

Roma, 2 Aprile 2013
LAV13097
SM
Oggetto: detassazione degli incrementi di produttività. Pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.
Nel far seguito alla precedente nota informativa del 4 Marzo 2013 (LAV13057), vi informiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n.75 del 29 Marzo scorso è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 Gennaio 2013, che definisce l’oggetto e la misura della detassazione delle somme erogate al lavoratore, per gli incrementi di produttività realizzati nel corso di quest’anno.
Il contenuto del decreto è già stato descritto nella predetta nota confederale, che si riepiloga di seguito per comodità di consultazione.
OGGETTO E MISURA DELL’AGEVOLAZIONE (ART.1)
Il decreto prevede che, per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale, siano soggette a un’imposta sostitutiva pari al 10%. Detta imposta sostitutiva trova applicazione, nel limite di euro 2.500 lordi, per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno 2012 ad euro 40.000, al lordo delle somme già assoggettate, nel medesimo anno 2012, all’imposta sostitutiva agevolata ai sensi della normativa di riferimento.
VOCI RETRIBUTIVE DETASSABILI (ART.2)
Il decreto prevede due canali, alternativi, per definire la retribuzione di produttività:
– il primo riguarda le voci retributive erogate in esecuzione di contratti collettivi di secondo livello, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività, redditività, efficienza o innovazione. In attesa di eventuali chiarimenti operativi da parte del Ministero del Lavoro e della Agenzia delle Entrate, si ritiene che possano includersi in questa tipologia di accordi i premi di risultato collegati ad obiettivi variabili definiti dalla contrattazione collettiva di rilevanza aziendale o territoriale, nonché gli accordi di secondo livello che, nell’attivare gli strumenti di flessibilità definiti dal Ccnl, facciano espresso riferimento ad obiettivi di produttività, redditività, efficienza e innovazione.
– Il secondo canale riguarda le voci retributive erogate in esecuzione di contratti aziendali o territoriali, che prevedono l’attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento individuate dal decreto: orario di lavoro, ferie, nuove tecnologie e mansioni.
PROCEDURE DI MONITORAGGIO (ART.3)
Al fine di consentire il monitoraggio dello sviluppo delle misure per l’incremento della produttività e la verifica di conformità degli accordi alle disposizioni del decreto, viene previsto l’obbligo per i datori di lavoro di depositare i contratti presso la Direzione territoriale del lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, con allegata l’autodichiarazione di conformità dell’accordo depositato rispetto alle disposizioni del decreto.
Torneremo sull’argomento non appena gli enti coinvolti dal provvedimento, avranno emanato i chiarimenti di loro competenza.
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :