FIS14155 – Decreto Legge sulla competitività. Riduzione dell’Irap ed altre disposizioni di interesse.

FIS14154 – Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti ed assimilati. Circolare Agenzia delle Entrate con gli adempimenti per i sostituti d’imposta.
29 Aprile 2014
La Settimana Sindacale Confederaledal 28 APRILE al 2 MAGGIO 2014
2 Maggio 2014

Roma, 29 Aprile 2014

FIS14155
SM

Oggetto: Decreto Legge sulla competitività. Riduzione dell’Irap ed altre disposizioni di interesse.

Il Decreto Legge 66/2014, oltre alla riduzione del cuneo fiscali dei lavoratori (sul quale vedi la circolare Conftrasporto FIS14154 del 29 Aprile), prevede altre importanti disposizioni  tra cui una delle più interessanti, riguardante le imprese, è la diminuzione delle aliquote Irap. Di seguito, riportiamo una sintesi di queste novità, rinviando per gli approfondimenti alla lettura del provvedimento.

RIDUZIONE ALIQUOTE IRAP (art.2)
A partire dal periodo d’imposta in corso al 31 Dicembre 2013, viene disposta la riduzione delle aliquote Irap che, per la generalità delle imprese, scende al 3,50% (dal 3,90% applicato fino al 31 Dicembre 2013). Per determinare l’acconto 2014, in caso di utilizzo del metodo previsionale, la generalità delle imprese applicano invece l’aliquota del 3,75%. Inoltre, la misura massima della variazione di aliquota che può decidere la Regione ai sensi dell’art. 16, comma 3 del d.lgvo 446/97, passa dall’1% allo 0,92%. Le aliquote in vigore al 24 Aprile u.s (data di entrata in vigore delle nuove disposizioni), se variate dalla singola Regione, sono rideterminate con le nuove percentuali.

TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE E CAPITAL GAIN (art.3)
A partire dal 1 Luglio p.v, viene portata al 26% l’aliquota della ritenuta ovvero dell’imposta sostitutiva applicabile alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, quindi:
– agli interessi, premi ed altri proventi, di cui all’art. 44 del TUIR;
– ai redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies del TUIR.
Pertanto, gli utili/plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, verranno tassati al 26% anziché al 20%; lo stesso dicasi per la ritenuta sugli  interessi attivi bancari.

ABROGAZIONE RITENUTA SU BONIFICI ESTERI (art.4, comma 2).
Viene abrogato il comma 2, art. 4 del D.lgvo 167/90, che stabiliva:
– l’assoggettamento a ritenuta/imposta sostitutiva dei redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria da parte degli intermediari residenti, a cui erano stati affidati in gestione, custodia o amministrazione;
– l’applicazione, da parte degli intermediari finanziari, della ritenuta del 20% sui bonifici esteri, che era stata introdotta dalla Legge 97/2013 per essere poi sospesa fino al 30.6.2014, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 Febbraio u.s.

IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA (art. 4, comma 11).
L’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio 2012, e ancora presenti al 31 Dicembre 2013 e per l’affrancamento della riserva da rivalutazione, deve essere versata in unica soluzione “entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2013”. Pertanto, viene meno il versamento in 3 rate annuali senza interessi. In ogni caso, è stata confermata la possibilità di compensare quanto dovuto con eventuali crediti tributari/contributivi disponibili.

OBBLIGO UTILIZZO SERVIZI TELEMATICI PER I VERSAMENTI (art.11, commi 2 e 3).
Dal 1 Ottobre 2014, i versamenti delle imposte/contributi vanno eseguiti esclusivamente attraverso:
– i servizi telematici messi a disposizione  dall’Agenzia delle Entrate per i modelli F24 “a zero”;
– i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e degli intermediari convenzionati, qualora siano state effettuate compensazioni e il mod. F24 presenti un saldo “da versare”;
– i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e degli intermediari convenzionati, per i modelli F24 di importo superiore a 1000 €.
Il soggetto che utilizza i servizi telematici di cui sopra, può inviare anche modelli F24 di terzi tramite addebito sul proprio c/c, previo rilascio all’intermediario di un’apposita autorizzazione (anche cumulativa) da parte dell’intestatario della delega, che rimane comunque responsabile a tutti gli effetti.

FATTURA ELETTRONICA ALLA P.A (art.25).
Com’è noto, dal 6 Giugno p.v scatta l’obbligo della fattura elettronica nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (vedi la nota Conftrasporto FIS14133 del 4 Aprile u.s). Per le altre amministrazioni pubbliche (comprese quelle locali), la decorrenza dell’obbligo è stata ora anticipata al 31 Marzo 2015 (dal 6.6.2015). Inoltre, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti della P.A, vanno indicati a pena del mancato pagamento:
– il Codice identificativo gara (CIG), salvo casi specifici di esclusione della tracciabilità a norma della Legge 136/2010;
– il Codice unico di Progetto (CUP), tra le altre cose, per le fatture riferite a opere pubbliche e le manutenzioni straordinarie.

CREDITI COMMERCIALI VERSO LA P.A E PIATTAFORMA ELETTRONICA (art.27, comma 1).
Coloro che vantano crediti nei confronti della P.A per somministrazioni, forniture ed appalti, tramite piattaforma elettronica  possono comunicare i dati delle fatture/richieste di pagamento equivalenti emesse dall’1.7.2014, riportando il codice CIG quando previsto.

COMPENSAZIONE CREDITI COMMERCIALI CON SOMME DA ISTITUTI DEFLATTIVI (art.39)
L’art. 28 quinquies del D.P.R 602/1973 prevede ora che le imprese che effettuino somministrazioni, forniture ed appalti nei confronti dello Stato,  enti pubblici, Regioni, Enti locali e del SSN, possano compensare le somme “da accertamento tributario” dovute rispetto ad alcuni strumenti definitori della pretesa (accertamento con adesione, ecc..), utilizzando anche i crediti maturati dopo il 31 Dicembre 2012 (che si aggiungono, così, a quelli maturati prima di questa data).

COMPENSAZIONE CREDITI COMMERCIALI CON SOMME ISCRITTE A RUOLO (art.40).
Viene spostato al 30 Settembre 2013 (dal 31 Dicembre 2012) il termine previsto dal D.M 19.10.2012, entro cui devono essere stati notificati i ruoli per poter compensare le relative somme con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati verso lo Stato,  enti pubblici, Regioni, Enti locali e il  SSN, per somministrazioni, forniture ed appalti.

Il testo del Decreto è disponibile al link sotto indicato. In ogni caso, ci riserviamo di tornare sull’argomento non appena ci saranno ulteriori approfondimenti da parte delle amministrazioni coinvolte dal provvedimento.

Cordiali saluti.

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FIS14155

Decreto Legge