LAV13057 – Detassazione degli incrementi di produttività

Comunicazioni del Presidente del 28 febbraio 2013
28 Febbraio 2013
FIS13058 – Studi di settore. Informazioni relative alla propria posizione disponibile nel Cassetto fiscale. Comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 20 febbraio 2013.
4 Marzo 2013

Roma, 4 Marzo 2013

LAV13057
SM

 Oggetto: detassazione  degli incrementi di produttività.

A seguito della proroga per il 2013 del beneficio della detassazione delle somme erogate al lavoratore per gli incrementi di produttività (proroga prevista dalla Legge di stabilità del 2013 – Legge 228 del 24 Dicembre 2012, art.1, comma 481, commentata con la circolare Conftrasporto FIN13003 del 2 Gennaio u.s), in data 22 gennaio u.s è stato firmato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  attuativo che definisce l’oggetto e la misura dell’agevolazione, oltre alle voci retributive detassabili e le procedure di monitoraggio degli accordi di secondo livello.

In attesa della pubblicazione in G.U. del provvedimento in esame (che pertanto, non dispiega ancora i propri effetti), si forniscono di seguito i primi elementi di approfondimento.

OGGETTO E MISURA DELL’AGEVOLAZIONE (ART.1)
Il decreto prevede che, per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale, siano soggette a un’imposta sostitutiva pari al 10%. Detta imposta sostitutiva trova applicazione, nel limite di euro 2.500 lordi,  per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno 2012 ad euro 40.000, al lordo delle somme già assoggettate, nel medesimo anno 2012, all’imposta sostitutiva agevolata ai sensi della normativa di riferimento.

VOCI RETRIBUTIVE DETASSABILI (ART.2)
Il decreto prevede due canali, alternativi, per definire la retribuzione di produttività:
– il primo riguarda le voci retributive erogate in esecuzione di contratti collettivi di secondo livello, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività, redditività, efficienza o innovazione. In attesa di eventuali chiarimenti operativi da parte del Ministero del Lavoro e della Agenzia delle Entrate, si ritiene che possano includersi in questa tipologia di accordi i premi di risultato collegati ad obiettivi variabili definiti dalla contrattazione collettiva di rilevanza aziendale o territoriale, nonché gli accordi di secondo livello che, nell’attivare gli strumenti di flessibilità definiti dal Ccnl, facciano espresso riferimento ad obiettivi di produttività, redditività, efficienza e innovazione.
– Il secondo canale riguarda le voci retributive erogate in esecuzione di contratti aziendali o territoriali, che prevedono l’attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento individuate dal decreto: orario di lavoro, ferie, nuove tecnologie e mansioni.

PROCEDURE DI MONITORAGGIO (ART.3)
Al fine di consentire il monitoraggio dello sviluppo delle misure per l’incremento della produttività e la verifica di conformità degli accordi alle disposizioni del decreto, viene previsto l’obbligo per i datori di lavoro di depositare i contratti presso la Direzione territoriale del lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, con allegata l’autodichiarazione di conformità dell’accordo depositato rispetto alle disposizioni del decreto.
Ci riserviamo di tornare sull’argomento una volta che il decreto sarà stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e gli altri enti coinvolti (Agenzia delle entrate e Ministero del Lavoro), a loro volta, avranno emanato gli opportuni chiarimenti.

Il testo del decreto è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti

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LAV13057

DPCM