Roma, 4 Dicembre 2013
INP13343
SM
Oggetto: Inps. Effetti dell’ingresso della Croazia nella U.E, sulla disciplina del distacco dei lavoratori.
Con circolare n. 165 del 3 Dicembre u.s, l’Inps, per gli aspetti di sua competenza, si è occupata degli effetti provocati dall’ingresso nella U.E della Croazia, con una particolare attenzione alla normativa applicabile ai lavoratori distaccati nei due Paesi. Infatti, fino al 30 Giugno di quest’anno, la materia del distacco dei lavoratori era disciplinata dalla Convenzione italo – croata del 27 Giugno 1997 (d’ora in poi Convenzione) e dal relativo accordo amministrativo del 12 Settembre 2002, in vigore dal 1 Novembre 2003, per effetto del quale il lavoratore distaccato nell’altro Stato contraente era sottoposto alla legislazione del proprio Paese di provenienza per un periodo massimo di 48 mesi, con possibilità di proroga per altri 48 mesi.
Tuttavia a partire dal 1 Luglio 2013, a seguito dell’ingresso della Croazia nella U.E, le norme della Convenzione non sono più applicabili con la conseguenza che, in materia di distacco, vige la normativa comunitaria del Regolamento CE 883/2004 (come successivamente modificato dal Regolamento U.E 1231/2010). Pertanto, si applica l’art. 12 di detto Regolamento, ai sensi del quale il lavoratore distaccato è assoggettato alla legislazione dello Stato di provenienza per un periodo non superiore a 24 mesi tra i quali, come ha precisato l’Inps, vanno ricompresi anche i periodi di distacco effettuati prima del 1 Luglio u.s in base alla Convenzione.
Per quanto concerne i distacchi in corso al 1 Luglio 2013, l’Italia e la Croazia hanno convenuto quanto segue:
– i distacchi e le proroghe richieste entro il 30 Giugno 2013 e in corso di esecuzione alla suddetta data, sono portati a termine nel rispetto della Convenzione;
– le nuove proroghe richieste dopo il 1 Luglio 2013, possono essere concesse solo in conformità all’art. 16 del Reg. 883/2004;
– gli accordi stipulati prima del 1 Luglio 2013 dalle autorità competenti, in deroga alle disposizioni della Convenzione, restano validi fino a naturale scadenza;
– al termine dei periodi di distacco autorizzati ai sensi della Convenzione, è possibile autorizzare un nuovo distacco solo dopo un’interruzione di almeno 2 mesi.
Per quanto concerne la legislazione applicabile al personale viaggiante delle imprese di trasporto su strada, aereo e per ferrovia, l’art. 6, lett. c della Convenzione la individuava in quella dello Stato in cui aveva sede l’impresa da cui dipendevano. A partire dal 1 Luglio u.s, i dipendenti dei trasporti internazionali su strada sono soggetti alle disposizioni del Paese individuato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 883/2004 e, di conseguenza, alla legislazione dello Stato membro di residenza se ivi esercita gran parte della sua attività, oppure alle normative individuate in base ai criteri specificati in questo articolo.
Il testo della circolare Inps è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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