INT12154 – Licenza comunitaria. Rilascio e rinnovo a seguito della nuova normativa sull’accesso alla professione. Nuovo modello.

Accesso alla professione
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29 Maggio 2012

Roma, 29 maggio 2012

INT12154
MQ

Oggetto: Licenza comunitaria. Rilascio e rinnovo a seguito della nuova normativa sull’accesso alla professione. Nuovo modello.

Con circolare del 28 maggio 2012, n. 3,  la Direzione Generale per il trasporto stradale ha fornito chiarimenti circa il rilascio delle Licenze Comunitarie ed il loro rinnovo quinquennale, compreso quello delle copie conformi, tenuto conto di tutte le disposizioni emanate negli ultimi sei mesi in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada.
Dopo aver ricordato che, in base al regolamento comunitario 1072/2009, per ottenere e rinnovare la Licenza Comunitaria l’impresa deve avere la sede in Italia (con tutte le prerogative dello stabilimento), essere in regola con la normativa nazionale per l’accesso alla professione ed essere abilitata ad effettuare trasporti internazionali di merci su strada (idoneità professionale per l’internazionale), la circolare ministeriale stabilisce che:
– a partire dal 4 giugno 2012 non verrà più rilasciata la Licenza Comunitaria alle imprese che rientravano tra quelle dispensate dalla dimostrazione dei requisiti per l’accesso alla professione (cioè a quelle esercenti da prima del 1978), a meno che non si siano adeguate alle nuove disposizioni sulla dimostrazione dei nuovi requisiti anche in campo internazionale. Nello stesso diniego incorreranno le imprese nate tra il 1978 ed il 31 maggio 1987 e quelle esercenti con veicoli di massa tra 3,5 e 6 tonnellate, autobetoniere, auto compattatori e auto spurgo (art. 1, DM 198/81) che non hanno dimostrato i predetti requisiti;
– ai fini dell’ottenimento della Licenza Comunitaria, del suo rinnovo e delle copie conformi, tutte le imprese devono comunque dimostrare di aver già documentato, entra la data di presentazione delle relative domande, il requisito dello stabilimento (ancorché  abbiano tempo fino al 4 agosto 2012 [le imprese iscritte all’Albo dal 4 dicembre 2011 al 4 febbraio 2012] ovvero sino al 4 dicembre 2012 [le imprese iscritte all’Albo prima del 4 dicembre 2011 che avevano già dimostrato i requisiti]). Tale prescrizione è in linea con quanto preteso dal Reg. UE 1072/2009 che subordina il rilascio della Licenza Comunitaria alla verifica dei requisiti di esercizio previsti dal regolamento comunitario 1071/2009;
– la dimostrazione dell’idoneità professionale può essere soddisfatta dall’impresa richiedente con la presentazione di copia della domanda di rilascio di attestato valido per l’internazionale, fatta da soggetto che può vantare l’esperienza decennale ai sensi dell’art. 11, comma 6 della legge 35/2012, come previsto e disciplinato dal decreto dirigenziale 20 aprile 2012 (cfr. circolari NOR12106 e NOR12128 rispettivamente del 4 aprile e 2 maggio 2012);
– per la richiesta della Licenza Comunitaria (da fare presso la D.G. Trasporto Stradale di Roma – anche per il tramite della Sezione Internazionali della scrivente) è stato predisposto un nuovo modello di domanda, nel quale viene chiesto all’impresa richiedente di evidenziare il possesso dei nuovi requisiti, allegando alla stessa l’attestazione di versamento di € 29,24 sul conto corrente postale n. 4028 (per l’assolvimento del bollo sulla domanda e del bollo sulla Licenza Comunitaria); l’attestazione di versamento di € 5,16  sul c.c.p. n. 9001 (per il pagamento dei diritti di motorizzazione), la copia del documento d’identità del titolare o del legale rappresentante dell’impresa e, nel caso di rinnovo, l’originale della precedente Licenza Comunitaria;
– per il rilascio delle copie conformi – che si ricorda va fatto presso gli Uffici Motorizzazione dove hanno sede principale le imprese richiedenti – va prodotto, nel caso di autoveicoli presi con contratto di locazione senza conducente, copia di tale contratto. La scadenza della relativa copia conforme sarà pari alla durata di tale contratto (se inferiore alla durata complessiva della Licenza Comunitaria);
– nei casi di rilascio di Licenza Comunitaria in via provvisoria (ad es. quando si dimostra l’idoneità professionale con copia della domanda di rilascio di attestato in esenzione decennale), l’Amministrazione si riserva di verificare se le imprese hanno poi adeguato la propria condizione per il rilascio/rinnovo della stessa ed in caso di esito negativo possono revocare la Licenza stessa .
La circolare ministeriale è riportata nel link sottostante.

Cordiali saluti.

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INT12154

Circolare ministeriale