

Roma, 2 Gennaio 2013
FIN13003
SM
OGGETTO: Legge di stabilità 2013. Commento alle principali disposizioni.
Riportiamo di seguito un commento alle principali disposizioni contenute all’interno della Legge di stabilità per il 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n. 228, su S.O. n. 212 alla G.U. n. 302 del 29/12/12).
Per quanto concerne le novità che interessano più da vicino il nostro settore segnaliamo:
– l’abrogazione della norma introdotta durante la conversione in Legge del decreto crescita bis (Decreto Legge 179/2012, convertito in Legge 221 del 17 Febbraio 2012 – cfr la circolare Conftrasporto NOR12334 del 20 Dicembre u.s), che concedeva agli enti gestori delle strade il potere di imporre il montaggio delle gomme invernali, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di notevole entità, senza che a tal fine fosse sufficiente l’uso delle catene da neve. L’abrogazione in questione è stata prevista dall’art.1, comma 223 della Legge in commento che, per l’appunto, ha eliminato l’art.8, comma 9 quater del decreto legge crescita bis. Pertanto nulla è mutato rispetto al quadro attuale previsto dall’art. 6 comma 4, lett. e) del codice della strada, in virtù del quale l’uso delle catene da neve è equiparato in toto a quello delle gomme invernali.
– La proroga al 30 Giugno 2013 dell’attuale composizione del Comitato Centrale per l’Albo. Infatti, il decreto legge 95/2012 (convertito con Legge 135/2012, – cd decreto spending review sul quale vedi la circolare Conftrasporto NOR12230 del 24 Agosto 2012), all’art.12, commi da 81 a 86, ha previsto il riordino del Comitato Centrale per l’Albo, stabilendo:
a) al comma 81, che questo organismo venga incardinato nel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, diventandone un “centro di costo”;
b) al comma 83 che il Presidente del Comitato non sia più un Consigliere di Stato ma un Dirigente del Ministero dei Trasporti, con incarico di livello dirigenziale tra quelli previsti dal D.P.R 3.12.2008, n.211. Lo stesso dicasi per il Vicepresidente di parte pubblica, che viene individuato in un dirigente da scegliere nell’ambito della dotazione organica prevista dal suddetto D.P.R.
Ebbene, la proroga è stata prevista limitatamente al comma 83, art. 12 del decreto sulla spending review, con la conseguenza che, come già anticipato, i vertici dei quest’organismo potranno mutare soltanto dal 1 Luglio p.v.
Per quanto concerne le altre materia toccate dalla Legge in esame, segnaliamo le seguenti:
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ENERGIA
– Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES (art. 1, Comma 387)
Vengono introdotte disposizioni che disciplinano e regolano l’operatività del nuovo tributo TARES, in vigore dal 1 gennaio 2013, la cui tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in base agli usi e alle tipologie di attività svolte.
La Tares va a sostituire la Tarsu e la Tia, ossia i precedenti tributi sui rifiuti e, rispetto a questi, avrà costi decisamente più alti in quanto finanzierà interamente il servizio di gestione dei rifiuti, l’illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade e le attività connesse a quegli ambiti definiti a domanda individuale (cd. servizi indivisibili).
Relativamente alla determinazione della superficie imponibile, in via transitoria viene consentito ai comuni di far riferimento alle superfici già denunciate per Tarsu e Tia, utilizzando per il calcolo della tassa la superficie calpestabile anche per gli immobili a destinazione ordinaria (classificati nelle categorie A, B e C); una volta attivata l’interazione dei data base fra Catasto e Comuni, la tassa avrà la propria base imponibile effettiva, cioè l’80% della superficie catastale dell’immobile (come previsto dal nuovo tributo).
A proposito delle modalità di pagamento, i sindaci possono modificare il numero e la scadenza dei versamenti (altrimenti previsti in 4 rate, con scadenza a gennaio, aprile, luglio, ottobre), inclusa anche la possibilità di versamento in un’unica soluzione a Giugno, fermo restando che nel 2013, la prima rata è comunque spostata d’ufficio ad aprile.
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
1. Istituzione del “Fondo per la concessione del credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo” (art. 1, commi 95 e 96)
A decorrere dal 2013, viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito “Fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo” nonché per la riduzione del cuneo fiscale, che sarà finanziato mediante le risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio, destinati ai trasferimenti ed ai contributi alle imprese.
Tale credito di imposta sarà riservato alle imprese ed alle reti di impresa che affidano le attività di ricerca e di sviluppo:
– ad università;
– ad enti pubblici di ricerca;
– ad organismi di ricerca;
– ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.
2. Istituzione del “Fondo taglia tasse” (art. 1, comma 299)
A partire dall’anno 2013, il Documento di Economia e Finanza dovrà contenere una valutazione, relativa all’anno precedente, delle maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate derivanti dall’attività di contrasto dell’evasione fiscale.
