FIS13284 – Termini di presentazione della dichiarazione e di effettuazione dei versamenti per le società di capitali che hanno subito danni dal sisma del 2012. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 59 del 25 settembre 2013.

FIS13283 – Deduzione dal reddito d’impresa di erogazioni liberali in denaro in favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 58 del 25 settembre 2013.
2 Ottobre 2013
FIS13285 – Imposta di registro. Applicabilità dei tributi speciali alle annotazioni di avvenuta registrazione. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 60 del 26 settembre 2013.
2 Ottobre 2013

Roma, 2 Ottobre 2013

FIS13284
SM

OGGETTO: Termini di presentazione della dichiarazione e di effettuazione dei versamenti per le società di capitali che hanno subito danni dal sisma del 2012. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 59 del 25 settembre 2013.

Le società di capitali che hanno subito danni dal sisma del 2012 e che, in base alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2013, possono posticipare il termine per approvare i bilanci dell’esercizio 2012, potranno versare il saldo dell’IRES e dell’IRAP entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio ovvero entro i 30 giorni successivi applicando la maggiorazione dello 0,40%. Quindi, in caso di bilancio approvato nel mese di settembre 2013, il versamento va effettuato entro il 16 ottobre 2013 senza maggiorazione o entro i 30 giorni successivi. applicando la maggiorazione dello 0,40%. A fornire tale chiarimento, è stata l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 59 del 25 settembre 2013.

Al riguardo, ricordiamo che la citata delibera del Consiglio dei Ministri a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno interessato i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, ha prorogato i termini per l’approvazione del bilancio da parte delle società di capitali che, al 20 maggio 2012, avevano sede legale od operativa e svolgevano attività in uno dei Comuni interessati dal sisma. In particolare, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, comma 2 e 2478-bis, comma 1 c.c., il provvedimento ha stabilito che il termine per la convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione dei bilanci delle società di capitali che hanno subito danni dal sisma, relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, è fissato al 30 settembre 2013.

Con riferimento ai versamenti degli acconti dell’imposta sui redditi e dell’IRAP, l’Agenzia ha osservato che i soggetti che posticipano i termini per l’approvazione del bilancio, possono versare la prima rata di acconto entro i termini per il versamento del saldo (entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o entro i 30 giorni successivi applicando la maggiorazione dello 0,40%) mentre, in assenza di una specifica disposizione, i termini di effettuazione del versamento della seconda rata di acconto rimangono quelli fissati dall’art. 17, comma 3, lett. b) del DPR n. 435/2001.

Per quanto concerne i termini di presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IRAP, sulla base dell’art. 2 DPR n. 322/98, l’Agenzia ha chiarito che rimane quello ordinario (“ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta“).

Infine, ritenendo che possano trovare applicazione i principi contenuti nella risoluzione  n. 173 del 2007, l’Agenzia ha precisato che il differimento riguarda anche il versamento dei contributi previdenziali dovuti dai soci di Srl non trasparenti, artigiane o commerciali, iscritti negli elenchi IVS che, ai fini previdenziali, devono compilare il quadro RR del modello UNICO PF per liquidare i contributi previdenziali dovuti. Allo stesso modo, il differimento dei termini di effettuazione dei versamenti opera anche nei confronti dei soci di società di capitali trasparenti che, in assenza di un bilancio approvato della società, non possono conoscere l’ammontare del reddito di propria spettanza, nonché dei contribuenti che, pur essendo iscritti alle gestioni previdenziali per altra attività, sono soci di società rientranti nella proroga; in tal caso, tuttavia, il socio potrà fruire del differimento solo per la quota di versamenti afferente al reddito imputato per trasparenza dalla società che beneficia della posticipazione.

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate è disponibile al link sotto indicato

Cordiali saluti.

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FIS13284

Risoluzione Agenzia delle Entrate