INP14013 – INPS – Conguaglio di fine anno 2013 dei contributi previdenziali e assistenziali. Precisazioni

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Roma,   8 Gennaio 2014

INP14013
SM

Oggetto: INPS – Conguaglio di fine anno 2013 dei contributi previdenziali e assistenziali. Precisazioni

Come ogni anno, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali possono essere effettuate, oltre che con la denuncia relativa al mese di dicembre 2013 (da presentare entro il 16.01.2014), anche con quella relativa al mese di gennaio 2014 (da presentare entro il 16.2.2014}, senza aggravio di oneri accessori.
Peraltro, considerato che le operazioni di conguaglio possono riguardare anche il TFR eventualmente destinato al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, I’INPS precisa che le operazioni predette potranno essere effettuate anche con la denuncia relativa al mese di febbraio 2014 (da presentare entro il 17 marzo 2014), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione del mese di dicembre 2013, nel mese di gennaio 2014.

Ciò premesso, illustriamo di seguito gli aspetti più rilevanti, rinviando per gli approfondimenti alla lettura della circolare INPS n.l74 del 13.12.2013.

Massimale
Com’è noto, il massimale annuo, valido ai fini contributivi e pensionistici, si applica agli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31.12.95, privi di anzianità contributiva, nonchè a coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo.

Tale massimale, per l’anno 2013, è pari a C 99.034,00. Esso trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione IVS, comprensiva dell’aliquota aggiuntiva dell’l% dovuta sulle retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile.
L’Inps ricorda che, ove gli adempimenti contributivi riguardanti le componenti variabili della retribuzione, siano assolti con la denuncia relativa al mese di gennaio 2014 (es. compenso lavoro straordinario), tali componenti non hanno incidenza sulla determinazione del massimale dell’anno 2013. Ciò, in quanto, ai fini del regime contributivo, gli elementi variabili sono considerati retribuzione del mese di erogazione e, quindi, hanno incidenza sul massimale dell’anno di erogazione.

Contributo aggiuntivo IVS
Anche le operazioni di conguaglio relative al contributo dell’l% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile fino al periodo “dicembre 2013” (per il 2013 pari a € 45.530,00 annui e ad euro 3.794,00 mensili) possono essere effettuate, oltre che con la denuncia relativa al mese di dicembre 2013 (da presentare entro il 16 gennaio 2014), anche con quelle relative al mese di gennaio 2014 (da presentare entro il 17 febbraio 2014) e febbraio 2014 (da presentare entrò il 16 marzo 2014).
Nei casi in cui, durante l’anno, si siano verificati eventi che abbiano modificato il regime pensionistico del lavoratore interessato, il datore di lavoro provvederà alle operazioni di conguaglio relativamente al regime pensionistico cessato. Qualora il coacervo delle retribuzioni erogate non abbia comportato il superamento del tetto annuo, dovrà essere effettuato il rimborso al lavoratore della contribuzione eventualmente trattenuta in eccedenza nel corso dei singoli mesi, con recupero della stessa dall’ente previdenziale.

Elementi variabili delle retribuzioni
Qualora, nel corso del mese, intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti contributivi relativi al mese successivo, fatta salva, nell’ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell’anno stesso e quella soggetta a contribuzione (Delibera Consiglio di Amministrazione INPS n.S del 1993).
Viene ricordato che gli elementi variabili della retribuzione, ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore (CUD 2014 e mod.770/2014), devono essere presi in considerazione secondo il principio della competenza (dicembre 2013) mentre, ai fini dell’assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni), devono essere considerati retribuzione del mese di gennaio 2014.
In questi casi, fermo restando che il pagamento od il recupero dei contributi deve avvenire nel mese successivo a quello di riferimento, le aziende possono comunicare le partite in questione anche con le denunce da presentare nel mese di febbraio 2014.

Fringe benefit
Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente se, complessivamente non superiore, nel periodo d’imposta, al limite di euro 258,23 (art.3 del D.lgs 314/97). Qualora detto limite venga superato, il predetto valore concorre interamente a formare il reddito imponibile.
In questo caso; il datore di lavoro dovrà provvedere, in sede di conguaglio, ad assoggettare a contribuzione tutto il valore e non solo la quota eccedente.
Al riguardo l’Istituto precisa che, nel caso in cui il predetto limite venga superato nel corso di più rapporti di lavoro, l’azienda che opera il conguaglio dovrà provvedere, ai soli fini previdenziali, al versamento dei contributi soltanto sul valore dei fringe benefit da essa erogati.
Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro dovranno:
• portare in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia, l’importo dei fringe benefit dagli stessi corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a euro 258,23 nel periodo d’imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno;
• trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.

Operazioni societarie
Nelle ipotesi di trasferimento d’azienda, ai sensi dell’art. 2112 c.c., il datore di lavoro subentrante dovrà effettuare le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali sulle retribuzioni complessivamente erogate nell’anno al lavoratore, anche relativamente alla decontribuzione, alle erogazioni liberali ed ai fringe benefit.

Il testo della comunicazione dell’Inps è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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INP14013

Circolare INPS