FIS13096 – Accise 2013. Disponibilità del modello di domanda e del software per la compilazione, relativi al primo trimestre 2013.

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Roma, 2 Aprile 2013

FIS13096
SM

Oggetto: Accise 2013. Disponibilità del modello di domanda e del software per la compilazione, relativi al primo trimestre 2013.

Con nota prot. RU 36996 del 26.3.2013, l’Agenzia delle Dogane ha comunicato che sono disponibili il modello di domanda ed il software per la compilazione e la stampa, per richiedere il recupero delle accise sul gasolio consumato nel primo trimestre 2013 (Gennaio/Marzo), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton.
L’istanza deve essere presentata entro il 30 Aprile p.v, anche se, non essendo un termine stabilito a pena di decadenza dal diritto, è possibile inoltrarla anche oltre questa scadenza purché entro i due anni da quando la stessa avrebbe dovuto presentarsi (quindi, per il primo trimestre del 2013, la scadenza ultima è il 30 Aprile 2015 – vedi per ulteriori chiarimenti, sul punto, la nota Conftrasporto FIS12161 del 1 Giugno 2012)

Per quanto riguarda l’ammontare del beneficio, ammonta sempre a 21,418609 € al litro ( € 214,18609 per mille litri di prodotto) consumato, ripetiamo, nel primo trimestre del 2013.

In merito agli altri aspetti contenuti nella circolare delle Dogane, ricordiamo che:
– la richiesta deve essere presentata al competente Ufficio delle Dogane (per gli esercenti comunitari, all’Ufficio delle Dogane di Roma 1). In alternativa, può essere inviata anche attraverso il sistema telematico doganale – E.D.I, previa abilitazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane;
– una volta sorto il credito d’imposta, (quindi trascorsi 60 gg dal ricevimento, da parte dell’Ufficio delle Dogane, della dichiarazione ovvero degli elementi e della documentazione mancanti – art. 4.2 del D.P.R 277/2000), l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 è possibile entro il 31 Dicembre 2014 (codice tributo 6740), mentre il rimborso dell’eccedenza non utilizzata potrà essere chiesto entro il 30 Giugno 2015.
– Il credito per le accise è inoltre compensabile anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €.

Il testo della circolare dell’Agenzia è disponibile al link sotto indicato, mentre il software ed il modello di domanda possono prelevarsi al seguente indirizzo:

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/internet/ed/operatore/accise – quindi cliccare su benefici per il gasolio da autotrazione – poi cliccare su benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2013.

Cordiali saluti.

Scarica il PDF :

FIS13096

Circolare Agenzia delle Dogane