Roma, 20 luglio 2010
NOR10132
MQ
Oggetto: Carta di qualificazione del conducente (CQC). Precisazione della validità della formazione accelerata.
Si segnala che con l’articolo 38 della legge comunitaria 2009 (legge 4 giugno 2010, n. 96, su S.O. n. 138 alla G.U. n. 146 del 25.6.2010) sono state apportate due modifiche al Capo II del decreto legislativo 286/2005, rispettivamente agli articoli 18 e 19, per precisare meglio che la formazione accelerata (di sole 140 ore) per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente (CQC) che si applica ai soggetti che hanno compiuto i 21 anni non determina limitazioni nel tonnellaggio dei veicoli da essi conducibili.
Rimane confermato che i soggetti di età inferiore a 21 anni, che intendano condurre veicoli adibiti al trasporto di merci di massa superiore a 7,5 tonnellate dovranno invece frequentare un corso di formazione obbligatoria ordinario (di 280 ore complessive).
L’art. 38 della legge 96/2010 è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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