d.s. L’eliminazione, peraltro, riguarderà soltanto i rimorchi immatricolati dall’entrata in vigore delle citate modifiche al Regolamento, mentre per quelli immessi in circolazione prima è prevista la possibilità di reimmatricolarli per coloro che intendessero avvalersi di questa opportunità. A questa novità si accompagna l’estensione della platea dei soggetti solidalmente responsabili con il conducente, per il pagamento delle sanzioni previste dal c.d.s: infatti, sempre l’art. 11, comma 4 della Legge modifica l’art. 196, comma 1 del c.d.s, nel senso di estendere questa responsabilità in solido anche al proprietario del rimorchio, nel caso di complessi veicolari.

10. Divieto di intestazione fittizia dei veicoli (art.12)
 L’art. 12 della Legge modifica l’art. 94 c.d.s ed introduce un nuovo articolo, il 94 bis, allo scopo di combattere le intestazioni fittizie dei veicoli. In pratica, queste norme stabiliscono l’obbligo di dichiarare ai competenti Uffici della Motorizzazione, per la successiva annotazione sulla carta di circolazione e la registrazione presso l’Archivio nazionale dei veicoli, tutti gli atti dai quali derivi una variazione nominativa dell’intestatario del libretto di circolazione o che, per un periodo superiore a 30 gg, comportino la disponibilità del veicolo a favore di un soggetto diverso dall’intestatario del libretto; questi atti, diversi da quelli previsti al comma 1 dell’art. 94 del c.d.s (trasferimento di proprietà; costituzione di usufrutto; stipulazione di locazione con facoltà di acquisto), saranno individuati dal Regolamento di esecuzione del c.d.s, ed andranno comunicati alla Motorizzazione entro 30 gg dal loro verificarsi.
Allo stesso modo, il nuovo art. 94 bis prevede che il soggetto responsabile della circolazione del veicolo  debba risultare chiaramente dalla carta di circolazione. Le intestazioni simulate comportano una sanzione pecuniaria da 500 € a 2.000 € nei confronti del possessore del mezzo e del proprietario dissimulato, con la cancellazione d’ufficio del veicolo dal PRA. L’applicazione della norma avverrà con uno o più decreti interministeriali.

11. Macchine agricole eccezionali (art. 15, comma 1)
Il nuovo comma 8 dell’art. 104 c.d.s, eleva a due anni la validità dell’autorizzazione alla circolazione su strada che l’Anas rilascerà dall’entrata in vigore del ddl. A fronte di ciò, il comma 2 dell’articolo 15 ddl stabilisce il raddoppio dell’imposta di bollo e, se previsti, degli indennizzi di usura previsti dall’art. 18 del Regolamento di esecuzione del c.d.s.

12. Macchine operatrici eccezionali (art.15, comma 3)
Nel nuovo comma 3 dell’art. 114, è inserita una norma che manterrà ad un anno la validità delle autorizzazioni alla circolazione per questi mezzi, escludendo quindi l’aumento a due anni prima visto per le macchine agricole eccezionali.

13 Guida accompagnata dei minorenni di anni 17, per esercitarsi alla guida (art.16, comma 1, lett.a)
Ai minori che hanno compiuto 17 anni e che siano titolari di patente A, è permessa la guida di veicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 ton (con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio) per finalità di esercitazione; costoro dovranno essere accompagnati da un conducente titolare di patente B da almeno 10 anni, previo rilascio di un’apposita autorizzazione da parte del competente Ufficio della Motorizzazione, su richiesta del genitore o del legale rappresentante. Le norme di attuazione saranno stabilite con un successivo Regolamento.

14 Innalzamento del limite di guida per autotreni ed autoarticolati (art.16, comma 1, lett. b)
La Legge ha previsto la possibilità di elevare a 68 anni (dai 65 attuali) il limite di età massimo per la guida degli autotreni e degli autoarticolati adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva superiore alle 20 ton. Per usufruire di questa possibilità il conducente dovrà sottoporsi annualmente ad una visita medica specialistica, a sue spese, all’esito della quale otterrà uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici. Per quanto riguarda il trasporto persone, la Commissione Trasporti ha uniformato il limite di età  per la conduzione dei relativi veicoli con quella, prima vista, del trasporto di cose; pertanto, l’età massima per condurre autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati e autosnodati per il trasporto persone, è stata fissata a 68 anni (il Senato, ricordiamo, l’aveva portata a 70 anni), fermo restando che a partire dai 60 anni il soggetto dovrà sottoporsi ad una visita medica specialistica annuale. I nuovi limiti di età diventeranno operativi con l’emanazione di uno specifico Decreto del Ministro dei Trasporti, da adottare entro 4 mesi dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni del c.d.s.

15 . Visita medica per gli ultraottantenni (art. 16, comma 1, lett. c).
Chi ha superato gli 80 anni potrà continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, B, C, E, qualora ottenga uno specifico attestato rilasciato dalla Commissione medica locale, a seguito di visita medica specialistica biennale. Anche in questo caso, come per il precedente, la disposizione diventerà operativa dopo l’emanazione di uno specifico Decreto del Ministro dei Trasporti, entro 4 mesi dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni del c.d.s.

16 Limitazioni alla guida per i neopatentati (art. 18)
Viene modificato il comma 2 bis dell’art. 117, portando a 55 Kw/t il limite di potenza massima dei veicoli che possono essere condotti, per il primo anno, da chi ha ottenuto la patente “b”. Per la guida dei mezzi di categoria M1, tale limite è elevato a 70Kw/t.. Questa limitazioni si applicheranno a coloro che abbiano ottenuto la patente “B” a partire dal centottantesimo giorno successivo all’entrata in vigore delle modifiche al c.d.s

17.Divieto di ottenere la patente di guida, per i condannati per spaccio di stupefacenti e per i condannati per il reato di omicidio colposo commesso alla guida. (art. 19)
L’art. 19 della Legge prevede il divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore, nei confronti degli spacciatori condannati (anche con sentenza non definitiva) per reati contro la persona, il patrimonio, o per la violazione di altre disposizioni previste dal T.U sulle tossicodipendenze. Non solo ma durante la seconda lettura del provvedimento alla Camera, è stato introdotto il divieto di ottenere la patente verso coloro ai quali sia stata revocata  per la seconda volta, con la sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo commesso in grave stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti, ai sensi dell’art. 222, comma 2 del c.d.s

18. Rinnovo della patente di guida – rilascio del duplicato (art. 21)
La disposizione modifica l’art. 126 del codice, stabilendo che alla scadenza del periodo di validità della patente, al posto del tagliando adesivo di conferma, l’Ufficio centrale del Dipartimento per i Trasporti terrestri trasmetta un duplicato della patente stessa, con l’indicazione del nuovo periodo di validità. Anche in questo caso, l’applicazione della norme è legata all’emissione di un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che dovrà avvenire entro 6 mesi dall’entrata in vigore della Legge.

19.Bonus punti per i neopatentati (art.22, comma 3)
Per i neopatentati, fermo restando il raddoppio dei punti per le infrazioni commesse nei primi tre anni dal rilascio del titolo di guida, l’art. 22, comma 3, lett.h della Legge stabilisce un premio: durante lo stesso triennio, il conducente sarà premiato con l’assegnazione di un punto all’anno (fino ad un massimo di 3), qualora non commetta infrazioni punite con la sottrazione di punti.

20.Modifica all’art. 126 bis in materia di punteggio della patente (art. 22 lett. a, b)
L’art. 22 interviene sul meccanismo della patente a punti in due modi:
– Introducendo l’obbligo di sostenere una prova d’esame al termine della frequenza del corso di aggiornamento, per il riacquisto dei punti previsti dal comma 4 dell’art. 126 bis (9 punti per i titolari di patente C, C+E, D, D+E). I programmi e le modalità di svolgimento della suddetta prova saranno fissati con un Decreto del Ministro dei Trasporti, entro 180 gg dall’entrata in vigore della riforma del c.d.s
– Prevedendo l’obbligo di esame per il conducente che, dopo aver perso 5 punti a seguito della notifica di una prima violazione, commetta in un anno altre due violazioni non contestuali, ognuna delle quali comporti la sottrazione di almeno 5 punti.

