Chi dovr? restituirlo quando e come.
Tutte le informazioni sulla restituzione del credito d’imposta, e la possibilit? per le imprese di porre agli esperti della Confederazione i quesiti per chiarire al meglio la loro situazione.
RECUPERO DEL BONUS FISCALE
Anni di riferimento: va restituito il bonus concesso negli anni 1992, 1993 e 1994.
Quando dovr? essere restituito: agli inizi del 2003.
Possibilit? di rateizzazione: ? possibile rateizzare il pagamento in 48 rate, corrispondendo gli interessi legali che si aggiungono a quelli dovuti dalla data di erogazione del bonus a quella stabilita per il pagamento dell’intera somma (in caso di rateizzazione della prima rata).
Quanto dovr? essere restituito: (vedi tabella, riportante i conteggi effettuati dalla rivista Tuttotrasporti).
Chi dovr? restituire il bonus:
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- Beneficiari del bonus esistenti alla data di formazione degli elenchi: il decreto legge parla di beneficiari e pertanto anche i titolari di ditte individuali ed i soci di societ? di persone, anche se la impresa di trasporto non ? pi? esistente sono tenuti alla restituzione, se la cessazione dell’attivit? ? posteriore alla data del 20 marzo 2002) ;
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- Soggetti che abbiano acquisito per cessione un’azienda o un ramo di questa, dopo il 20 marzo 2002, in sostituzione del beneficiario non pi? esistente;
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- Soggetti che abbiano venduto un’azienda prima del 20 marzo 2002;
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- Soggetti che abbiano venduto un ramo d’azienda prima del 20 marzo 2002, se ancora esistenti;
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- Successori ?mortis causa? (eredi o legatari) con la conseguenza che i successori mortis causa che avrebbero potuto, conoscendo tale obbligo, rinunciare a quanto loro attribuito, o accettare con beneficio di inventario, si vedono privare di questa facolt? da una norma successiva)
- Societ? risultanti da trasformazione o fusione di societ? beneficiarie del ?bonus?.
Sono escluse dalla restituzione del ?bonus?:
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- Le imprese che abbiano definitivamente cessato l’attivit? e si siano cancellate dall’albo anteriormente alla data del 20 marzo 2002;
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- Le imprese che abbiano acquistato un’azienda prima del 20 marzo 2002, per il bonus concesso al loro dante causa;
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- Soggetti che abbiano acquistato un ramo d’azienda se l’impresa cedente ha proseguito l’attivit?.
Alcune conseguenze.
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- disparit? di trattamento: chi ha avuto i contributi per l’esodo previsti dalla legge 454 ed ha cessato l’attivit? prima del 20 marzo 2002, pu? tenersi sia il bonus che il contributo di cui sopra, mentre il padroncino che ha ceduto l’azienda, ? tenuto alla restituzione, (eppure, entrambi sono usciti dal mercato, ma il secondo non ha chiesto nessun contributo allo stato).
- Chi ha ceduto la propria azienda deve restituire il bonus ricevuto, mentre chi ha venduto l’intero parco cessando l’attivit? no, eppure gli effetti giuridici sono gli stessi: in entrambi i casi, ad esempio, l’impresa poteva beneficiare delle autorizzazioni facenti capo al venditore.
Vedi anche :
Tabella riportante i conteggi effettuati dalla rivista Tuttotrasporti
Fonte:
Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto