FIS12159 – Detassazione incrementi di produttività. Individuazione dell’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva del 10%, nonché del limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire della tassazione sostitutiva. Decreto del

NOR12158 – Accesso alla professione. Estensione della proroga al 3 Agosto per la dimostrazione dei requisiti, alle province di Reggio Emilia e Rovigo.
31 Maggio 2012
SISTRI
31 Maggio 2012

Roma, 31 Maggio 2012

FIS12159
SM

OGGETTO: Detassazione incrementi di produttività. Individuazione dell’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva del 10%, nonché del limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire della tassazione sostitutiva. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012.

L’art. 26 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, in materia di contrattazione aziendale, ha stabilito che, per l’anno 2012, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali, correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, siano assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori dipendenti. La medesima norma demandava, inoltre, al Governo, sentite le parti sociali, l’emanazione, entro il 31 dicembre 2011, di un decreto con il quale definire la determinazione del sostegno fiscale e contributivo.
Con l’art. 33, comma 12, della L. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), in attuazione del citato art. 26 del D.L. n. 98 del 2011, veniva prevista, per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, la proroga dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sugli incrementi di produttività del lavoro, disposta dall’art. 2, comma 1, lett. c), del D.L. n. 93 del 2008. I fondi stanziati per la copertura della predetta agevolazione venivano stabiliti nella misura di 835 milioni per l’anno 2012 e di 263 milioni per l’anno 2013.
Un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri doveva stabilire:
– l’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva;
– il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell’agevolazione fiscale.
Ora, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2012, è stato disposto che:
• l’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva del 10%, è pari a 2.500 euro lordi;
• il limite massimo di reddito, conseguito nell’anno 2011, oltre il quale il titolare non può usufruire dell’agevolazione fiscale in esame, è pari 30.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011 all’imposta sostitutiva del 10%.

Cordiali saluti

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