21. Revisione della patente di guida (art. 23, comma 6)
Nell’ambito delle modifiche previste per l’art. 128 (all’interno del quale sono stati aggiunti i commi da 1 bis ad 1 quater, ed è stato modificato il comma 2), una particolare attenzione merita proprio il comma 1 ter, dove si stabilisce che la revisione della patente scatta sempre quando il conducente venga coinvolto in un incidente stradale che abbia determinato un danno grave alle persone e, a suo carico, sia stata contestata una violazione del c.d.s che comporti la sanzione accessoria della sospensione del titolo di guida (tra queste violazioni, ricordiamo la circolazione con limitatore o cronotachigrafo manomesso o non funzionante, il superamento dei limiti di velocità di oltre 40 Km/h, il passaggio con il semaforo rosso in caso di recidiva, il divieto di sorpasso e la guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di stupefacenti). Un’altra ipotesi di revisione stabilita dallo stesso articolo del ddl, è legata allo stato di coma del soggetto protrattosi oltre le 48 ore, mentre l’ulteriore ipotesi che era stata introdotta dalla Camera in prima lettura (quella su iniziativa del medico, venuto a conoscenza di una patologia documentata del suo assistito, che diminuisca la sua idoneità alla guida) è stata soppressa dal Senato.

22. Conversione della patente di guida rilasciata da uno Stato estero (art. 24).
La norma interviene sull’art. 136 del c.d.s, modificando il comma 6 ed aggiungendo un nuovo comma 6 bis. L’intervento chiarisce che:
„« a coloro che, trascorso più di un anno dall’acquisizione della residenza in Italia, guidino con patente scaduta rilasciata da uno Stato estero, si applicano le sanzioni previste dall’art. 116, commi 13 e 18 per la guida senza aver ottenuto la patente (o con patente non rinnovata per mancanza dei requisiti di rilascio previsti dal c.d.s): si tratta dell’ammenda da 2257 a 9032 €uro, e del fermo del veicolo per tre mesi (confisca in caso di reiterazione del reato). Se non è ancora trascorso l’anno, il comma 7 dell’art. 136 prevede l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 126, comma 7, per la guida con la patente o la cqc scaduta: sap da 155 a 624 €uro e ritiro del documento scaduto
„« a coloro che, trascorso più di un anno dall’acquisizione della residenza in Italia, sebbene muniti di patente di guida ancora valida, guidano con il cap, la cqc o altro documento abilitativo rilasciato all’estero non più valido, si applicano le sanzioni previste ai commi 15 e 17 dell’art. 116: sap da 155 a 624 € e fermo del mezzo per 60 gg.
Ricordiamo che per le patenti rilasciate in uno Stato della Comunità europea, non c’è l’obbligo convertirle  nel corrispondente titolo di guida italiano.

23. Applicazione della patente a punti, nei confronti dei soggetti che hanno  ottenuto all’estero il titolo di guida (art.24,comma 2)
La Legge rivede l’applicazione del meccanismo della patente a punti nei confronti dei titolari di patente rilasciata da uno Stato estero. In pratica, la norma interviene sull’art. 6 ter del D.L. 151 del 27 Giugno del 2003 (convertito, con modificazioni, in Legge 214 del 1 Agosto 2003), ed estende a tutti i titolari di patente straniera l’applicazione del meccanismo italiano della patente a punti, a prescindere dall’esistenza di un sistema corrispondente alla nostra patente a punti nel Paese che ha rilasciato il titolo di guida. Con l’occasione, ricordiamo che la patente a punti verso questi soggetti, opera in modo inverso rispetto ai conducenti italiani: per ogni violazione al c.d.s commessa in Italia alla quale è stata ricollegata la perdita di punteggio, il C.E.D. provvede a sommare i punti; al raggiungimento di 20 punti, scattano conseguenze diverse a seconda del periodo di tempo impiegato per giungere a questa soglia. Pertanto, si possono verificare i seguenti casi:
„« soglia dei 20 punti raggiunta in un anno; è vietata la guida in Italia per un periodo di due anni.
„« Soglia dei 20 punti raggiunta in due anni; è vietata la guida in Italia per un periodo di un anno.
„« Soglia dei 20 punti raggiunta tra i due ed i tre anni; è vietata la guida in Italia per sei mesi.

