INP12147 – INPS. Chiarimenti sulla prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali.

ASS12146 – Fondo di garanzia. Circolare del Medio Credito Centrale, a seguito dell’accordo ABI/associazioni imprenditoriali per la sospensione dei debiti delle PMI.
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TRI12148 – Imposta municipale propria (IMU). Circolare n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
24 Maggio 2012

Roma, 24 Maggio 2012

INP12147
SM

OGGETTO: INPS. Chiarimenti sulla prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali.

L’INPS ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di computo del termine prescrizionale dei contributi previdenziali ed assistenziali,  in caso di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.
Al riguardo, è stato precisato che a seguito di nuovi orientamenti giurisprudenziali, per ottenere l’allungamento dei termini prescrizionali da 5 a 10 anni, la denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti deve avvenire prima della scadenza della prescrizione quinquennale (art. 3, comma 9, lettera a), ultimo periodo della legge 335/1995). In caso contrario, la denuncia non costituisce un atto idoneo a rendere operante tale meccanismo e,  in nessun caso, potranno essere recuperati contributi per i quali, alla data della denuncia, sia già maturata l’ordinaria prescrizione quinquennale.
Ad esempio, di regola, per contributi in scadenza a gennaio 2009, la prescrizione interviene a gennaio 2014. Tuttavia, in presenza di una denuncia che interviene entro 5 anni dalla scadenza dei contributi (per esempio a gennaio 2012), la prescrizione maturerà a gennaio 2019 (e cioè entro 10 anni dalla scadenza dei contributi).
Ai fini dell’interruzione della prescrizione, l’Istituto deve comunque inviare al datore di lavoro un atto interruttivo.
Viene chiarito, infine, che le denunce presentate ad altri Enti ovvero  da soggetti diversi (per esempio, i verbali di altri Enti contenenti la contestazione dell’omissione contributiva) non sono valide a tali fini.

Cordiali saluti

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