Roma, 27 luglio 2010
NOR10140
MQ-SM
Oggetto: Agevolazioni per l’autotrasporto da includere negli aiuti straordinari di Stato alle imprese nel triennio 2008-2010.
Sono pervenuti alla scrivente alcuni quesiti relativi ai benefici a favore del settore da includere nel calcolo della soglia di 500mila euro nel triennio 2008-2010, prevista per gli aiuti straordinari di Stato alle imprese per fronteggiare la crisi economica (cfr. DPCM 3 giugno 2009, circolare NOR09119 del 12.6.2009).
Al riguardo, riportiamo il parere fornitoci dal Coordinatore della Commissione Fiscale della Conftrasporto, dr. Raimondo de Miranda, che evidenzia gli aiuti da includere nella predetta soglia, rispetto a quelli che invece non ne fanno parte.
“ I benefici a favore del settore dell’autotrasporto da includere nel calcolo della soglia limite sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli previsti ai commi 25 e 26 dell’art. 83 bis della Legge n. 133/2008 in quanto rappresentano aiuti di tipo selettivo e, come tali, incompatibili con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato. Per questo motivo sono stati appunto fatti rientrare fra gli aiuti di importanza minore, disciplinati dal regolamento comunitario “de minimis”, numero 1998/2006 del 15 dicembre 2006 – pubblicato sulla Gazzetta Ue il 28 dicembre 2006.
In particolare si tratta delle seguenti misure:
• la percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi;
• il credito d’imposta corrispondente a quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008 e 2009 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per l’attività di autotrasporto;
Per quanto riguarda l’importo della deduzione forfettaria relativa alle trasferte effettuate fuori del territorio comunale, prevista dall’art. 95, comma 4, del TUIR, si specifica che questa agevolazione non rientra tra gli aiuti soggetti alla regola del “de minimis”.
Tra gli aiuti di importo limitato (straordinari e temporanei) previsti dalla Commissione europea, che possono arrivare fino a 500.000,00 in tre anni (2008/2010) rientrano:
• incentivi all’acquisto di rimorchi e semirimorchi previsti dall’art. 2, comma 1, lett. “k”, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/03/2010 emanato per stabilire i settori agevolati n. 40 del 26/03/2010;
• la garanzia prestata per facilitare l’accesso al credito dal fondo per l’autotrasporto (Decreto interministeriale Trasporti – Economia e Sviluppo economico – in G. U. n. 233 del 07/10/2009)
Non rilevano invece ai fini del de minimis:
– gli incentivi per l’acquisto di veicoli di categoria euro 5 o superiori di cui al D. M. 24.9.2008 in G. U. n. 241 del 14.10.2008;
– il credito d’imposta sulle somme versate a titolo di contributo al S.S.N. sui premi di assicurazione per la Responsabilità Civile;
– i contributi erogati per le misure di accompagnamento della riforma dell’autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica (D.P.R. n. 227 del 27/09/2007);
– incentivi finalizzati a favorire i processi di aggregazione tra le piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto terzi – (spese per i servizi di consulenza esterna, compresa l’assistenza notarile e legale per valutare e avviare il progetto di fusione);
– incentivi destinati alla formazione professionale sia specifica che generale degli autotrasportatori che venga realizzata nel corso del biennio 2009/2010, come piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere. Si ricorda che i soggetti attuatori devono essere enti o istituti di diretta emanazione delle associazioni di categoria oppure Ati, o Ats;
– sconto contributo Inail;
– recupero parziale di parte dell’accise sul gasolio per autotrazione.;
Naturalmente, per verificare se non si sia superato il plafond di 500.000 euro per il triennio 20058/2010 bisogna prestare attenzione agli eventuali incentivi istituiti da normative regionali ed espressamente rientranti nel calcolo degli aiuti di stato.
Si ricorda infine che la deduzione ex art. 11, c. 1, lett. A) n. 3, D. Lgs. n. 446/1997 prevista ai fini IRAP, di euro 9.200 per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia è soggetta alle regole del de minimis. La Circolare Ministeriale n. 61/E del 19/11/2007, ha previsto che la deduzione “maggiorata” concorre per intero alla determinazione del limite massimo di aiuti fruibili e non per la “sola parte incrementale”.
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :