FIS13282 – Correzione degli errori in bilancio: effetti sull’imputazione temporale dei componenti del reddito d’impresa. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31 del 24 settembre 2013.

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2 Ottobre 2013

Roma, 2 Ottobre 2013

FIS13282
SM

Oggetto: Correzione degli errori in bilancio: effetti sull’imputazione temporale dei componenti del reddito d’impresa. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31 del 24 settembre 2013.

Con la circolare n. 31 del 24 settembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito la propria interpretazione in ordine al trattamento tributario da applicare quando il contribuente proceda alla correzione di errori derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi o positivi nel corretto esercizio di competenza, con relativo effetto sul Conto economico.

L’Agenzia ha precisato che in applicazione dei principi già dettati nell’ipotesi di rettifica, da parte degli organi di controllo, per violazione del principio di competenza, al contribuente deve riconoscersi il diritto di recuperare la maggiore imposta indebitamente corrisposta mediante gli strumenti, e nei termini, che il sistema fiscale gli mette a disposizione (Cass. 6331/2008 e 16023/2009). Pertanto, nel caso di correzione dovuta alla mancata imputazione di un componente positivo o negativo di reddito durante l’esercizio di competenza, nella dichiarazione dei redditi da presentare nel periodo d’imposta della rettifica dovrà essere operata una variazione, rispettivamente, in diminuzione od aumento per sterilizzare il provento o l’onere transitato a Conto economico.

L’Agenzia delle Entrate ha poi chiarito le modalità con cui, in riferimento ai componenti negativi, può recuperarsi la deduzione nel periodo d’imposta di competenza, a seconda che l’annualità oggetto di rettifica sia ancora o meno emendabile (art. 2, comma 8-bis del DPR 322/1998).

Infine, la circolare ha evidenziato che il contribuente che rilevi errori consistenti nell’omessa imputazione di componenti positivi di reddito, deve presentare la dichiarazione integrativa “a sfavore” entro i termini per l’accertamento, ai sensi dell’art. 2, comma 8 del DPR 322/1998.

Il testo della nota in commento è disponibile al link sotto indicato.

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FIS13282

Circolare Agenzia Entrate