

Roma, 4 Novembre 2015
FIS15294
SM
Oggetto: rimborsi chilometrici al personale dipendente, in trasferta fuori dal territorio comunale. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 92 del 30 Ottobre 2015.
Con la Risoluzione 92/E del 30 ottobre 2015, l’Agenzia delle Entrate si è occupata dell’imponibilità dei rimborsi chilometrici erogati ai sensi delle tabelle ACI, ai dipendenti in trasferta fuori dal Comune dove svolgono l’attività lavorativa, quando raggiungano la sede di missione direttamente dalla propria residenza anziché dal posto di servizio. In questo caso, l’Agenzia ritiene che il rimborso è da considerare non imponibile ai sensi dell’art. 51, comma 5, secondo periodo del TUIR, nel caso la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere la località di missione, risulti inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede dell’impresa. Viceversa, qualora detta distanza fosse superiore, per cui al dipendente viene erogato un rimborso chilometrico più alto rispetto a quello che avrebbe percepito spostandosi dalla sede lavorativa, la differenza è da considerare reddito imponibile ai sensi dell’art. 51, comma 1 del TUIR.
L’Agenzia ha ricordato che i rimborsi chilometrici per le missioni fuori comune sono esenti da imposizione sempreché, naturalmente, gli stessi siano in linea con le tabelle Aci che tengono conto del tipo di auto utilizzata, della distanza percorsa e del costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura. Questi elementi devono risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro.
Il testo della Risoluzione n. 92, è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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