

Roma, 21 Gennaio 2014
LAV14040
SM
Oggetto: Lavoro. Codice di comportamento per gli Ispettori del Lavoro.
Con decreto del 15 Gennaio 2014, il Ministero del Lavoro ha approvato il nuovo “Codice di comportamento ad uso degli Ispettori del Lavoro”, che sostituisce quello adottato con il decreto dirigenziale del 20 Aprile del 2006.
Il codice detta delle regole comportamentali che gli ispettori del lavoro sono chiamati ad osservare prima e durante lo svolgimento delle ispezioni nei luoghi di lavoro. In particolare:
– prima di procedere all’ispezione, gli ispettori devono raccogliere tutte le informazioni e la documentazione utile ai fini del successivo controllo, relativamente all’organigramma aziendale, alla forza lavoro denunciata, alla situazione contributiva ed assicurativa. Queste informazioni possono essere ricavate dal Registro delle imprese, dal sistema delle comunicazioni obbligatorie on line e dal Cassetto previdenziale (art.5).
– Al momento di eseguire l’accesso, l’ispettore deve qualificarsi al personale presente sul posto di lavoro attraverso la tessera di riconoscimento. In mancanza del tesserino, l’accesso non può avere luogo (art.6.2).
– Durante l’ispezione, il personale ispettivo deve:
„X- procedere in modo da arrecare il minor disagio possibile alla prosecuzione dell’attività lavorativa (art.7);
„X- informare il soggetto ispezionato che, durante l’accertamento, può farsi assistere da un professionista abilitato ai sensi dell’art.1 della Legge 12/1979(consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti, ecc..), fermo restando che l’assenza del professionista non impedisce lo svolgimento dei controlli (art.8).
„X- Operare in modo tale da completare le verifiche nei tempi strettamente necessari, tenendo conto della complessità dell’indagine e delle dimensioni aziendali dell’impresa da controllare (art.9).
„X- Rispondere nel modo più completo ed accurato possibile alle richieste di informazioni che gli vengono poste (art.10).
„X- Chiedere al datore di lavoro di esibire la documentazione non verificabile direttamente d’ufficio (art.11).
Sempre nel corso del primo accesso, gli ispettori provvedono ad acquisire le dichiarazioni rese dal lavoratore da riportare nel verbale di acquisizione di dichiarazione, di cui viene data lettura al dichiarante affinché lo sottoscriva; durante questa attività, non è ammessa la presenza del datore di lavoro e/o del professionista che lo assiste (art.12).
A controllo avvenuto, il personale ispettivo rilascia al datore di lavoro il verbale di primo accesso, avente il contenuto previsto dall’art.13, comma 1 del d.lgvo 124/2004 (art.13); se l’accertamento, per la sua complessità, richiede ulteriori accessi in azienda, il personale ispettivo rilascia un verbale interlocutorio con la richiesta motivata di documenti ed informazioni, con l’espressa menzione che le verifiche non sono terminate (art.14). Al termine dei controlli, il personale redigerà un verbale unico con delle conclusioni che devono essere adeguatamente motivate. Qualora l’ispezione non dovesse terminare con l’applicazione di sanzioni al datore di lavoro, il personale ispettivo ne darà tempestiva notizia a quest’ultimo mediante comunicazione specifica di definizione degli accertamenti. (art.15).
Il testo del Codice di comportamento degli Ispettori del lavoro, è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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