

Roma, 25 Febbraio 2014
LAV14091
SM
Oggetto: Lavoro. Sanzioni applicabili allo straordinario “fuori busta”.
Con la nota n. 2642 del 6 Febbraio scorso, il Ministero del Lavoro ha chiarito le sanzioni che devono applicarsi quando al lavoratore venga attribuito in compenso “fuori busta” per lavoro straordinario, senza che l’importo sia stato iscritto nel Libro Unico del Lavoro.
In particolare, le norme analizzate dal Ministero sono le seguenti:
– l’art. 5, comma 5 del d.lgvo 66/2003, secondo il quale “il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro”. La sanzione, in questo caso, va da 25 a 154 €; se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell’anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
– gli artt 1 e 3 della Legge 4/1953, secondo i quali i datori di lavoro, all’atto della corresponsione della retribuzione, sono chiamati a consegnare un prospetto che evidenzi tutti gli elementi che la compongono nonché, distintamente, le singole trattenute. La sanzione prevista va 125 € a 770 €.
Il Ministero ha chiarito che la sanzione della Legge 4/1953 scatta quando il prospetto paga consegnato al lavoratore sia infedele e non dia conto delle singole trattenute; cosa che si verifica nello straordinario pagato fuori busta, dove il prospetto non evidenzia la parte di retribuzione legata a questa prestazioni. Tuttavia, in aggiunta a questa sanzione si applica anche quella dell’art. 5, comma 5 del d.lgvo 66/2003 quando l’importo erogato per lo straordinario sia inferiore a quello che sarebbe spettato al lavoratore, tenuto conto della contrattazione collettiva.
Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti
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