

Roma, 29 Aprile 2014
FIS14154
SM
Oggetto: Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti ed assimilati. Circolare dell’Agenzia delle Entrate con gli adempimenti per i sostituti d’imposta.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 Aprile scorso è stato pubblicato il Decreto Legge n. 66 del 24 Aprile che, tra le altre novità introdotte per favorire la competitività del sistema Italia, ha previsto una particolare misura per ridurre il cuneo fiscale dei lavoratori dipendenti ed assimilati: si tratta del riconoscimento in busta paga di un credito di 640 € per il 2014 (circa 80 € al mese, tenuto conto di quanto manca alla fine dell’anno), per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 €, che decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento della soglia limite di 26.000 €.
Il riconoscimento di questo bonus è sottoposto a determinate condizioni e, inoltre, la sua erogazione è stata affidata ai datori di lavoro – sostituti d’imposta; per questo motivo l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 87E del 28 Aprile, in cui fornisce i primi chiarimenti per rendere operativa la misura.
I SOGGETTI BENEFICIARI
Come detto agli inizi, la misura è stata prevista a favore dei titolari di redditi da lavoro dipendente e di redditi assimilati ai sensi dell’art. 50, comma 1 del TUIR (tra cui i soci lavoratori di cooperative ed i collaboratori coordinati e continuativi):
– quando l’imposta lorda determinata su questi redditi, superi l’ammontare delle detrazioni da lavoro spettanti in base al comma 1, art. 13 del TUIR (è irrilevante che l’imposta lorda venga poi ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quella sopra indicata – es, per quella legata ai famigliari a carico) e,
– il contribuente, per il periodo d’imposta 2014, sia titolare in un reddito complessivo non superiore a 26.000 €, al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI AI SOSTITUTI D’IMPOSTA.
L’art.1, comma 4 del decreto prevede che il credito venga riconosciuto in via automatica e ripartito fra le retribuzioni erogate successivamente all’entrata in vigore del provvedimento, a partire dal primo periodo di paga utile. Di conseguenza, il riconoscimento del beneficio non richiede una richiesta del lavoratore e deve avvenire a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di Maggio, salvo che, per ragioni tecniche non meglio definite, legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, l’erogazione non debba slittare nel successivo mese di Giugno.
Pertanto, le formalità a cui sono chiamati i sostituti d’imposta, sono le seguenti:
– determinare la spettanza o meno del credito in base ai dati reddituali a disposizione ed a quelli eventualmente comunicati dal lavoratore (a proposito, ad esempio, di altri redditi percepiti in virtù di ulteriori rapporti di lavoro intercorsi nel 2014);
– rapportare il credito al periodo di lavoro nell’anno. Infatti, il credito annuo di 640 € (o quello minore per i redditi compresi tra i 24.000 € ed i 26.000 €) deve essere rapportato alla durata del rapporto di lavoro eventualmente inferiore all’anno (si pensi, ad esempio, alle assunzioni intervenute nel 2014). La circolare precisa che il calcolo del periodo di lavoro nell’anno 2014, va effettuato secondo le ordinarie regole in materia;
– recuperare il credito riconosciuto, utilizzando:
„X- fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga. In proposito, l’Agenzia ha precisato che nell’ammontare complessivo utilizzabile rientrano anche le ritenute relative all’Irpef, alle addizionali regionali e comunali e quelle relative all’imposta sostitutiva sui premi di produttività o al contributo di solidarietà;
„X- per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per lo stesso periodo di paga, che quindi non vanno versati. Questi contributi vengono poi scomputati dall’Inps dall’ammontare delle ritenute da versare mensilmente all’erario , nella sua qualità di sostituto d’imposta.
Il credito è specificato all’interno del modello CUD, mentre gli importi non versati dovranno essere indicati nel modello 770.
CONTRIBUENTI SENZA SOSTITUTO D’IMPOSTA.
Questi soggetti potranno chiedere il credito, utilizzando la dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 2014.
CREDITO NON SPETTANTE
Se, per errore, il credito viene assegnato ad un soggetto che non ne aveva diritto (ad esempio perché titolare di altri redditi, per un totale superiore a 26.000 €), egli deve darne notizia al sostituto d’imposta affinché proceda al recupero delle somme erogategli indebitamente, a partire dagli emolumenti corrisposti dal periodo di paga successivo a detta comunicazione e, in ogni caso, entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
LA RILEVANZA DEL CREDITO.
Il credito non concorre alla formazione del reddito e, quindi, non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le addizionali regionali e comunali.
Il testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n.8/E, è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti
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