INA15033 – Oggetto: INAIL. Autoliquidazione 2014-15. Istruzioni operative

SISTRI
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22 Gennaio 2015

Roma, 21 Gennaio 2015

INA15033
SM

Oggetto: INAIL. Autoliquidazione 2014-15. Istruzioni operative

Facciamo seguito alla precedente informativa Conftrasporto INA14372 del 15 Dicembre 2014, per comunicarvi che lINAIL ha fornito le istruzioni operative per lautoliquidazione 2014-15 e, con l’occasione, ha effettuato una panoramica delle riduzioni di premio vigenti, in aggiunta a quella prevista dalla Legge di Stabilità del 2014 (Legge 147/2013).

– Nuovo termine di presentazione delle dichiarazione delle retribuzioni

Il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nel 2014 è il 2 marzo 2015, in quanto il 28 febbraio cadrà di sabato.

Tale adempimento è da effettuare esclusivamente mediante la procedura ALPI ONLINE E INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE SALARI, pubblicata nella sezione modulistica del sito dellIstituto. In caso di cessazione di attività in corso danno, la predetta dichiarazione deve essere inviata allINAIL entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa, mediante il modello presente  nel sito, tramite PEC e contestualmente al versamento del premio.

Resta fermo il termine del 16 Febbraio 2015 per il versamento del premio in unica soluzione e per la prima rata.

– Riduzione del premio prevista dalla Legge di stabilità 2014 (art.1, comma 128, Legge 147/2013)

La riduzione del premio Inail da applicare al premio di regolazione 2014 è pari 14,71%, mentre quella da applicare al premio di rata 2015 ammonta al 15,38%.

POLIZZE DIPENDENTI
Per quanto riguarda le polizza dipendenti, l’applicazione avviene con modalità differenti, a seconda se le lavorazioni abbiano o meno avuto inizio da oltre un biennio (3 Gennaio 2013). Per le prime, la riduzione si applica quando, per l’anno di competenza, il tasso applicabile comunicato dall’Inail è inferiore o uguale al tasso medio di tariffa del settore; per le seconde, la riduzione opera per le imprese che dimostrino di osservare le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che presentino (o hanno già presentato nel corso del biennio) listanza di riduzione del tasso medio, accettata dallINAIL.

POLIZZE ARTIGIANI
Anche per gli artigiani, occorre distinguere tra lavorazioni iniziate o meno da oltre un biennio (3 Gennaio 2013). Per le prime, la riduzione si applica solo se, per l’attività svolta, l’indice di gravità aziendale (IGA) calcolato annualmente dall’Inail e comunicato agli interessati, sia inferiore o uguale all’Indice di Gravità Medio (IGM) del settore, calcolato per il triennio 2010/2012 e valido per il triennio 2014/2016. Per gli artigiani autonomi, si prende in esame  l’IGM della classe di rischio di appartenenza  determinata ai sensi della tabella 1 del d.m. 1.2.2001, che inquadra nella classe 5 la voce Inail 9123 e nella classe 8 la voce Inail 9121.
Per le lavorazioni avviate dal 3 Gennaio 2013,  la riduzione, come per le polizze dipendenti, si applica soltanto alle imprese che dimostrino losservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che presentino (o hanno già presentato nel corso del biennio) listanza di riduzione del tasso medio, accettata dallINAIL.

L’Inail ricorda che in caso di spettanza della riduzione, nelle Basi di calcolo del premio, il campo “Riduzione legge 147/2013 (%)”  viene valorizzato con l’indicazione della misura percentuale.

Riduzione del premio per le imprese artigiane, prevista dall’art.1, commi 780-781 della Legge 296/2006.
Si tratta della riduzione in vigore dal 1 Gennaio 2008 per le imprese iscritte alla gestione Artigiano, che non abbiano avuto infortuni nel biennio precedente alla richiesta di ammissione al beneficio (per il 2014, si tratta del biennio 2012/2013).
Per quanto concerne la regolazione 2014, la riduzione ammonta al 7,99 % del premio dovuto per quell’anno, e ne usufruiscono le imprese che ne hanno fatto richiesta all’interno della dichiarazione delle retribuzioni 2013, inviata entro il 16 Maggio 2014; la spettanza del beneficio è evidenziata nelle basi di calcolo del premio, nella sezione “Regolazione anno 2014 Agevolazioni”, con il codice 127.
Per quanto riguarda il 2015, gli interessati dovranno richiedere la misura nella dichiarazione delle retribuzioni 2014, da presentare entro il 2 Marzo 2015.

Per quanto concerne le altre riduzioni di premio vigenti, rimandiamo alla lettura della nota Inail che è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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INA15033

Nota INAIL