FIS14215 – Decreto Legge competitività. Pubblicazione in G.U della Legge di conversione.

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Roma, 24 Giugno 2014

FIS14215
SM

Oggetto: Decreto Legge competitività. Pubblicazione in G.U della Legge di conversione.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.143 del 23 Giugno scorso, è stata pubblicata la Legge n.89/2014, che ha convertito in Legge il Decreto n. 66/2014 sulla competitività (commentato con la circolare Conftrasporto FIS14155 del 29 Aprile u.s).
La conversione in Legge ha confermato le novità più importanti che erano state introdotte da questo provvedimento, tra le quali ricordiamo:

– la riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti ed assimilati con reddito complessivo non superiore a 24.000 € (art.1), grazie al riconoscimento in busta paga, per tutto il 2014, di una somma  pari a 640 € (circa 80 € al mese). Il sostituto d’imposta recupera queste somme attraverso la compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgvo 241/1997, per la quale l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “1655” (per approfondimenti, vedi la circolare Conftrasporto FIS14164 dell’8 Maggio u.s). La misura, attualmente in vigore soltanto per quest’anno,  dovrebbe diventare strutturale con la Legge di stabilità per il 2015.
– La riduzione delle aliquote Irap (art.2). A partire dal periodo d’imposta in corso al 31 Dicembre 2013, viene disposta la riduzione delle aliquote Irap che, per la generalità delle imprese, scende al 3,50% (dal 3,90% applicato fino al 31 Dicembre 2013). Per determinare l’acconto 2014, in caso di utilizzo del metodo previsionale, la generalità delle imprese applicano invece l’aliquota del 3,75%. Inoltre, la misura massima della variazione di aliquota che può decidere la Regione ai sensi dell’art. 16, comma 3 del d.lgvo 446/97, passa dall’1% allo 0,92%.
– La tassazione delle rendite finanziarie e dei capital gain (art.3) che, dal 1 Luglio p.v, viene portata al 26% (dal 20% attuale);
– L’imposta sostitutiva della rivalutazione dei beni d’impresa (art.4, comma 11), risultanti dal bilancio 2012 ed ancora presenti al 31.12.2013 che, dopo le modifiche apportate in Parlamento, potrà essere versata in 3 rate (di cui la prima entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo d’imposta).
– L’obbligo di utilizzo dei servizi telematici per i versamenti (art.11, comma 2), per cui dal 1 Ottobre 2014, i pagamenti delle imposte/contributi dovranno eseguirsi esclusivamente mediante:
• i servizi telematici messi a disposizione  dall’Agenzia delle Entrate per i modelli F24 “a zero”;
• i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e degli intermediari convenzionati, qualora siano state effettuate compensazioni e il mod. F24 presenti un saldo “da versare”;
• i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e degli intermediari convenzionati, per i modelli F24 di importo superiore a 1000 €.
– L’utilizzo della fattura elettronica a partire dal 31 Marzo 2015, nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni (comprese quelle locali), verso le quali detto obbligo non è già scattato lo scorso 6 Giugno

Tra le novità introdotte durante la conversione in Legge, segnaliamo quella prevista dal nuovo art. 11 bis, relativamente alla possibilità per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateizzazione dei debiti fiscali non oltre il 22 Giugno 2013, di richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione entro il 31 Luglio p.v. Questa dilazione può concedersi fino ad un massimo di 72 rate mensili, non è prorogabile ed il debitore decade con il mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

Il testo del Decreto Legge coordinato con la Legge di conversione, è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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FIS14215

Conversione Decreto Legge