FIS17145 – Oggetto: Compensazione nel modello F24 di alcuni crediti di imposta. Obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Risoluzione dell’Agenzia.

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Roma, 14 Giugno 2017

FIS17145
SM

Oggetto: Compensazione nel modello F24 di alcuni crediti di imposta. Obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Risoluzione dell’Agenzia.

Com’è noto, nei confronti dei soggetti titolari di partita Iva, il decreto legge 50/2017 (cd manovrina fiscale, in corso di conversione in Legge al Senato), ha introdotto l’obbligo di avvalersi in via esclusiva dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per compensare nel modello F24, a prescindere dagli importi, i crediti Iva (annuali o relativi a periodi inferiori), i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap e i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (vedi la nota Conftrasporto NOR17109 del 3 Maggio u.s).

A seguito di tale modifica, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione 68/E del 9 Giugno 2017 dove, all’interno dell’Allegato 2, sono stati evidenziati i codici tributo di quei crediti di imposta che, per effetto di tale novità, possono utilizzarsi in compensazione solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda l’autotrasporto, evidenziamo che nel citato allegato 2 sono stati inseriti  anche i seguenti codici tributo per i quali, pertanto, l’utilizzo di detti servizi telematici diventa obbligatorio:

  • “6740”, relativo al credito di imposta per le accise sul gasolio per autotrazione;
  • “6793”, relativo al credito di imposta per il recupero del S.S.N sui premi assicurativi r.c.a pagati per i veicoli di massa non inferiore alle11,5 ton.

Sempre per quanto riguarda l’autotrasporto, l’allegato 2 riporta anche dei codici tributo per crediti d’imposta non più in vigore (es il codice 6829, per il credito relativo ai bolli auto 2010).

L’obbligo in esame non sussiste se, nella medesima delega di pagamento, i codici evidenziati nella colonna 2, dell’allegato 3 della Risoluzione in commento, vengano utilizzati in compensazione per il pagamento dei tributi identificati con i codici della colonna 4 del medesimo allegato 3 (dove, peraltro, non figurano né il codice tributo per le accise, né quello per il S.S.N).

Il testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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FIS17145

Risoluzione Agenzia delle Entrate