Sempre l’art. 24 stabilisce che, per questa fattispecie, il provvedimento di inibizione alla guida venga emesso dal Prefetto competente del luogo dove è stata commessa l’ultima violazione che ha determinato il raggiungimento dei venti punti, in base alla comunicazione trasmessa dal Ministero dei Trasporti. La notifica viene eseguita nelle forme previste dall’art. 201 c.d.s. Chi circola nel periodo in cui la guida in Italia è stata vietata, è soggetto alle sanzioni stabilite dall’art. 218 c.d.s: si tratta della s.a.p da 1.842 a 7.369 €uro e del fermo del veicolo per tre mesi mentre, al posto della revoca della patente, si applica un ulteriore divieto di guida in Italia per 4 anni.

24. Eccesso di velocità – revisione delle sanzioni pecuniarie e delle decurtazioni di punti (art. 25)
La Legge rivede le sanzioni pecuniarie previste per il superamento dei limiti di velocità di oltre 40 Km/h. In particolare, è stata introdotta: una s.a.p da 500 a 2000 € (dagli attuali 370/1458 €) per il superamento del limite di oltre 40 Km/h ma entro i 60 Km/h, unitamente alla sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi (come ora) ed alla sottrazione di 6 punti; una s.a.p da 779 a 3119 (ora, da €uro 500 ad €uro 2000), insieme alla sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi (periodo confermato dalla Legge) ed alla sottrazione di 10 punti, per il superamento del limite di oltre 60 Km/h.
Sempre per l’eccesso di velocità, segnaliamo che per la fascia superiore ai 10 Km/h e fino a 40 Km/h, le modifiche prevedono la sottrazione di 3 punti dalla patente (dai 5 attuali).
Naturalmente, questi importi (e la sanzione accessoria della sospensione della patente) vengono raddoppiati quando l’infrazione è stata commessa alla guida di un mezzo pesante (vedi il comma 11 dell’art. 142 c.d.s). Inoltre, con l’entrata in vigore del cd pacchetto sicurezza (Legge n. 94 del 15 Luglio 2009, commentata con la circolare Conftrasporto NOR09153 del 27 Luglio u.s), bisogna tener conto anche dell’aggravante notturna, per effetto della quale l’importo della sap è aumentato di un terzo quando la violazione venga commessa tra le 22 e le 7 di mattina.

25. Cinture di sicurezza (art. 28, comma 4)
Viene introdotta una nuova ipotesi di esenzione dall’obbligo di indossare le cinture di sicurezza.  Questa esenzione è stata prevista per i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell’ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali.

26.Adeguamento del testo dell’art. 179 c.d.s, all’introduzione del tachigrafo digitale (art. 30, comma 4).
La Legge adegua la formulazione dell’art. 179 del c.d.s all’introduzione del tachigrafo digitale (risalente oramai al 2006), precisando che le sanzioni del comma 2 dell’art. 179 c.d.s si applicano anche in caso di mancato inserimento della carta del conducente nell’apposito alloggiamento.

27. Carta di qualificazione del conducente (CQC) – obbligo di tenerla a bordo (art.32)
Anche in questo caso, come nel precedente, ci troviamo difronte ad una norma che adegua il testo dell’art. 180 del c.d.s all’introduzione della Carta di qualificazione del conducente, tra i documenti che abilitano alla guida dei mezzi pesanti: l’art. 32, comma 1 obbliga il conducente a portare con sé la CQC, allo stesso modo della patente di guida e dell’ulteriore documentazione prevista al comma 1 dell’art. 180 c.d.s.