Tali maggiori risorse – al netto di quelle necessarie al mantenimento dell’equilibrio di bilancio ed alla riduzione del rapporto tra il debito pubblico ed il PIL, nonché di quelle derivanti, a legislazione vigente, dall’attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni, unitamente alle risorse derivanti dalla riduzione delle spese fiscali (cosiddette “tax expenditures”) – confluiranno in un apposito “Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale” e saranno finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, secondo le modalità di destinazione e di impiego indicate nel medesimo Documento di Economia e Finanza.
Inoltre, il Ministro dell’Economia e delle Finanze dovrà presentare annualmente – in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza – un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell’evasione fiscale. Tale rapporto dovrà, tra l’altro:
– indicare le strategie per il contrasto dell’evasione fiscale;
– aggiornare e confrontare i risultati con gli obiettivi, evidenziando il recupero di gettito fiscale attribuibile alla maggiore propensione all’adempimento da parte dei contribuenti.
3. Iva: norme in materia di fatturazione (art. 1, commi da 324 a 335)
Queste norme recepiscono integralmente il contenuto del decreto legge n. 16 dell’11 Dicembre 2012 (sul quale vedi la circolare Conftrasporto NOR12328 del 19 Dicembre scorso), emanato per recepire le disposizioni contenute nella Direttiva del Consiglio UE del 13 luglio 2010, n. 2010/45/UE, che reca modifiche alla Direttiva n. 2006/112/CE in materia di IVA, relativamente:
– al contenuto ed all’emissione della fattura;
– alla fattura elettronica;
– alla fattura semplificata;
– all’esigibilità dell’imposta nelle operazioni transfrontaliere.
L’argomento è già stato trattato nella circolare Conftrasporto prima indicata, alla quale si fa pertanto rinvio; ricordiamo inoltre che le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.
4. Sisma maggio 2012 – Finanziamento per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori a favore dei contribuenti che hanno subito danni economici (art. 1, commi da 365 a 373)
La norma in esame consente l’accesso al finanziamento agevolato per il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori, anche a favore di soggetti con residenza o domicilio fiscale nei territori che hanno subito un danno economico a causa degli eventi sismici del maggio 2012, senza applicazione di sanzioni per i pagamenti dovuti fino al 30 giugno 2013.
Tale disposizione si applica ai titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, agli esercenti attività agricole ed ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni del cratere, e che possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012.
Il danno economico è dimostrato dalla sussistenza di almeno due delle seguenti condizioni:
a) una diminuzione del volume d’affari nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2011, che sia superiore di almeno il 20% rispetto alla variazione rilevata dall’ISTAT dell’indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell’anno 2012, rispetto all’anno 2011;
b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma (CIGO-CICS e deroghe) ovvero riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;
c) riduzione, superiore di almeno il 20% rispetto a quella media nazionale resa disponibile dal Ministero dello Sviluppo Economico dell’anno 2011, dei consumi per utenze nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2011, come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi di riferimento, dalle aziende fornitrici;
d) contrazione superiore del 20%, registrato nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell’anno 2011, dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita.
Per accedere al finanziamento i soggetti beneficiari devono presentare:
a) ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nonché ai soggetti finanziatori, una autodichiarazione che attesti la ricorrenza delle condizioni per poter fruire del finanziamento, nonché la circostanza che il danno economico diretto subito in occasione degli eventi sismici sia stato tale da determinare la crisi di liquidità che ha impedito il tempestivo versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori;
b) ai soli soggetti finanziatori:
1. copia del modello presentato telematicamente all’Agenzia delle Entrate;
2. i modelli di pagamento per gli importi dovuti.
Con un successivo Provvedimento del Direttore della Agenzia delle Entrate, sarà approvato il modello da trasmettere telematicamente alla medesima Agenzia e saranno stabiliti tempi e modalità della relativa presentazione.
Si precisa che l’efficacia della norma in esame è subordinata a previa verifica di compatibilità da parte dell’Unione europea.
5. Aliquote Iva (art. 1, comma 480)
A decorrere dal 1° luglio 2013, viene aumentata la sola aliquota ordinaria Iva dal 21% al 22%, mantenendo invariata, invece, l’aliquota ridotta del 10%.
6. Detrazioni per figli a carico (art. 1, comma 483)
Dal 1° gennaio 2013, viene previsto l’aumento della detrazione da 800 euro a 950 euro per ciascun figlio a carico. Inoltre, viene incrementata, da 900 euro a 1.220 euro, anche la detrazione per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.
Tali detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap.
