

Roma, 1 Ottobre 2013
FIS13276
SM
Oggetto: Accise 2013. Disponibilità del modello di domanda e del software per la compilazione, relativi al terzo trimestre 2013.
Con nota prot. RU 111659 del 27.9.2013, l’Agenzia delle Dogane ha comunicato che sono disponibili il modello di domanda ed il software per la compilazione e la stampa, per richiedere il recupero delle accise sul gasolio consumato nel terzo trimestre 2013 (1 Luglio/ 30 Settembre), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton.
L’istanza deve essere presentata entro il 31 Ottobre p.v anche se, non essendo un termine stabilito a pena di decadenza dal diritto, l’inoltro è possibile anche dopo questa scadenza purché nei due anni da quando avrebbe dovuto presentarsi (quindi, per il terzo trimestre 2013, c’è tempo fino al 31 Ottobre 2015 – vedi per ulteriori chiarimenti, sul punto, la nota Conftrasporto FIS12161 del 1 Giugno 2012)
Per quanto riguarda la misura del beneficio, esso risulta sempre pari a 21,418609 centesimi di € al litro ( € 214,18609 per mille litri di prodotto) consumato, ripetiamo, nel terzo trimestre del 2013.
In merito agli altri aspetti contenuti nella circolare delle Dogane, ricordiamo che:
– al seguente indirizzo telematico dell’Agenzia:
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Operatore/Accise/ (Poi cliccare su cartella “Benefici per il gasolio da autotrazione. Quindi cliccare su cartella Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2013) è disponibile la modulistica ed il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico – CD rom, DVD, pen drive USB – al competente Ufficio delle Dogane o, per gli esercenti comunitari che non presentano la dichiarazione dei redditi in Italia, all’Ufficio Doganale di Roma I. In alternativa, la domanda può essere inviata anche attraverso il sistema telematico doganale – E.D.I, previa abilitazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane.
– Una volta sorto il credito d’imposta, (quindi trascorsi 60 gg dal ricevimento, da parte dell’Ufficio delle Dogane, della dichiarazione ovvero degli elementi e della documentazione mancanti – art. 4.2 del D.P.R 277/2000), l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 è possibile entro il 31 Dicembre 2014 (anno solare successivo a quello di origine del credito), con il codice tributo 6740, mentre il rimborso dell’eccedenza non utilizzata potrà essere chiesto entro il 30 Giugno 2015.
– Il credito per le accise è inoltre compensabile anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €.
In ultimo, raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione durante l’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; pertanto, in caso di compilazione non corretta, non solo si producono delle conseguenze penali nei confronti del dichiarante, ma si verifica altresì la decadenza dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione infedele (art.75 D.P.R 445/2000).
Il testo della circolare dell’Agenzia è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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