

Roma, 4 Gennaio 2016
FIS16005
SM
Oggetto: Legge di stabilità 2016. Commento alle principali disposizioni.
Facciamo seguito alla circolare Conftrasporto NOR15335 del 23 Dicembre u.s, per comunicarvi che la Legge di Stabilità 2016 (Legge 208 del 28 Dicembre 2015) è stata pubblicata sul S.O n.70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 Dicembre 2015.
Per quanto riguarda l’autotrasporto, nel rinviare per gli approfondimenti alla lettura della citata nota Confederale, ricordiamo che la Legge di Stabilità è intervenuta sulle seguenti tematiche:
– Credito d’imposta per le accise sul gasolio – esclusione dal beneficio per i veicoli di categoria ecologica euro 2 o inferiori (art. 1, commi 645 e 646);
– Sostegno all’intermodalità marittima e ferroviaria (commi 647 / 649);
– Riattivazione della sezione speciale per l’autotrasporto del fondo di garanzia per le pmi (comma 650);
– Decontribuzione previdenziale nella misura dell’80%, per gli autisti utilizzati nei trasporti internazionali (comma 651);
– Riordino delle deduzioni forfettarie delle spese non documentate per le trasferte delle imprese minori (comma 652);
– Obbligo per i vettori di esibire la documentazione relativa al trasporto internazionale in corso di svolgimento (comma 653).
– Eliminazione dell’obbligo di utilizzare strumenti tracciabili, per i corrispettivi legati ai contratti di trasporto (comma 903)
Per quanto concerne gli interventi di carattere generico previsti dalla Legge, segnaliamo quelli operati nelle seguenti materie:
– Super Ammortamenti (art. 1, commi da 91 a 94).
L’art. 1, comma 91 prevede un “super ammortamento” al 140 per cento ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Il super ammortamento non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni elencati nell’ allegato 3 alla presente legge.
Per quanto riguarda la determinazione dell’acconto, le suddette disposizioni non producono effetti per quello relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, mentre per l’acconto del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, la determinazione è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle nuove disposizioni.
Il “super ammortamento” non produce effetti sui valori attualmente stabiliti per l’elaborazione e il calcolo degli studi di settore.
– Misure per favorire la ripresa degli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, commi da 98 a 106)
Viene introdotto un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019. Peraltro, dalla lettura del comma 100, emerge che il settore trasporti è tra quelli esclusi dalla misura.
– Assegnazione o cessione di beni ai soci (art. 1, commi 115 e 116).
E’ prevista un’agevolazione per le società (di persone e di capitali) che, entro il 30 settembre 2016, assegnino o cedano ai soci dei beni immobili non strumentali oppure beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. L’agevolazione consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, pari all’8% ovvero del 10,5% per le società non considerate operative (in almeno due periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione), sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto.
Le società che si avvalgono delle disposizioni in esame devono versare il 60 per cento dell’imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
– Deduzioni IRAP per le ditte individuali e le società di persone (art. 1, commi 123 e 124)
In attesa di una riforma strutturale sulla fiscalità delle società di persone, il comma 123 aumenta la franchigia di deduzione IRAP per le ditte individuali e le società di persone, prevista dall’art.11, comma 4 bis), lett. d bis) del d.lgvo 446/1997.
In particolare, le disposizioni intervengono sulle deduzioni aggiuntive rispetto a quella base, stabilendo che: la deduzione di 2500 euro viene aumentata fino a 5000 €; quella di 1.875 € fino a 3.750 €; quella di € 1.250 fino a € 2.500; quella di € 625 fino a € 1.250. I nuovi importi si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
– Estensione del reverse charge (art. 1, comma 128)
Viene esteso il meccanismo dell’inversione contabile a fini IVA (cd. Reverse charge), anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove quest’ultimo sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il medesimo consorzio sia tenuto ad emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative al cd. Split payment). L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione UE, ai sensi della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE).
– Compensazione cartelle esattoriali (art. 1, comma 129)
Il comma 129 estende al 2016 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali a beneficio delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
– Termini per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA (art. 1, commi 130 e 132)
Vengono modificati i termini per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA. In sintesi:
• sono allungati di un anno i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi, dal 31 dicembre del quarto anno al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
• nei casi di omessa presentazione della dichiarazione (Iva e/o imposte sui redditi) o di presentazione di una dichiarazione nulla, l’avviso di accertamento può essere notificato entro 31 Dicembre del settimo anno successivo a quello in cui andava presentata;
I nuovi termini di accertamento si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.