7. Modifiche alla disciplina dell’Irap
a) Irap: “Cuneo fiscale” [art. 1, comma 484, lett. a)]
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, viene aumentata la deduzione dalla base imponibile Irap del cosiddetto “cuneo fiscale”, cioè quella parte collegata al costo del personale dipendente assunto a tempo indeterminato. In particolare, tale deduzione, che si applica a tutti i soggetti passivi Irap, viene incrementata, su base annua:
– da 4.600 euro a 7.500 euro;
– da 10.600 euro a 13.500 euro, per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;
Se, invece, i lavoratori sono impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la deduzione viene incrementata, su base annua:
– da 9.200 euro a 15.000 euro;
– da 15.200 euro a 21.000 euro, per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni.
b) Irap: Incremento deduzioni [art. 1, comma 484, lett. b)]
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, viene aumentata la deduzione dalla base imponibile Irap per tutti i soggetti passivi Irap, diversi dalle Pubbliche Amministrazioni. Lo “sconto fiscale” ritorna, in pratica, ai livelli previsti prima del 1° gennaio 2008.
La nuova deduzione sarà pari a:
a) euro 8.000 (in luogo di euro 7.350), se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 6.000 (in luogo di euro 5.500), se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
c) euro 4.000 (in luogo di euro 3.700), se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
d) euro 2.000 (in luogo di euro 1.850), se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91;
Viene, inoltre, disposto l’aumento dell’ulteriore deduzione prevista per le ditte individuali, le s.n.c., le s.a.s. ed i professionisti. Tale deduzione passa:
– da 2.150 euro a 2.500 euro;
– da 1.625 euro a 1.875 euro;
– da 1.050 euro a 1.250 euro;
– da 525 euro a 625 euro.
8. Conferma dell’aumento delle aliquote di accisa sulla benzina (art. 1, comma 487)
Le attuali aliquote di accisa sui carburanti vengono confermate anche per il 2013, nella seguente misura:
– benzina e benzina con piombo: Euro 728,40 per mille litri;
– gasolio usato come carburante: Euro 617,40 per mille litri.
9. Limite alla deducibilità delle spese relative alle autovetture per imprese e lavoratori autonomi (art. 1, comma 501)
A decorrere dal periodo d’imposta 2013, viene ridotta dal 27,5% al 20%, la percentuale di deducibilità dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli che non sono utilizzati, esclusivamente, come beni strumentali all’attività d’impresa.
Al riguardo, si ricorda che già l’art. 4, commi 72 e 73, della L. 28 giugno 2012, n. 92, di Riforma del “Mercato del lavoro”, aveva disposto la riduzione della percentuale di deducibilità dei costi relativi alle auto di imprese e professionisti, dal 40% al 27,5%.
10. Imposta di bollo su strumenti finanziari (art. 1, comma 509)
La norma in questione modifica l’attuale regime dell’imposta di bollo sugli strumenti finanziari che, come noto, prevede un’imposizione su base proporzionale pari allo 0,1%, per il 2012, ed allo 0,15%, a decorrere dal 2013, con importo minimo pari a 34,2 euro, e massimo pari a 1.200 euro.
Per effetto della modifica in esame, dal 2013, la misura massima su cui determinare l’imposta di bollo per gli strumenti finanziari è innalzata a 4.500 euro, qualora il cliente non sia una persona fisica.
11. Annullamento crediti iscritti a ruolo (art. 1, commi 527 e 528)
Dal 1° luglio 2013, i crediti di importo fino a 2.000 euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati.
Per i crediti diversi da quelli di cui sopra, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, l’agente della riscossione deve provvedere, anche in via telematica, a darne notizia all’ente creditore.
12. Disposizioni in materia di riscossione dei tributi (art. 1, commi da 537 a 544)
Le norme in esame introducono nuove procedure di riscossione dei tributi a partire dal 1° gennaio 2013.
Gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, saranno tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo, a seguito della presentazione di una apposita dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore in tale dichiarazione.
A tal fine, entro 90 giorni dalla notifica, da parte del concessionario della riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare od esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario, il contribuente potrà presentare al medesimo concessionario una dichiarazione – anche con modalità telematiche – con la quale documentare che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato, in tutto od in parte, la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore;
f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.
Entro i successivi 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, il concessionario della riscossione dovrà trasmetterla all’ente unitamente alla documentazione allegata, al fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi.
Decorsi ulteriori 60 giorni, l’ente creditore dovrà:
– confermare al debitore la correttezza della documentazione prodotta, trasmettendo, in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio;
– ovvero avvertire il debitore dell’inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell’attività di recupero del credito iscritto a ruolo.
In caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione di conferma al debitore e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorsi 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione al concessionario, le partite iscritte a ruolo sono annullate di diritto ed il concessionario viene automaticamente scaricato dei relativi ruoli; contestualmente, vengono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi.
Qualora il contribuente produca documentazione falsa – ferma restando la responsabilità penale – si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.
