Sono state inoltre confermate le esclusioni dai divieti introdotte gi? a partire dal 2008, relativamente:
- ai veicoli in circolazione sulla viabilit? ordinaria per ritornare in sede, purch? nel momento in cui ha inizio il divieto non distino a pi? di 50 Km dalla predetta sede (art. 3, comma 2, lett.b);
- ai mezzi prenotati per la revisione, per la giornata di Sabato. La deroga ? limitata al tragitto pi? breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo ed il luogo di svolgimento della revisione, con l’esclusione dei tratti autostradali (art.3, comma 2, lett.a).
Nel dettaglio, le giornate in cui rester? vietata la circolazione dei mezzi pesanti nel corso del 2010, sono le seguenti:
- dalle ore 8 alle 22
- tutte le domeniche dei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Ottobre, Novembre e Dicembre
- il 1 Gennaio (Venerd?, Capodanno);
- il 6 Gennaio (Mercoled?, Epifania);
- il 3 Aprile (Sabato di Pasqua);
- il 5 Aprile (Luned? dell’Angelo);
- il 1 Maggio (Sabato, festa dei lavoratori);
- il 1 Novembre (Luned?, Ognissanti)
- l’8 Dicembre (Mercoled?, festa dell’Immacolata);
- il 24 Dicembre (Venerd?, vigilia di Natale);
- il 25 Dicembre (Sabato, Natale);
- dalle 16 alle 22.
- il 2 Aprile (Venerd? precedente la Pasqua);
- il 30 Aprile (Venerd?, in vista della festivit? del 1 Maggio);
- il 29 Maggio (Sabato, in vista del ponte del 2 Giugno);
- il 4 Dicembre (Sabato, in vista della festivit? dell’8 Dicembre);
- dalle ore 16 alle 24
- il 30 Luglio (Venerd?, precedente al 1? esodo di Agosto);
- il 6 Agosto (Venerd?, precedente al 2? esodo di Agosto);
- il 13 Agosto (Venerd?, precedente ferragosto)
- dalle ore 7 alle ore 24
- tutte le domeniche dei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre;
- il 2 Giugno (Festa della Repubblica);
- il 3 Luglio (1? Sabato di esodo del mese di Luglio)
- dalle ore 7 alle ore 23
- a partire dal secondo Sabato di Luglio, tutti i Sabati caratterizzati dall’esodo e dal controesodo estivo: 10 Luglio, 17 Luglio, 24 Luglio, 31 Luglio, 7 Agosto, 14 Agosto, 21 Agosto, 28 Agosto.
- dalle ore 8 alle 14 del 6 Aprile (Marted?, dopo la Pasqua)
- dalle ore 14 alle ore 22 del 30 Ottobre (Sabato)
- dalle 16 alle 22 del 23 Dicembre (Gioved?, antivigilia di Natale).
- dalle 14 alle 24 del 26 Giugno (Sabato)
Le deroghe ai divieti sono state tutte riconfermate. Pertanto, anche nel 2010 troveranno applicazione:
- L’anticipo di due ore della fine del divieto, per i veicoli diretti all’estero muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio (art.2, comma 2).
- il posticipo di quattro ore dell’inizio del divieto per i veicoli provenienti dall’estero (art.2, comma 1), muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio. Se il mezzo ? condotto da un solo autista, qualora l’inizio del riposo giornaliero coincida con il predetto posticipo, il calendario prevede che il conducente possa usufruire dell’agevolazione al termine del periodo di riposo.
- Le deroghe per favorire l’intermodalit? ferroviaria ed aerea In particolare, si tratta dell’anticipazione di quattro ore della fine del divieto, prevista:
- per i veicoli che trasportano merce da inviare all’estero tramite gli interporti di Bologna Padova, Verona, Q.Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo, ed ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento (art.2, comma 3). Identica agevolazione si applica anche al trasporto di unit? di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio), destinate oltre confine tramite gli stessi interporti o terminals intermodali, nonch? ai complessi veicolari scarichi diretti sempre nei suddetti interporti e terminals intermodali, per essere poi caricati sul treno. Questi mezzi devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione), che attesti la destinazione della merce;
- per i veicoli diretti agli aeroporti per effettuare un trasporto, a mezzo cargo aereo, di merci destinate all’estero. Lo stesso anticipo si applica anche ai mezzi che trasportano unit? di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio), da spedire oltre frontiera tramite aeroporto.
- Le deroghe per favorire il trasporto combinato Come detto agli inizi, il decreto precisa l’ambito di applicazione delle deroghe volte a favorire il trasporto combinato come definito dal D.M.15.2.2001 (*), stabilendo in particolare:
- l’anticipo di quattro ore della fine del divieto per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada/rotaia o strada/mare, purch? muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco (art.2, comma 3 ultimo periodo). Per i trattori isolati utilizzati nei suddetti trasporti combinati, limitatamente al percorso di rientro presso la sede dell’impresa intestataria del mezzo, l’art.3, comma 2, lett.c) del calendario prevede l’esonero dal divieto.
- l’esenzione dal divieto per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada/mare, su una delle tratte previste dalla normativa sull’ecobonus di cui al D.M. del 31.1.2007 e ss modifiche (art. 2, comma 5)
- Le deroghe per tener conto della particolare collocazione geografica della Sicilia e della Sardegna Si tratta:
- dell’anticipo di quattro ore del termine del divieto, per i mezzi diretti in Sardegna (art. 2, comma 2);
- dell’esonero dai divieti di circolazione per i veicoli che circolano in Sardegna ed in Sicilia, diretti ai porti dell’Isola per imbarcarsi verso il resto d’Italia (art.2, comma 5). I conducenti devono essere in possesso di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e della lettera di prenotazione o, in alternativa, del biglietto per l’imbarco. Per quanto riguarda la Sicilia, l’esonero di cui sopra non si applica ai mezzi diretti in Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni;
- del posticipo di quattro ore dell’inizio del divieto, per i mezzi provenienti dalla Sardegna (art.2, comma 1);
- del posticipo di quattro ore dell’inizio del divieto, per i mezzi che circolano in Sardegna ed in Sicilia, provenienti dal resto d’Italia, (art.2, comma 4). Per quanto attiene la Sicilia, la deroga si applica ai mezzi giunti in questa Regione tramite servizio di traghettamento, con l’esclusione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni (art.2, com