LAV12181 – Chiarimenti sull’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.

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Roma, 18 Giugno 2012

LAV12181
SM

Oggetto: Chiarimenti sull’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diramato la circolare 25 maggio 2012, n. 11, che fornisce chiarimenti applicativi in merito al D.M. 11 aprile 2011,  sulla disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro individuate dall’Allegato VII del d.lgs. 81/08 (il cui elenco è disponibile alla fine di questa circolare), e ai criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati per effettuare tali verifiche.

Si riportano di seguito i principali aspetti  ivi contenuti.

Modalità di richiesta delle verifiche periodiche
In primo luogo, la circolare richiama l’art. 71 del T.U. sicurezza  che pone, in capo al datore di lavoro, l’obbligo di sottoporre a verifica periodica le attrezzature di lavoro di cui all’Allegato VII, mentre il D.M. 11 aprile 2011 individua nell’Inail il soggetto titolare della prima verifica e nelle ASL i soggetti titolari delle verifiche successive.

La richiesta di verifica, ai fini del calcolo della decorrenza dei 60 giorni o 30 giorni entro cui, rispettivamente, l’Inail o le Asl devono effettuare la verifica, viene considerata valida se presenta i seguenti requisiti:

– se trasmessa in forma cartacea, deve essere su carta intestata dell’impresa o quanto meno corredata di timbro dell’impresa stessa;
– deve riportare l’indirizzo completo presso il quale si trova l’attrezzatura da sottoporre a verifica, i dati fiscali (codice fiscale, partita IVA e sede legale) e i recapiti telefonici;
– deve contenere i dati identificativi  dell’attrezzatura di lavoro (es. matricola, tipologia);
– deve essere indicato il soggetto abilitato, che il datore di lavoro dovrà individuare tra quelli iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati;
– deve riportare la data della richiesta.

In caso di richiesta incompleta, ossia mancante di uno degli elementi sopra indicati, il soggetto titolare della funzione dovrà rispondere al richiedente specificando che i termini di 60/30 giorni  decorrono dalla data di richiesta completa di tutti gli elementi richiesti.

Scelta del soggetto abilitato
Il D.M. 11 aprile 2011, in attuazione di quanto già disposto nell’art. 71 commi 11 e 12 stabilisce che sia il datore di lavoro ad individuare il soggetto abilitato, attenendosi alle seguenti modalità:

– al momento della richiesta all’INAIL o alla ASL il datore di lavoro individua uno dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche (per la specifica attrezzatura), iscritti in uno speciale elenco costituito presso le direzioni regionali competenti (per quanto riguarda l’INAIL) e  presso le singole strutture per quanto riguarda la ASL.
– In caso di superamento del termine (60/30 giorni dalla richiesta – art. 2 comma 1 del DM 11.04.11) senza che sia intervenuto il soggetto titolare della funzione o il soggetto abilitato, il datore di lavoro individua uno dei soggetti abilitati nella Regione in cui è presente l’attrezzatura da sottoporre a verifica, iscritti nell’ Elenco Nazionale dei soggetti abilitati (pubblicato con decreto dirigenziale 21 maggio 2012 dal Ministero del Lavoro ).

Interruzione o sospensione dei termini temporali
I termini  (60/30 giorni) si interrompono se il titolare soggetto della funzione (Inail o Asl) o il soggetto abilitato non può effettuare la verifica, per cause indipendenti dalla propria volontà (indisponibilità dell’attrezzatura, del personale occorrente etc,)

Se, durante la verifica, si ritiene necessario acquisire nuova documentazione, indagini supplementari etc. il verificatore dovrà richiedere per iscritto i nuovi accertamenti occorrenti; i termini temporali restano sospesi sino a quando la documentazione ulteriore non venga  prodotta o non siano terminate le ulteriori attività supplementari.

Attivazione del soggetto abilitato da parte del soggetto titolare della funzione
Qualora l’INAIL (o la ASL) si avvalga del soggetto indicato dal datore di lavoro, il soggetto titolare della funzione dovrà attivare il soggetto abilitato il più rapidamente possibile, dando contestuale comunicazione al datore di lavoro. Anche il soggetto abilitato dovrà rispettare i termini temporali soprarichiamati di cui all’art. 2 comma 1 del DM  11.04.11.

Modulistica
Viene precisato che la modulistica da adottare è quella riportata nell’Allegato IV del DM  11.04.11.

Tariffazione
Le tariffe della verifiche periodiche effettuate dai soggetti abilitati verranno corrisposte secondo le modalità previste dai soggetti titolari della funzione, e il versamento delle quote dovute al soggetto titolare della funzione dovrà essere eseguito per tutte le prestazioni effettuate.

Il testo della circolare del Ministero del Lavoro è disponibile al link sotto indicato, unitamente al D.D. del 21.5.2012 con l’elenco nazionale dei soggetti abilitati allo svolgimento delle verifiche periodiche.

Cordiali saluti.

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Allegato VII del d.lgvo 81/2008
Verifiche di attrezzature

Attrezzatura

Intervento/periodicità

Scale aeree ad inclinazione variabile

Verifica annuale

Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato

Verifica annuale

Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano

Verifica biennale

Ponti sospesi e relativi argani

Verifica biennale

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)

Verifica biennale

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)

Verifica triennale

Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.

Verifica annuale

Carrelli semoventi a braccio telescopico

Verifica annuale

Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne

Verifica biennale

Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifica biennale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifiche annuali

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifiche annuali

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifiche biennali

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifiche biennali

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifiche triennali

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Verifica di funzionamento: biennale

Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall’acqua.

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Verifica di funzionamento: quadriennale

Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Verifica di funzionamento: quinquennale

Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Verifica di funzionamento: quinquennale

Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Verifica di funzionamento: quinquennale

Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Verifica di funzionamento: triennale

Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d’acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d’acqua e d’acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Verifica di funzionamento: quadriennale

Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d’acqua classificati in I e II categoria

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Verifica di funzionamento: biennale

Generatori di vapor d’acqua.

Visita interna: biennale

 

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Verifica di integrità: decennale

Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS ≤ 350 °C

 

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Verifica di funzionamento: quinquennale

Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C

Verifica di integrità: decennale

Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW

Verifica quinquennale

   

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LAV12181

Circolare ministeriale

Decreto 21 maggio