Infine, in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti di importo fino a 1.000 euro, intrapresa successivamente al 1° gennaio 2013, salvo il caso in cui l’ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 giorni dall’invio di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.
13. Addizionale regionale all’Irpef (art. 1, comma 555)
La norma in esame proroga dal 2013 al 2014, la possibilità concessa alle Regioni di introdurre all’addizionale regionale all’Irpef proprie detrazioni in favore delle famiglie.
PROROGA DI TERMINI AL 30 GIUGNO 2013 (art.1, comma 388)
Detto agli inizi della proroga fino al prossimo 30 Giugno della durata dei vertici del Comitato Centrale per l’Albo, tra le altre proroghe previste da provvedimento, sempre fino al 30 Giugno p.v, segnaliamo quelle concernenti:
– l’attività di noleggio con conducente, per l’adozione (con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata) della normativa attuativa a cui è stata subordinata l’entrata in vigore della contestata riforma dell’art.29 comma 1-quater del d.l. 207/2008.
– l’autocertificazione della valutazione dei rischi da parte delle aziende che occupano fino a 10 lavoratori, ai sensi del comma 5 art. 29 del d.lgs. 81/08, dilazionando in tal modo i tempi per l’implementazione delle procedure standardizzate che, com’è noto, entreranno formalmente in vigore dal 4 Febbraio 2013 (vedi la circolare Conftrasporto LAV12318 dell’11 Dicembre 2012).
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
1. Disposizioni in materia di sostegno alla maternità e paternità (art. 1, comma 339)
Il comma apporta le seguenti modifiche all’art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001:
– viene consentita la fruizione del congedo parentale anche ad ore, prevedendo, tuttavia, che spetti alla contrattazione collettiva stabilirne le modalità di fruizione, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa;
– è previsto che per poter fruire del congedo parentale, il genitore, oltre a dover dare un preavviso di almeno 15 giorni al datore di lavoro, deve indicare l’inizio e la fine del periodo di congedo medesimo;
– viene introdotta, durante il periodo di congedo, la possibilità che il lavoratore e il datore di lavoro concordino adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.
2. Trasmissione CUD in via telematica (art.1 comma 114)
A decorrere dal 2013, l’INPS invierà il CUD in via telematica. Gli interessati potranno tuttavia chiedere la trasmissione della certificazione, anche in forma cartacea.
3. Contributo a carico del datore di lavoro in caso di licenziamento (art.1, comma 250)
In tutti i casi, intervenuti dal 1º gennaio 2013, di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, è dovuta dal datore di lavoro una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni, in luogo del 50% che era stato introdotto dalla Legge n. 92/2012.
Nel computo della predetta anzianità sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo.
4. Sgravi contributivi Venezia Chioggia (art. 1, commi da 351 a 356)
Alla stessa stregua delle novità intervenute in materia di Iva prima commentate, la norma ripropone un’altra disposizione contenuta nel decreto legge 216/2012: quella che assegna all’Inps il compito di verificare se gli sgravi contributivi concessi nel triennio 1995-1997 alle imprese operanti nei territori di Chioggia e Venezia, siano stati riconosciuti in violazione della normativa europea sugli aiuti di stato.
A tal fine l’INPS, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge, richiederà alle suddette imprese la necessaria documentazione, che dovrà essere fornita in via telematica nei 30 giorni successivi alla richiesta.
Si evidenzia inoltre che, in caso di inadempienza o di mancata risposta senza giustificato motivo, l’INPS procederà al recupero integrale delle agevolazioni concesse.
Qualora dalla verifica emerga o sia presunta la violazione della normativa europea, le imprese dovranno procedere al pagamento della somma pari agli importi a suo tempo non versati a causa dell’agevolazione ed ai relativi interessi, maturati dalla data in cui si è fruito del beneficio e sino alla data del recupero effettivo.
5. Incremento produttività del lavoro (art. 1, commi 481 e 482)
Viene previsto lo stanziamento di 950 milioni di euro per il 2013 e di 400 milioni per il 2014 per le misure volte all’incremento della produttività del lavoro.
L’effettiva operatività e, quindi, la disponibilità delle risorse stanziate è, tuttavia, subordinata all’emanazione di un apposito decreto entro il 15 gennaio 2013. Decorso inutilmente tale termine il Governo promuove un’iniziativa legislativa per destinare tali risorse a diverse politiche per l’incremento della produttività nonché per il rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare l’accesso al credito delle PMI e per aumentare le risorse del fondo di garanzia delle PMI.
Per la medesima finalità sono stanziate risorse anche per il 2014 e il 2015. Il relativo onere non può essere superiore a 600 milioni per il 2014 ed a 200 milioni di euro per il 2015, il termine per l’emanazione dei relativi decreti è fissato al 15 gennaio 2014.
Cordiali saluti.
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