28. Attraversamenti pedonali (art.34)
In assenza di agenti del traffico o di semafori, i conducenti sono obbligati a fermarsi quando i pedoni transitano sulle strisce pedonali. L’obbligo di dare la precedenza (rallentando e, all’occorrenza, fermandosi) sussiste anche a favore dei pedoni che si accingono ad attraversare sulle strisce pedonali. Ricordiamo che la sanzione prevista  per l’inosservanza di questo precetto, va da un minimo di 150 ad un massimo di 599 €, accompagnata dalla decurtazione di 5 punti dalla patente.

29. Modifica dei termini per la notifica del verbale di accertamento delle  violazione al c.d.s , e del procedimento di impugnazione del verbale davanti al Giudice di Pace (artt 36 e 39)
L’art. 36 della Legge riduce a 90 gg. (dai 150 attuali) il termine entro il quale occorre notificare il verbale di accertamento delle infrazioni al c.d.s. Per le violazioni contestate in via immediata, la notifica del verbale agli obbligati in solido andrà effettuata entro 100 gg dall’accertamento della violazione. I nuovi termini scatteranno per le violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della Legge, quindi dal 13 Agosto p.v.
Anche l’art. 39 introduce delle modifiche agli artt. 204 bis e 205 del c.d.s che, tuttavia, non hanno interessato i termini per ricorrere davanti al Giudice di Pace che sono rimasti invariati, visto che il Senato ha abrogato le modifiche introdotte dalla Camera in prima lettura.  Le nuove norme chiariscono che:
a) L’impugnazione del verbale (o l’opposizione all’ordinanza di ingiunzione del Prefetto) non sospende l’esecuzione del provvedimento, tranne che per gravi e documentati motivi. In questo caso, la sospensione viene decisa nella prima udienza di comparizione, sentite la parte ricorrente e quella che ha adottato il provvedimento.
b) Nei procedimenti davanti al gdp, la legittimazione passiva (quindi, la controparte da citare in giudizio) spetta:
– al Prefetto, se la violazione è stata accertata da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, funzionari e agenti delle ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell’Anas;
– a Regioni, province e comuni, se le violazioni sono accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i proventi sono ad essi devoluti dall’art. 208 cds
c) In caso di rigetto del ricorso, il gdp, con la sentenza, impone il pagamento del dovuto entro i 30 gg successivi alla notifica della sentenza.

30. Ampliamento delle ipotesi di accertamento delle infrazioni al c.d.s senza la necessità sia della contestazione immediata, sia della presenza degli organi di Polizia stradale (artt 35  e 36)
La Legge amplia le ipotesi di infrazioni al c.d.s accertate mediante apparecchi di rilevazione automatica, nelle quali non occorre la contestazione immediata né la presenza degli organi di Polizia stradale. In particolare, l’art. 36 introduce la lettera g bis all’interno del comma 1 bis, art. 201 del c.d.s, la quale estende il beneficio di cui sopra alle seguenti violazioni:
– Art. 141 (velocità adeguata);
– Art. 143, commi 11 e 12 (circolazione contromano);
– Art. 146 (violazione della segnaletica stradale);
– Art. 170 (trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote);
– Art. 171 (uso del casco per gli utenti dei veicoli a due ruote);
– Art. 213 (misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa);
– Art. 214 (Circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo).

A sua volta, l’art. 35 della Legge riscrive il comma 1, art. 200 del c.d.s, precisando in maniera inequivocabile che nelle ipotesi stabilite al comma 1 bis, art. 201 del c.d.s, non occorre la contestazione immediata. Inoltre, la stessa disposizione stabilisce che il verbale può essere redatto anche con l’ausilio di mezzi informatici, stabilendo che al suo interno deve comparire una sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l’identificazione de trasgressore e la targa del mezzo con cui è stata commessa l’infrazione.

