

Roma, 2 Ottobre 2013
FIS13285
SM
OGGETTO: Imposta di registro. Applicabilità dei tributi speciali alle annotazioni di avvenuta registrazione. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 60 del 26 settembre 2013.
L’attestato di avvenuta registrazione è soggetto ai “tributi speciali” di cui al DL 533/54, in quanto si tratta di un atto di natura essenzialmente dichiarativa contenente i dati identificativi dell’atto registrato. Diversamente, l’annotazione dell’avvenuta registrazione posta in calce all’atto presentato per la registrazione (in originale, copie ed eventuali allegati) non deve essere assoggettata ai tributi speciali, in quanto si tratta di un’attività strumentale al procedimento di registrazione stesso. Questo è uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 26 settembre 2013 n. 60.
In specie, i tributi speciali sono previsti dal DL 533/54 (come integrato dal DPR 648/72), il quale individua il loro presupposto impositivo nello svolgimento di un’attività, da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, unicamente nell’interesse di una parte terza e su iniziativa di essa. Per questo motivo, l’annotazione di avvenuta registrazione non è soggetta a tributi in quanto configura un atto realizzato dall’Ufficio in ottemperanza ad un preciso obbligo di legge e non “su esclusiva iniziativa” della parte istante.
Nella risoluzione in esame, l’Agenzia aggiunge che questo principio è suscettibile di applicazione generale, in quanto nell’attività di registrazione non possono rinvenirsi le “particolari prestazioni rese a richiesta e nell’esclusivo interesse” di terzi. Le stesse conclusioni possono valere anche in relazione alla restituzione (prevista dall’art. 16, comma 6 del DPR 131/86), al contribuente, di una fotocopia certificata conforme dall’Ufficio, in caso di presentazione per la registrazione di scritture private in unico originale.
Infine, l’Agenzia si sofferma ad esaminare la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate di cui sono depositari notai o altri pubblici ufficiali per i quali, non essendo possibile l’esibizione dell’originale, l’obbligo di presentazione è assolto mediante produzione di copia certificata conforme rilasciata dallo stesso pubblico ufficiale; anche in questo caso l’Agenzia ha escluso l’applicazione dei diritti speciali di cui al D.L. 533/54.
Il testo della risoluzione dell’Agenzia è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :