LAV13088 – Contribuzione Aspi dovuta sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2013. Precisazioni INPS riguardo alla contribuzione ordinaria e aggiuntiva.

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Roma, 25 marzo 2013

LAV13088
SLM

Oggetto: Contribuzione Aspi dovuta sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2013. Precisazioni INPS riguardo alla contribuzione ordinaria e aggiuntiva.

Con la circolare n. 44 del 22/03/2013, l’INPS ha fornito le indicazioni in merito alla contribuzione ASPI dovuta sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute dal 1° gennaio 2013, precisando i criteri impositivi e la misura della contribuzione ordinaria e aggiuntiva ASpI. La legge 24 dicembre 2012, n. 228, modificando la legge Fornero 92/2012, ha introdotto un nesso tra il contributo ed il teorico diritto all’ASpI da parte del lavoratore il cui rapporto è stato interrotto, per cui i datori di lavoro saranno tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi il diritto a percepire la nuova indennità in capo al lavoratore. In particolare, l’INPS specifica che:
1) la misura del contributo dovuto per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel 2013, a decorrere dal 1 gennaio, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, sarà pari a € 483,80 (€1.180X41%). Per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare nel 2013 sarà, quindi, € 1.451,00 (€483,80 X 3).
L’obbligo contributivo deve essere assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro (es. per un licenziamento avvenuto il 4 maggio 2013, il contributo ex art. 2, comma 31 della legge 92/2012 deve essere pagato entro la denuncia riferita al mese di giugno 2013, i cui termini di versamento e di trasmissione sono fissati, rispettivamente, al 16 e al 31 luglio 2013).
2) negli altri casi
apprendistato: il contributo ordinario è dovuto in misura piena  (1,31%+0,30%) per gli apprendisti, compresi quelli per cui opera lo sgravio contributivo introdotto dalla legge n. 183/2011; la stessa contribuzione (1,61%) da “gennaio 2013” risulta dovuta, con riferimento agli apprendisti mantenuti in servizio al termine del periodo di formazione, come da art. 7, c. 9 del D.lgs n. 167/2011. Per i rapporti di apprendistato instaurati con lavoratori iscritti alle liste di mobilità, il contributo datoriale è fissato al 10% per la durata di 18 mesi dall’assunzione, mentre per i dipendenti somministrati, il contributo ordinario ASpI resta determinato in misura pari a 1,31% e non comprende l’ulteriore percentuale (0,30%) di cui all’articolo 25 della legge n. 845/1978.
rapporti di lavoro a tempo determinato: per il contributo addizionale (1,40%) – introdotto dall’art. 2, co. 28, della legge n. 92/2012 – operano le riduzioni contributive previste dall’ordinamento per tutte le tipologie di assunzioni agevolate (es. contratti di inserimento ex D.Lgs. 276/2003, stipulati entro il 31 dicembre 2012; assunzioni di over 50 disoccupati da oltre dodici mesi o di donne, introdotte dall’articolo 4, commi 8 e 11 della legge 92/2012). Tale contributo non è dovuto nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato di lavoratori in mobilità.

Il testo della circolare INPS è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali Saluti.

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LAV13088

Circolare INPS