

Roma, 24 Giugno 2014
LAV14216
SM
Oggetto: Lavoro. Accertamento del lavoro straordinario dell’autista- Valore probatorio delle registrazioni del cronotachigrafo analogico.
La Corte di Cassazione – sezione lavoro -, con Sentenza n. 10366 del 13 Maggio scorso, ha affrontato il tema dell’efficacia probatoria delle copie dei fogli di registrazione del cronotachigrafo analogico, prodotte in giudizio dall’autista per dimostrare lo svolgimento di lavoro straordinario.
A fronte della contestazione della non conformità delle predette copie con gli originali, effettuata in corso di causa da parte dell’impresa datrice di lavoro, la Cassazione ha stabilito il seguente principio di diritto:
“L’accertamento del lavoro straordinario prestato da un autotrasportatore, così come della sua effettiva entità, non può fondarsi unicamente sui dischi cronotachigrafi, in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, siccome da soli inidonei ad una piena prova per la preclusione stabilita dall’art. 2712 c.c., occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidetta sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch’essi di carattere indiziario o presuntivo”.
In altre parole: nel momento in cui l’impresa contesta le risultanze delle copie dei dischi tachigrafici, prodotte dall’autista in un giudizio diretto ad accertare prestazioni di lavoro straordinario, dette risultanze degradano a presunzioni semplici; pertanto, per dimostrare la sua pretesa, l’autista oppure il giudice del lavoro nell’ambito dei suoi poteri istruttori, devono acquisire ulteriori elementi che supportino le registrazioni prodotte.
Il testo della Sentenza è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti
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