– Rateazione debiti tributari (art. 1, commi 134-138)
Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione, i contribuenti che nei 36 mesi antecedenti al 15 Ottobre 2015 sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano inizialmente concesso ai sensi del d.lgvo 218/1997 limitatamente al pagamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima rata scaduta.
– Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato (commi 178 e 110)
Ai datori di lavoro del settore privato, per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato decorrenti dall’1.1.2016 con riferimento a contratti stipulati fino al 31 Dicembre 2016, è riconosciuto l’esonero parziale del 40% del versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un massimo di 24 mesi ed entro il limite di 3.250 € su base annua; i premi INAIL sono comunque dovuti. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per cui i lavoratori interessati non subiranno penalizzazioni connesse all’esonero contributivo.
Sono esclusi dall’agevolazione: i lavoratori agricoli, i domestici, gli apprendisti, i lavoratori con un contratto a tempo indeterminato presso qualsiasi datore nei sei mesi precedenti, i lavoratori per i quali il beneficio è stato già utilizzato in un precedente rapporto a tempo indeterminato, i lavoratori che nei 3 mesi precedenti avevano un contratto a tempo indeterminato con lo stesso datore (comprese società controllate, collegate o facenti capo allo stesso soggetto). Inoltre, l’agevolazione non spetta per i lavoratori che hanno fruito della decontribuzione prevista dalla Legge di stabilità 2015 (art.1, comma 118 della Legge 190/2014), in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato.
La misura non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote, attualmente previste dalle normative vigenti.
Per il 2017, il comma 110 prevede che l’incentivo – previa autorizzazione della Commissione Europea – venga esteso alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate per quell’anno dai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, previa ricognizione delle risorse da effettuarsi con d.p.c.m. da emanare entro il 30 aprile 2016. L’estensione dovrà avvenire alle stesse condizioni previste dal comma 178, e, comunque, assicurando una maggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativo importo massimo per l’assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
– Regime fiscale dei premi di produttività (art.1, commi da 182 a 189).
Il comma 182 rende strutturale l’incentivo fiscale per la detassazione dei premi di produttività, introdotto per la prima volta nel 2008 e prorogato di anno in anno, ad eccezione del 2015.
In buona sostanza: salvo espressa rinuncia del datore di lavoro, le somme corrisposte ai lavoratori per incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione e quelle erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, sono assoggettati ad un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali locali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 2.000 € lordi. Ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.
La misura trova applicazione per il settore privato, con riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente che, nell’anno precedente quello di percezione delle somme, abbiano conseguito un reddito non superiore a euro 50.000 (nel 2014 il limite era di 40.000 euro). Il limite dei 2000 euro lordi può essere aumentato fino a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. I premi di produzione, inoltre, devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81.
Le modalità attuative di queste disposizioni verranno dettate con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 60 gg dall’entrata in vigore della Stabilità.
– Modifiche al regime fiscale del reddito di lavoro dipendente (art. 1, comma 190)
Il comma 190 modifica la disciplina di talune somme e valori che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, contenuta nell’art. 51, lett. f ed f-bis del TUIR.
In particolare, viene stabilito che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogate dal datore di lavoro ai dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di educazione ed istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali, per le borse di studio a favore dei medesimi familiari e per la fruizione dei servizi di assistenza agli anziani e a soggetti non autosufficienti. Inoltre, viene stabilito che l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro possa anche avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.
– Modifiche alla disciplina sui tributi sospesi o differiti nei caso di eventi eccezionali e imprevedibili (art. 1, commi 429 e 431)
Il comma 429, modificando l’art. 9 della legge n. 212/2000 (rimessione in termini nel caso di obblighi tributari impediti da cause di forza maggiore), prevede che la ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti nei casi di eventi eccezionali e imprevedibili debba avvenire senza applicazione delle sanzioni, anche con rateizzazione (fino ad un massimo di 18 rate mensili), a partire dal mese successivo alla scadenza della sospensione.
Per i tributi non sospesi né differiti dovuti dai contribuenti comunque residenti nei territori colpiti da eventi calamitosi, è prevista la sola rateizzazione dei tributi che scadono nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, su apposita istanza.
– Limite utilizzo denaro contante (art. 1 commi da 898 a 899)
Il comma 898, modificando l’articolo 49, primo comma, del decreto legislativo 21 novembre 2001, n. 231, innalza il limite al divieto di trasferimento di denaro contante, stabilendo che il trasferimento stesso è vietato quando il suo valore è pari o superiore a 3.000 euro.
Il testo della Legge di Stabilità 2016 è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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