

Roma, 03 settembre 2013
LAV13255
SLM
Oggetto: INAIL. Chiarimenti su utilizzo servizi telematici e modulistica in caso di distacco.
A seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute alla scrivente Confederazione, si rende noto che l’11 luglio 2013 l’Inail ha fornito le istruzioni operative alle aziende per adempiere all’obbligo della comunicazione alle istituzioni competenti del distacco di un proprio lavoratore.
L’Istituto, in conformità con quanto previsto dal DPCM 22 luglio 2011 (in virtù del quale dal 1° luglio 2013 l’unico modo attraverso cui comunicare con le imprese è l’utilizzo dei servizi telematici), dispone che a far data dal 13 luglio 2013 – esclusivamente in via telematica – nel caso di distacco di un proprio lavoratore in un altro Paese dell’UE, le imprese e/o gli intermediari dovranno richiedere il documento PD DA1 alla sede Inail territoriale competente, attraverso la procedura disponibile nel Portale istituzionale www.inail.it accedendo alla sezione Servizi online, nell’area Richieste/Modulo PD DA1.
Si ricorda che tale documento è destinato ad un assicurato che si sposta verso, risiede o soggiorna in un altro Stato membro dell’Ue diverso da quello in cui è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Una volta inoltrata la richiesta, arriverà automaticamente una email alla sede Inail ed una (tramite PEC) all’impresa richiedente. Dopo averla lavorato la richiesta, la sede Inail provvederà a rilasciare tramite PEC il documento PD DA1 compilato all’utente richiedente ed alle AA.SS.LL. competenti.
La nota precisa, inoltre, che in caso di problemi tecnici con la suddetta procedura telematica, l’interessato potrà formulare la richiesta utilizzando il modulo in formato pdf. (che si trova nella sezione Modulistica del Portale) ed inoltrarla alla sede Inail tramite PEC.
Per maggiori dettagli si rimanda al link sotto indicato con le istruzioni operative dell’Inail.
Cordiali saluti.
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