FIS12161 – Recupero accise sul gasolio. Circolare dell’Agenzia delle Dogane a seguito delle novità apportate dalla conversione in Legge del d.l. 16/2012 in materia fiscale.

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Roma, 1 Giugno 2012

FIS12161
SM

Oggetto: Recupero accise sul gasolio. Circolare dell’Agenzia delle Dogane a seguito delle novità apportate dalla conversione in Legge del d.l. 16/2012 in materia fiscale.

Con una circolare del 31 Maggio scorso (prot. R.U62448), l’Agenzia delle Dogane ha illustrato le novità in materia di accise introdotte a seguito della conversione in Legge del Decreto n.16/2012 in materia fiscale. Tra di esse, com’è noto, vi è quella importantissima per il nostro settore, dell’eliminazione del termine di decadenza entro cui proporre la domanda trimestrale di recupero delle accise sul gasolio per autotrazione; decadenza che, com’è noto, era stata introdotta in origine dalla norma (art. 61 del Decreto Legge 1/2012 – cd Decreto liberalizzazioni) che ha fatto diventare questa misura trimestrale (da annuale, com’era sempre stata sin dalle origini).

Ebbene, la nota delle Dogane conferma le conclusioni a cui la scrivente era già giunta nella circolare Conftrasporto del 2 Maggio scorso (prot. FIS12129), a proposito del termine ultimo entro cui la richiesta può essere proposta.  In pratica, l’eliminazione del riferimento alla decadenza fa si che riviva l’orientamento che le Dogane avevano espresso nel 2009 (nota RU29696 del 20 Marzo, commentata con la circolare Conftrasporto FIS09077 del 27.3.2009), per effetto del quale l’impresa ha due anni di tempo per richiedere il beneficio; peraltro, alla luce della trimestralizzazione della misura, questo biennio decorre ora dal giorno in cui il rimborso avrebbe potuto richiedersi giacché è da quel momento che l’impresa è in grado di conoscere, con precisione, l’ammontare del credito di imposta a cui ha diritto in relazione ai rifornimenti effettuati nel trimestre precedente. Quindi, per le domande di recupero afferenti al primo trimestre 2012, il biennio è scattato dal 1 Aprile u.s.
Una volta presentata la domanda, e trascorso il periodo di 60 gg in cui matura il silenzio/assenso, il credito d’imposta è utilizzabile entro il 31 Dicembre dell’anno successivo in cui è sorto (questo, sempre grazie alle modifiche introdotte dall’art. 61 prima citato del Decreto liberalizzazioni). Per cui, sempre in riferimento alle accise del primo trimestre di quest’anno, il credito d’imposta relativo alla domanda di recupero presentata tardivamente ad Aprile del 2013, è utilizzabile fino al 31 Dicembre 2014; da questo termine, decorrono poi i sei mesi (nell’esempio, quindi, il 30 Giugno 2015) entro i quali va chiesto il rimborso in denaro dell’eccedenza non compensata.

La nota dell’Agenzia delle Dogane è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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FIS12161

Nota Agenzia Dogane