

Roma, 6 Dicembre 2012
LAV12314
SM
Oggetto: Ministero del Lavoro. Risposte ad istanze di interpello in materia di sicurezza sul lavoro.
Si informa che la Commissione per gli interpelli, istituita ai sensi dell’art 12 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha fornito chiarimenti interpretativi su alcuni aspetti inerenti l’applicazione delle disposizioni in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Di seguito, riportiamo alcune delle risposte di maggior interesse.
Utilizzo delle procedure standardizzate nella redazione del documento di valutazione dei rischi.
Le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, devono elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR) sulla base di procedure standardizzate che, tuttavia, sono ancora in attesa di essere definite. A questo proposito, appare utile ricordare che l’autocertificazione della valutazione dei rischi è possibile soltanto fino al 31 Dicembre 2012, mentre (fatte salve eventuali proroghe dell’ultima ora), dal 1 Gennaio 2013 la valutazione deve effettuarsi soltanto con il suddetto documento di valutazione.
Detto ciò, è stato chiesto alla Commissione se le aziende in questione possono redigere il DVR, senza essere costrette ad avvalersi delle procedure standardizzate di cui all’art. 29 comma 5 del d.lgs. 81/08.
La Commissione ha evidenziato che l’art. 17 del predetto d.lgs. impone al datore di lavoro l’obbligo di valutare tutti i rischi (con la conseguente elaborazione del documento), specificando poi che, ai sensi del successivo art. 28, la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa all’imprenditore “che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità…”.
Quindi, il datore non è costretto ad avvalersi delle procedure standardizzate, potendo anche ricorrere a procedure diverse purché rispettino integralmente le disposizioni in materia di valutazione dei rischi, di cui agli artt. 17, 28 e 29 del già citato d.lgs 81/08.
Inoltre, se un’azienda ha già predisposto un proprio DVR prima del 31.12 p.v, quest’ultimo non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate, fermo restando l’obbligo di aggiornarlo.
Valutazione del rischio stress-lavoro correlato
Viene richiesto alla Commissione un parere circa la possibilità che il datore di lavoro, prima di intraprendere gli interventi correttivi a seguito della “valutazione preliminare”, possa effettuare ulteriori indagini avvalendosi anche di strumenti propri della “ valutazione approfondita”
La Commissione ha ricordato che la valutazione dello stress lavoro-correlato si svolge in due fasi: una necessaria (cd valutazione preliminare) e l’altra eventuale (cd valutazione approfondita), da effettuare nel caso in cui, durante la valutazione preliminare, si siano riscontrati rischi da stress e le misure adottate si rivelino inefficaci.
Nella fase della valutazione approfondita, il datore di lavoro deve pianificare e realizzare le opportune azioni correttive ma, secondo il parere della Commissione di interpello, non è costretto ad utilizzare gli strumenti propri di questa valutazione per identificare gli interventi correttivi. Allo stesso modo, il datore può anticipare alla fase della valutazione preliminare, l’utilizzo di alcuni strumenti tipici della valutazione approfondita, (es, impiego di un questionario); tuttavia, la Commissione ha precisato che l’impresa deve adottare le misure correttive (quantomeno quelle minime) se dovessero emergere rischi da stress lavoro – correlato, e che il datore di lavoro deve identificare con puntualità, nella documentazione relativa al DVR, tempi e modi di utilizzo di questi strumenti.
Obbligo di designazione dei lavoratori antincendio nelle aziende fino a 10 dipendenti
E’ stato chiesto alla Commissione di conoscere il parere in merito alla obbligatorietà o meno, per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, della designazione dei lavoratori antincendio, tenendo presente che l’art. 5 del D.M. 10 marzo 1998 dispone al 2° comma che “…per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano d’emergenza, ferme restando le necessarie misure organizzative e gestionali..”
Secondo la Commissione, l’esonero di cui sopra è limitato alla redazione dei piani di emergenza ma non riguarda l’obbligo di designazione dei lavoratori antincendio.
Questa conclusione viene ulteriormente confermata dall’ art. 34 comma 1-bis del Testo unico sulla sicurezza, che prevede la possibilità per i datori di lavoro delle aziende che occupano fino a 5 lavoratori di “svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione”.
Formazione degli addetti al primo soccorso
Per la formazione degli addetti al primo soccorso, è stato chiesto alla Commissione se l’obbligo poteva ritenersi assolto quando l’incaricato appartenga alla categoria dei “soccorritori attivi”, intendendo con tale accezione quei volontari che abbiano frequentato corsi per la qualifica di VdS (volontari del soccorso), organizzati dalla Croce Rossa o altri enti o associazioni collegati al SSN 118, e che effettuino gli aggiornamenti annuali previsti dai regolamenti di detti organismi.
La risposta della Commissione è stata affermativa, a condizione che le modalità – anche con riferimento ai requisiti dei soggetti formatori – la durata e il contenuto teorico pratico di tali corsi siano pari o di livello superiore a quanto previsto dal D.M. 15 luglio 2003 n. 388, sia come numero di ore che per gli argomenti trattati. Pertanto, se dalla comparazione dei programmi risulta che sono stati trattati solo alcuni degli argomenti previsti, il corso di formazione per questi soggetti dovrà essere integrato con il numero di ore e gli argomenti mancanti.
I testi integrali degli interpelli, possono essere prelevati al link sotto indicato.
Cordiali saluti