LAV10148 – Lavoro e Codice della Strada. Chiarimenti sulle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative a carico dell’azienda e nozione di lavoro notturno.

NOR10147 – Codice della strada. Prima circolare esplicativa delle disposizioni della legge di modifica n.120/2010, entrate in vigore il 30 luglio 2010.
6 Agosto 2010
Divieti di circolazione all’estero
6 Agosto 2010

Roma, 6 agosto 2010

LAV10148
MQ

Oggetto: Lavoro e Codice della Strada – Chiarimenti sulle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative a carico dell’azienda e nozione di lavoro notturno.

Il Ministero del Lavoro, con nota del 2 agosto scorso, fornisce indicazioni operative al proprio personale ispettivo su alcuni quesiti pervenuti in materia di autotrasporto relativi:

– alle modalità di calcolo delle sanzioni previste dall’articolo 174 del codice della strada, sulle sanzioni da applicare all’impresa che, nell’esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento UE 561/06 e non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati (vecchio comma 9, ora comma 14, in base alle modifiche introdotte dalla legge 120/2010);
– alla nozione di lavoro notturno, ai sensi dell’articolo 7, del D. Lgv. 234/2007.

In ordine al primo quesito, il Ministero del Lavoro ritiene condivisibile l’interpretazione secondo cui la sanzione dell’articolo 174 deve essere riferita ad ogni dipendente interessato e a ciascuna violazione rilevata, pur nell’ambito della medesima fattispecie di illecito.
Al riguardo, nel far osservare come la sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell’impresa aumenti, con le recenti modifiche al codice della strada (cfr. circolare NOR10144 del 30 luglio 2010), da 78 euro (fino al 12 agosto 2010) a 307 euro (dal 13 agosto in poi) , si evidenzia:
• da un lato, che la condotta illecita dell’azienda deve essere ravvisata dagli organi ispettivi, i quali devono individuare l’elemento soggettivo dell’impresa che si presume abbia violato le disposizioni del regolamento 561/2006, e non scatta invece come automatismo rispetto alla violazione che gli autisti possono compiere dei tempi di guida o dei periodi di riposo;
• dall’altro, che non condividiamo pienamente  l’interpretazione ministeriale, in quanto riteniamo che la violazione si applichi in relazione ad ogni autista e non per ciascuna violazione rilevata.

Relativamente al secondo quesito, invece, reputiamo valida l’interpretazione ministeriale che in base agli artt. 3, lettere h) ed i). e 7, comma 1, del D.Lgv. 234/2007 (cfr. circolare LAV07242 del 19 dicembre 2007)  considera irregolare la prestazione di lavoro che superi il limite delle dieci ore, per ciascun periodo di ventiquattro ore, qualora si protragga per almeno quattro ore consecutive nella fascia oraria tra le ore 0.00 e  le ore 7.00.

Si riporta nel link sotto indicato la nota del ministero del lavoro del 2 agosto 2010.

Cordiali saluti

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LAV10148

Nota Ministero del Lavoro