FIN10143 – Manovra economica 2010. Conversione del decreto legge 31.5.2010, n.78.

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Roma, 28 Luglio 2010

FIN10143
SM

Oggetto: manovra economica 2010. Conversione del decreto legge 31.5.2010, n.78.

Vi informiamo che la Camera dei Deputati ha approvato la Legge di conversione del Decreto Legge 31 Maggio 2010, n. 78 (cd manovra economica 2010, commentata con la circolare Conftrasporto FIN10104 dell’8 Giugno u.s), senza introdurre modifiche al testo già licenziato dal Senato. Tra le novità introdotte rispetto al testo originario del Decreto Legge, evidenziamo le seguenti:

  • Proroga dei termini per la valutazione dello stress di lavoro correlato (art 8, comma 12)

Com’è noto, dal 1 Agosto le imprese avrebbero dovuto adeguarsi all’obbligo di valutare lo stress lavoro –  correlato, nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28, comma 1 del D.lgvo 81/2008 (vedi, per ulteriori ragguagli, la circolare Conftrasporto LAV10124 del 6 Luglio u.s); tuttavia, tenuto conto che la “Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro” non ha ancora predisposto le Linee guida per la compilazione, da più parti ne era stato sollecitato il rinvio. Queste sollecitazioni sono state recepite dal Parlamento, che ha deciso di differire quest’obbligo  al 31 Dicembre p.v.

  •  Limitazioni all’uso del denaro contante (art. 20)

La conversione in Legge del Decreto ha confermato le limitazioni all’uso del contante previste nel testo originario, già commentate nella circolare Conftrasporto citata agli inizi. Il Parlamento ha escluso l’applicazione delle sanzioni amm.ve  stabilite dall’art. 58 del D.lgvo 231/07, alle violazioni della nuova normativa commesse nel periodo dal 31 Maggio al 15 Giugno 2010.

  • Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita sistemica (art. 24)

E’ stata corretta la disposizione prevista all’art. 24 del Decreto Legge, sui controlli verso le imprese che, per più di un periodo di imposta, presentino delle dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale non dovuta a compensi erogati ad amministratori e soci (cd. imprese in perdita sistemica). L’intervento del Senato ha precisato che queste imprese non debbono aver deliberato ed interamente liberato, nello stesso periodo, uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse.

  • Concentrazione della riscossione nell’accertamento (art. 29)

A partire dagli atti notificati dal 1 Luglio 2011, relativi ai periodi di imposta in corso al 31.12.2007 e successivi, gli avvisi di accertamento emessi ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, diventano esecutivi all’atto della loro notifica; nella conversione in Legge del  provvedimento, l’inizio dell’esecutività dei suddetti avvisi è stato differito al sessantesimo giorno dalla notifica.

  • Misure sulle compensazioni (art. 31)

Un’altra novità del Decreto Legge, riguardava il divieto di utilizzo in compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali, fino a concorrenza dei debiti  erariali di ammontare superiore a 1.500 €, iscritti a ruolo, per i quali era scaduto il termine di pagamento; per la violazione di quanto sopra, il Decreto stabiliva una sanzione pari al 50% dell’importo indebitamente compensato. La conversione in Legge del provvedimento ha modificato quest’ultimo aspetto, stabilendo che la sanzione ammonti al 50%  dell’importo dei debiti iscritto a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento, e che comunque non possa superare il 50% di quanto indebitamente compensato; in ogni caso, essa non è applicabile fino a quando, sull’iscrizione a ruolo, risulti pendente un ricorso giudiziale o amministrativo.
Sempre all’art. 31 è stato introdotto un nuovo articolo (il 28 quater) nel D.P.R 602/1973, grazie al quale le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo possono essere compensate con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, per somministrazione, forniture ed appalti. Per far questo, l’impresa deve acquisire dalla Pubblica amministrazione la certificazione  sulla certezza, la liquidità e l’esigibilità del credito, disciplinata dall’art. 9, comma 3 bis del d.l. 185/2008 (convertito in Legge 2/2009), la quale verrà utilizzata per il pagamento, totale o parziale, delle citate somme.

  • Ulteriore sospensione dei versamenti contributivi per il terremoto in Abruzzo (art. 39, commi 1 e 3)

Il Parlamento ha esteso la platea dei soggetti che possono usufruire della sospensione, fino al 20 Dicembre p.v,  degli adempimenti e dei versamenti tributari, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi Inail; tale possibilità è stata prevista per le persone fisiche titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, e per i soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200.000 €.

  • Regime fiscale di attrazione europea (art.41)

Viene limitata a tre anni la facoltà di applicare le norme tributarie vigenti in uno degli Stati della U.E, in alternativa a quelle dello Stato italiano; tale facoltà è stata riconosciuta alle imprese residenti in uno Stato membro della U.E diverso dall’Italia, che avviino nel nostro Paese nuove attività economiche.

  • Sostituzione della Denuncia di inizio attività (D.I.A) con la Segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a).

Con la riformulazione dell’art. 19 della Legge 241/1990, la Denuncia di inizio attività viene sostituita dalla Segnalazione certificata di inizio attività (Scia). L’ambito di applicazione è sostanzialmente identico, con la sola eccezione degli atti delle amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, per le quali tale Segnalazione è ora utilizzabile. La principale differenza con la D.I.A riguarda la possibilità, con la Scia, di iniziare l’attività oggetto della segnalazione dal momento della presentazione, senza dover attendere i 30 gg dall’invio (com’era con la D.I.A). Una volta ricevuta la Scia, in caso di accertata carenza dei requisiti di Legge, la Pubblica amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività entro 60 gg dal ricevimento della segnalazione; trascorso questo termine, l’amministrazione può intervenire soltanto in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, ed a condizione che non sia possibile  tutelare questi interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.
In caso di dichiarazioni o attestazioni false rilasciate per usufruire della Scia, viene prevista la reclusione da 1 a 3 anni.

  • Proroga del termine per l’entrata in vigore delle norme sul noleggio con conducente (n.c.c. – art.51, comma 7)

Il Decreto Legge differisce al 31 Dicembre p.v, il termine ultimo per l’emanazione dei decreti attuativi delle nuove norme in materia di n.c.c. per il trasporto persone, contenute nel d.l.207/2008.

Cordiali saluti.

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FIN10143