INA15333 – Oggetto: INAIL. Riduzione del premio per prevenzione. Guida alla compilazione del nuovo modello OT24.

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Roma, 22 Dicembre 2015

INA15333
SM

Oggetto: INAIL. Riduzione del premio per prevenzione. Guida alla compilazione del nuovo modello OT24

L’Inail ha pubblicato il nuovo modello OT24 con la guida alla compilazione, accessibili dal seguente link: http://www.inail.it/internet/default/Modulistica/Gestionerapportoassicurativo/Datoredilavoro/index.html.

Ricordiamo che attraverso il modello OT24, le imprese operative da almeno due anni che, nel corso del 2015, abbiano effettuato interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro rispetto agli obblighi di legge, possono richiedere all’INAIL  la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.

Entro il 29 febbraio 2016, la domanda deve essere inoltrata all’Inail in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi online presente sul sito www.inail.it, allegando – a pena d’inammissibilità –  anche la pertinente documentazione che è stata individuata dall’Istituto per ciascuna tipologia di intervento.
La guida alla compilazione contiene importanti precisazioni, a proposito dei presupposti applicativi della misura:

–    REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA ED ASSICURATIVA 

La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo i criteri e le modalità previste dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015, come precisati nella circolare INAIL 61 del 26 giugno 2015.

–    OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI E DI IGIENE DEL LAVORO

Il requisito s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre dell’anno precedente. Per la sussistenza del requisito si fa riferimento all’azienda nel suo complesso e non alle sole PAT oggetto della domanda. Non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi o, comunque, sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario, fermo restando che la riduzione viene annullata qualora l’irregolarità venga accertata definitivamente.

–    INTERVENTI MIGLIORATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO.

La condizione si intende realizzata se, all’interno dell’unità produttiva (o delle unità) indicata nella domanda, nell’anno solare precedente siano stati effettuati interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro (in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia  – d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni), tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

Cordiali saluti.

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