Roma, 7 Gennaio 2014
FIS14002
SM
Oggetto: Accise 2013. Disponibilità del modello di domanda e del software per la compilazione, relativi al quarto trimestre 2013.
Con nota prot. RU 148547 del 30.12.2013, l’Agenzia delle Dogane ha comunicato che sono disponibili il modello di domanda ed il software per la compilazione e la stampa, per richiedere il recupero delle accise sul gasolio consumato nel quarto trimestre 2013 (1 Ottobre/ 31 Dicembre 2013), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton.
L’istanza deve essere presentata entro il 31 Gennaio p.v anche se, non essendo un termine stabilito a pena di decadenza dal diritto, l’inoltro è possibile anche dopo questa scadenza purché nei due anni da quando avrebbe dovuto presentarsi (quindi, per il quarto trimestre 2013, c’è tempo fino al 31 Gennaio 2016 – vedi per ulteriori chiarimenti, sul punto, la nota Conftrasporto FIS12161 del 1 Giugno 2012)
Per quanto riguarda la misura del beneficio, esso risulta sempre pari a 21,418609 centesimi di € al litro ( € 214,18609 per mille litri di prodotto) consumato, ripetiamo, nel quarto trimestre del 2013.
In merito agli altri aspetti contenuti nella circolare delle Dogane, ricordiamo che:
– al seguente indirizzo telematico dell’Agenzia:
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Operatore/Accise/ (quindi cliccare su benefici per il gasolio da autotrazione e su benefici gasolio autotrazione 4° trimestre 2013) è disponibile la modulistica ed il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico – CD rom, DVD, pen drive USB – al competente Ufficio delle Dogane o, per gli esercenti comunitari che non presentano la dichiarazione dei redditi in Italia, all’Ufficio Doganale di Roma I. In alternativa, la domanda può essere inviata anche attraverso il sistema telematico doganale – E.D.I, previa abilitazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane.
– Per quanto concerne il tempo limite per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, come si ricorderà l’art.61, comma 1 del d.l 1/2012 (convertito con Legge 27/2012) ha modificato l’art. 4, comma 3 del D.P.R 277/2000 (che contiene le norme per il recupero della misura), stabilendo che l’utilizzo in compensazione è possibile entro il 31 Dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto il credito. Quindi, tenuto conto che il credito sorge decorsi 60 gg dalla presentazione della domanda, la scadenza ultima per l’impiego in compensazione è certamente il 31 Dicembre 2015, e non il 31 Dicembre 2014 come erroneamente indicato nella nota dell’Agenzia, a pag. 8, paragrafo V (nel quale, peraltro, si fa ancora riferimento al terzo trimestre 2013). Conftrasporto ha comunque segnalato l’anomalia all’Agenzia delle Dogane, per ottenere una correzione della nota. Il codice tributo per l’utilizzo nel mod. F24, è il “6740”
– Il credito per le accise è inoltre compensabile anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €.
In ultimo, raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione durante l’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; pertanto, in caso di compilazione non corretta, non solo si producono delle conseguenze penali nei confronti del dichiarante, ma si verifica altresì la decadenza dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione infedele (art.75 D.P.R 445/2000).
Il testo della circolare dell’Agenzia è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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