31. Il pagamento immediato delle sanzioni relative ad alcune infrazioni del c.d.s, nelle mani dell’Agente accertatore (art. 37)
Un’altra novità di rilievo riguarda l’obbligo per i conducenti sorpresi su strada a commettere determinate infrazioni al c.d.s di pagare immediatamente nelle mani dell’agente accertatore l’importo della sanzione in misura ridotta o, in mancanza, di prestare idonea cauzione a pena del fermo del veicolo.
Le infrazioni a cui si applicherà quest’obbligo, sono le seguenti:
– Eccesso di velocità superiore ai 40 Km/h ed ai 60 Km/h (art. 142, commi 9 e 9 bis);
– Divieto di sorpasso (art. 148);
– Sovraccarico, in tutte le ipotesi di eccedenza superiore al 10% della massa a pieno carico (art. 167);
– Violazioni del tempo di guida giornaliero oltre il 10% (art. 174 c.d.s, comma 5), il 20% (comma 6), del tempo di guida e di riposo settimanale (comma 7), previste dal nuovo art. 174 per i mezzi forniti del cronotachigrafo, e dal nuovo art. 178 per quelli privi del cronotachigrafo. Pertanto, la disposizione non si applica alle infrazioni lievi dei tempi di guida e riposo (ovvero quelle contenute entro il 10% dei limiti di Legge, previste al comma 4 dell’art. 174), ed a quelle dei tempi di pausa (comma 8 art. 174).
Il trasgressore deve pagare subito all’agente accertatore, l’importo della sanzione in misura ridotta; del pagamento risulterà traccia nel verbale di accertamento, che sarà consegnato in copia all’autista unitamente alla ricevuta del versamento. In assenza di pagamento immediato, l’autista deve prestare una cauzione per un importo pari alla metà del massimo di Legge; diversamente, l’agente accertatore applicherà il fermo del veicolo fino a quando non viene prestata la cauzione e, in ogni caso, per un periodo massimo di 60 giorni. Il mezzo non sarà affidato al conducente ma, a spese del responsabile della violazione, ad una delle depositerie autorizzate ai sensi dell’art. 214 bis del c.d.s.

32. Rateazione delle sanzioni pecuniarie. (art. 38)
 L’art. 38 prevede la possibilità di rateizzare il pagamento della sap di importo superiore ai 200 €uro, relativa ad una o più violazioni accertate contestualmente con lo stesso verbale; tale facoltà viene prevista per i titolari di reddito non superiore a 10.628,16 €uro, e va attivata secondo un iter definito nella stessa norma.

33.  Permesso di guida ad ore e applicazione della sospensione della patente ai neopatentati (art. 42)
L’art. 42 della legge prevede una modifica dell’art. 218 del c.d.s, con cui introduce il permesso di guida ad ore per i conducenti che si siano visti sospendere la patente, a condizione che non abbiano causato un incidente stradale. In pratica, entro 5 gg dal ritiro del titolo di guida, costoro possono fare istanza al Prefetto per ottenere un permesso di guida in determinate fasce orarie, di durata non superiore alle 3 ore al giorno. La richiesta può essere motivata dalla difficoltà di raggiungere il posto di lavoro con mezzi alternativi all’auto, o con l’esistenza di una fattispecie che darebbe diritto alle agevolazioni della Legge 104/1992. Se la domanda viene accolta, la sospensione viene aumentata di un numero di giorni pari al doppio delle ore complessive per le quali è stata autorizzata la guida. Anche in questo caso i controlli sul rispetto della deroga appaiono molto difficili, per cui è prevedibile che sulle strade si troveranno a circolare un certo numero di soggetti, privati della patente perché hanno commesso delle infrazioni di una certa gravità, anche al di là del limite impostogli delle tre ore.
Per coloro che abbiano ottenuto la patente di categoria B da non più di 3 anni, il nuovo art. 218 bis prevede che qualora commettano una violazione del c.d.s per la quale è stata prevista la sospensione della patente, tale sospensione venga aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata per quelle successive; peraltro, il periodo triennale di cui sopra è elevato a cinque anni, se l’infrazione commessa durante il triennio comporti la sospensione della patente per un periodo superiore a tre mesi

34.  Revoca della patente e divieto di conseguirne una nuova (art. 43)
La Legge eleva a due anni il divieto di ottenere una nuova patente di guida, in caso di revoca pronunciata ai sensi dell’art. 219 del c.d.s. Questo periodo, come già detto, viene incrementato a tre anni quando la revoca venga pronunciata a seguito della guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di stupefacenti (nuovo comma 3 ter, art. 219 c.d.s). La revoca della patente impedisce al soggetto di conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori, nonché la conduzione di questi ultimi.

