Scadenza del 30 Aprile p.v.
Consueto appuntamento con la nomina dell’Energy manager, in scadenza per il prossimo Gioved? 30 Aprile, prevista dall’art. 19 della Legge 10/1991. Ricordiamo in proposito che, per quanto riguarda il settore trasporti, l’obbligo scatta per quelle imprese che nel 2008, hanno registrato un consumo di energia per le prestazioni del servizio di trasporto, superiore a 1.000 t.e.p. (tonnellate equivalenti di petrolio).
Ricordiamo che la verifica dei consumi va eseguita mediante una tabella di conversione tonnellate/t.e.p elaborata nel 1992 dal Ministero dell’Industria, di cui riportiamo uno stralcio relativo ai combustibili liquidi:
Combustibili liquidi
| Equivalenza tonnellate/t.e.p
| Gasolio
| 1t=1,08 tep
| Olio combustibile
| 1t= 0.98 tep
| G.P.L
| 1t=1,10 tep
| Benzine
| 1t=1,20 tep
La conversione dei litri in Kg pu? eseguirsi utilizzando lo schema predisposto dalla FIRE (l’Ente preposto dal Ministero dello Sviluppo Economico alla raccolta delle designazioni), con l’avvertenza ? effettuata dallo stesso Ente ? che la stessa ha valore puramente indicativo in mancanza di dati pi? precisi, dichiarati dal fornitore:
COMBUSTIBILE
| Kg/litro
| Benzina
| 0,734
| Gasolio
| 0,825
Quindi, supponendo un’impresa che, nel corso del 2008, abbia totalizzato un consumo di gasolio pari a 1.123.000 litri, per verificare se debba o meno nominare l’Energy manager ? chiamata ad effettuare la seguente operazione:
1.123.000×0,825/1.000×1,08.
(n.b: la divisione per 1.000 ? necessaria visto che il dato del consumo ? espresso in litri) Il risultato da un consumo equivalente di 1.000,593 tep., con la conseguenza che l’impresa ? obbligata a nominare l’Energy manager.
Ricordiamo inoltre che la normativa vigente non richiede particolari titoli per rivestire il ruolo di Energy manager; la circolare del Ministero dell’Industria del 2.3.1992, si limita a riportare un profilo ideale (che non riveste, tuttavia, carattere vincolante), individuandolo in quello di un Ingegnere con pluriennale esperienza nel settore della gestione dell’energia, dotato di competenze tecniche nel settore in cui opera, esperienza nel campo degli studi di fattibilit?, buona conoscenza delle tecnologie avanzate e di una capacit? organizzativa della propria struttura.
La comunicazione (che ha validit? annuale) va fatta utilizzando la modulistica disponibile, per gli utenti registrati, da inviare a mezzo raccomandata A/R alla FIRE, casella postale n. 2334 ? 00185 Roma AD. La trasgressione dell’obbligo di comunicazione, ? punita con una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a 5.164,56 ? e nel massimo a 51.645,58 ?; in caso di invio tardivo, comunque, non si applica l’importo pi? elevato.
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