FIS15146 – Accise sul gasolio. Compensazione tramite modello F24. Ulteriori precisazioni in merito all’utilizzo del codice tributo 6740.

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Roma, 15 Maggio 2015

FIS15146
SM

Oggetto: Accise sul gasolio. Compensazione tramite modello F24. Ulteriori precisazioni in merito all’utilizzo del codice tributo 6740.

Con una nuova nota del 14 Maggio u.s (prot. RU/57015), l’Agenzia delle Dogane è tornata ad occuparsi delle formalità legate alla compensazione, nel modello F24, del credito di imposta legato al rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione, dopo l’intervento dello scorso 20 Aprile (vedi la risoluzione n. 39/E, commentata con la circolare Conftrasporto FIS15122 del 21 Aprile u.s).

In particolare, l’Agenzia ha ulteriormente precisato gli adempimenti legati alla trimestralizzazione della misura, già oggetto della citata risoluzione del 20 Aprile. Più precisamente, fermo restando che il codice tributo da indicare nel modello F24 è sempre il 6740, le regole di utilizzo di tale codice sono state così dettagliate:
– nel campo intestato alla “rateazione/regione/prov/mese – rif” (contraddistinto con il numero 2), la data va indicata con un formato a 4 caratteri “NNRR” in cui i primi 2 rivelano il trimestre solare (gennaio/marzo – 01; aprile/giugno – 02; luglio/settembre – 03; ottobre/dicembre – 04), mentre gli ultimi 2 indicano l’anno solare di riferimento dei consumi di gasolio (15 per quello in corso). Pertanto, il carattere “0315” indica la richiesta di recupero delle accise per il gasolio consumato nel trimestre luglio/settembre del 2015.
– nel campo intestato all’anno di riferimento (contrassegnato con il numero 3), va riportato (nel formato AAAA, quindi per esteso) l’anno di presentazione della dichiarazione, riferita al trimestre solare inserito nel campo 2.

Per quanto riguarda i crediti relativi ai consumi di gasolio del 2014 non ancora utilizzati in compensazione, vista la difficoltà dei sistemi informatici di ricollegarli con precisione ad un determinato trimestre, ai fini dell’esposizione nel modello F24 l’Agenzia delle Dogane ha introdotto le seguenti facilitazioni:
– nel campo intestato alla “rateazione/regione/prov/mese – rif” (contraddistinto con il numero 2), potrà inserirsi il carattere “0414per tutti i trimestri solari del 2014 a prescindere, quindi, da quello in cui sono avvenuti i consumi;
– nel campo intestato all’anno di riferimento (contrassegnato con il numero 3), dovrà riportarsi l’anno 2014 per i primi tre trimestri di quell’anno e l’anno 2015 per il quarto trimestre.

Infine, l’Agenzia ha ricordato che l’utilizzo in compensazione del credito di imposta in esame deve avvenire ai sensi dell’art. 61, comma 1, lett. b) del D.L 1/2012, quindi entro il 31 Dicembre dell’anno solare successivo a quello di riferimento.

Il testo della nota delle dogane è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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FIS15146

Nota Agenzia Dogane