35. Violazioni commesse alla guida di un ciclomotore (art. 43, comma 2).
Per le violazioni commesse alla guida di un ciclomotore, le sanzioni accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente si applicano al certificato di idoneità alla guida o, in presenza della patente di guida, a quest’ultima.

36. Agevolazione per i conducenti stranieri, dipendenti di imprese italiane, titolari di patenti non convertibili (art. 51 della Legge).

L’art. 51, comma 1, lett.c introduce un nuovo comma 7 bis all’art. 22 del D.lgvo 286/2005, per gli autisti stranieri dipendenti di imprese italiane di autotrasporto di cose o persone residenti in Italia da più di un anno, in possesso di cqc rilasciata in Italia dietro esibizione della loro patente estera non convertibile. Il criterio di propedeuticità previsto dall’art. 116, comma 6 del c.d.s, avrebbe imposto a questi soggetti, trascorso un anno dalla fissazione della residenza in Italia, di sostenere l’esame per la patente “B”, attendere 6 mesi per effettuare l’esame per la patente “C” e, infine, svolgere la qualificazione iniziale per la CQC. Tale iter, alquanto dispendioso sia in termini economici che di tempo, si poneva in contrasto con una serie di principi generali dell’ordinamento giuridico, tra i quali quello della tutela dei diritti acquisiti: infatti, non è possibile far venir meno un’abilitazione professionale come quella derivante dalla carta di qualificazione del conducente, per il solo fatto che siano passati 366 giorni dall’acquisizione della residenza in Italia. Per questo motivo la norma approvata stabilisce che al compimento dell’anno di residenza, sempre previo superamento dell’esame, il conducente dipendente di impresa italiana e titolare di cqc per esibizione ottenga una patente di guida equivalente a quella estera posseduta (quindi direttamente la patente “C”, senza dover passare prima per la “B”), nonché un duplicato della CQC con scadenza coincidente con quella della precedente CQC. Lo stesso meccanismo si applica anche ai titolari di patente rilasciata da uno Stato U.E, dietro conversione di un titolo di guida estero non convertibile in Italia.

37. Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcol (artt. 53 e 54)

Nelle aree di servizio situate lungo le autostrade è vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6, a pena di s.a.p da 2.500 a 7.000 €. Nelle stesse aree è vietata la somministrazione di superalcolici e, dalle ore 2 alle 6, degli alcolici, a pena di s.a.p da 3.500 a 10.500 €. Se le violazioni vengono ripetute in un biennio, viene disposta la sospensione della licenza relativa alla vendita ed alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, per un periodo di 30 giorni. L’art. 54, a sua volta, prescrive nei confronti di chiunque somministri alcolici e superalcolici in spazi pubblici o all’interno di circoli, enti, associazioni, il divieto di vendita e somministrazione dei medesimi a partire dalle 3 di notte e per le 3 ore successive.

38. Misure alternative alla pena detentiva (art.57)

Al posto della misura detentiva dell’arresto prevista dagli artt 166 (reiterazione nel biennio della guida senza patente), 186 e 186 bis (guida in stato di ebbrezza anche da parte dei conducenti professionisti) e 187 (guida sotto l’effetto di stupefacenti), a richiesta di parte può essere disposta la misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali che saranno individuati con un Decreto del Ministro del Lavoro e della Giustizia, preferibilmente tra i servizi sociali che effettuano assistenza alle vittime di sinistri stradali ed alle loro famiglie.

39.Rilascio del permesso provvisorio di guida per visita presso la Commissione medica locale per il rinnovo della patente (art. 59)

Nella fattispecie descritta è consentito il rilascio, per una sola volta, di un permesso di guida provvisorio valido fino all’esito finale delle procedure di rinnovo. La disposizione non si applica a coloro che debbono sostenere questa visita, nei casi di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di stupefacenti.

Il testo della Legge 120/2010 è disponibile in allegato alla presente circolare.

Cordiali saluti.

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NOR10144

Legge n.120