Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 Dicembre 2006, n.295, è stato pubblicato il nuovo decreto del Ministro dei Trasporti che disciplina lo svolgimento dei corsi per il rilascio del certificato di formazione professionale, ai conducenti che trasportano merci pericolose; si tratta del Decreto 6 Ottobre 2006 che introduce significativi cambiamenti rispetto ad una materia che, fin’ora, è stata disciplinata dal D.M 15.5.1997, come da ultimo integrato dal D.M 10 Giugno 2004, le cui norme sono state ora abrogate ad eccezione degli allegati A e B.
Di seguito, si evidenziano alcune delle modifiche più significative:
SOGGETTI ABILITATI ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI (art. 4, comma 2).
Tra coloro che possono tenere questi corsi, segnaliamo quelli previsti alle lettere c) e d) del Decreto, ovvero:
c) gli istituti di formazione il cui statuto preveda lo svolgimento dell’attività di formazione nel campo del trasporto di merci pericolose su strada, a condizione che siano:
– di diretta emanazione o partecipazione di associazioni di categoria rappresentanti aziende di produzione di merci pericolose, ovvero;
– di diretta emanazione o partecipazione di associazioni di categoria rappresentanti aziende di autotrasporto di merci pericolose su strada facenti parte della Consulta Generale per l’autotrasporto di cui al D.lgvo 21.11.2005, n. 284, ovvero;
d) organizzazioni, compresi i corpi di docenti in esse operanti, che risultino già accreditate per l’effettuazione dei corsi di formazione ai sensi del D.M. del 15.5.1997 e ss. modifiche, fatto salvo quanto disposto all’art. 8
APPROVAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI (art.4, commi 3, 4 e 5)
Una delle novità di maggior rilievo ha interessato proprio questa tematica, visto che il decreto assegna ora al S.I.I.T settore trasporti competente per territorio, il compito di rilasciare l’approvazione allo svolgimento dei corsi. La relativa richiesta dovrà essere formulata per iscritto allo stesso S.I.I.T, nel rispetto delle disposizioni operative emanate dal suo direttore (vedi commi 3,4 e 5, art .4 del Decreto).
REQUISITI NECESSARI PER LA DOCENZA (art. 5, comma 2).
Anche su questo fronte, si segnalano importanti modifiche. Infatti, i docenti dei corsi dovranno essere in possesso della laurea in chimica o in ingegneria, e del certificato di qualificazione professionale in corso di validità per la modalità stradale, per le classi di materie oggetto di insegnamento. Rispetto alle ultime modifiche introdotte nel Giugno 2004, non è più richiesta l’esperienza nel settore del trasporto delle merci pericolose, che, come si ricorderà, era fissata in tre o cinque anni a seconda se si possedeva, o meno, il certificato di qualificazione.
RILASCIO DEL C.F.P (artt. 3 e 6)
Il C.F.P. è rilasciato previo superamento di un esame, da passare entro 6 mesi dal termine del corso altrimenti sarà necessario frequentarne uno nuovo. In caso di bocciatura, l’esame potrà essere ripetuto non prima però che sia trascorso un mese dall’ultima prova; qualora anche questa seconda prova desse esito negativo, il corso andrà ripetuto.
La prova è svolta per iscritto, con il sistema a quiz, avvalendosi dei testi predisposti dalla Direzione Generale per la Motorizzazione.
In caso di esito favorevole, il certificato è rilasciato dal S.I.I.T – settore Trasporti, secondo le disposizioni impartite dalla predetta Direzione Generale (art.3).
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA SULLA FORMAZIONE DEI CONDUCENTI PER IL TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE (Art.7).
La Commissione in questione è istituita presso la Direzione Generale per la motorizzazione, e sostituisce la Commissione per l’accreditamento prevista dall’art. 5 dell’abrogato D.M 15.5.1997. Le competenze di quest’organismo sono state fissate al comma 2 dell’art. 7, e sono rappresentate:
a) dall’analisi delle questioni relative alla formazione dei conducenti che trasportano merci pericolose;
b) dall’analisi delle innovazioni introdotte dalla normativa internazionale, relativamente sempre alla formazione dei suddetti conducenti;
c) dalla formazione di indirizzi e proposte per l’elaborazione dei questionari, da utilizzare per gli esami;
d) dalla promozione di studi ed innovazioni sulle politiche in materia di formazione ed esami.
La composizione della Commissione è la seguente:
– un dirigente del Ministero dei Trasporti, con funzione di Presidente;
– un funzionario della D.G. Mot, ed un funzionario del Ministero dell’Interno;
– sette rappresentanti designati rispettivamente dall’Apat, Confindustria, Confartigianato Trasporti, Federchimica, ANITA, FAI, FITA.
La funzione di Segreteria è attribuita ad un funzionario della D.G. Mot. La nomina della Commissione (per la quale sono previsti anche dei membri supplenti), avverrà con decreto del Ministro dei Trasporti.
PERIODO TRANSITORIO (art. 8).
L’introduzione di cambiamenti così significativi è stata accompagnata dalla previsione, nel Decreto, di norme transitorie per i docenti e gli organismi già accreditati alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (avvenuta, ripetiamo, lo scorso 20 Dicembre).
In particolare, per quanto concerne le docenze è stato previsto che:
– fino al prossimo 20 Giugno (sei mesi dalla citata pubblicazione in Gazzetta), l’accredito potrà ancora avvenire ai sensi delle precedenti disposizioni;
– in ogni caso, dal 20 Dicembre del 2008 i docenti accreditati ai sensi del D.M.15.5.1997 e ss. modifiche, saranno chiamati a dimostrare i nuovi requisiti fissati dall’art.5, comma 2 del Decreto (già analizzati in precedenza).
In merito, invece, agli organismi, il decreto stabilisce che per altri due anni (dunque, fino al 20.12.2008) possono proseguire la loro attività con il precedente accreditamento. Inoltre, le richieste di accredito presentate entro il 20.12 u.s, possono essere decise ai sensi dell’abrogata disciplina.
Redattore: Centro Informazioni